Lavoro

Contratto a termine: quando lo strumento tradisce la sua funzione

I dati raccontano un uso del contratto a tempo determinato distante dalla sua funzione tipica: solo circa un contratto su dieci riguarda attività stagionali, mentre la quota prevalente serve a testare candidati o a coprire posizioni in realtà stabili. Un divario che ha ricadute concrete su causali, durata e possibili contenziosi. Ecco cosa prevede la disciplina vigente e cosa conviene controllare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il quadro: cosa dicono i dati

Secondo le rilevazioni riprese dalla stampa economica, in Italia solo una quota ridotta dei contratti a tempo determinato — attorno al 10% — è riconducibile a occupazioni genuinamente stagionali. La parte prevalente assolve funzioni diverse: selezione prolungata dei candidati (una sorta di periodo di prova esteso) oppure copertura di posizioni che, per contenuto e continuità, corrisponderebbero a esigenze stabili.

I numeri vanno letti con cautela: fonti statistiche diverse (ISTAT, INPS, INAPP) adottano definizioni e perimetri non sempre sovrapponibili. Il segnale di fondo, però, è coerente: tra funzione dichiarata e funzione effettiva del contratto a termine esiste uno scarto rilevante. Ed è proprio su questo scarto che si concentrano i rischi giuridici.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta negli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015. Il contratto a termine è ammesso liberamente entro i 12 mesi; oltre tale soglia e fino al limite massimo di 24 mesi occorre una causale giustificativa (art. 19, comma 1).

Dopo il D.L. 48/2023 (convertito con L. 85/2023), le causali per il superamento dei 12 mesi sono: le esigenze previste dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 81/2015; le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, ma solo in assenza di previsioni contrattuali e nell'ambito del regime transitorio introdotto dalla riforma; la sostituzione di altri lavoratori. Sulla facoltà individuale di individuare le esigenze TOP occorre verificarne l'attuale operatività: si tratta di regime a carattere transitorio, il cui perdurare va accertato alla luce del quadro vigente e della contrattazione collettiva applicabile. In mancanza di causale valida oltre i 12 mesi, il rapporto si converte a tempo indeterminato.

Le attività stagionali restano regolate dal D.P.R. 1525/1963 (e dagli elenchi della contrattazione collettiva), con un trattamento più favorevole quanto a durata e proroghe. Quanto a queste ultime, l'art. 21 D.Lgs. 81/2015 consente un massimo di quattro proroghe nell'arco complessivo dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, un termine apposto per mascherare un'esigenza in realtà stabile può aprire alla richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato. Per il datore di lavoro, l'uso improprio dello strumento espone a contenzioso e a costi economici definiti.

Sul piano dei termini di decadenza, l'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2015 richiama l'art. 6 L. 604/1966: l'impugnazione stragiudiziale del contratto a termine deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto; entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso giudiziale oppure comunicata alla controparte la richiesta di conciliazione o arbitrato (art. 6, comma 2, L. 604/1966). Il mancato rispetto di anche uno solo di questi termini comporta la decadenza dall'azione.

In caso di conversione, l'art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015 prevede a favore del lavoratore un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, con i criteri dell'art. 8 L. 604/1966. La forbice può essere ridotta della metà quando i contratti collettivi prevedono procedure di stabilizzazione dei lavoratori a termine.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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