Contratto a termine: quante proroghe e rinnovi consente la legge
Il contratto a tempo determinato resta uno strumento flessibile ma rigidamente regolato. Durata complessiva, numero di proroghe e rinnovi, causali e intervalli obbligatori incidono sulla validità del rapporto. Superare i limiti del D.Lgs. 81/2015 può comportare la conversione a tempo indeterminato e un'indennità a carico del datore. Vediamo le regole vigenti e cosa verificare prima di firmare o rinnovare.
Inquadramento normativo
La disciplina del contratto a termine è contenuta negli artt. 19-29 del D.Lgs. n. 81/2015. Tre disposizioni sono centrali: l'art. 19 (durata massima e causali), l'art. 21 (proroghe, rinnovi e intervalli) e l'art. 28 (conseguenze in caso di violazione).
La durata complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare 24 mesi (art. 19, c. 2). In questo computo rientrano anche i periodi di somministrazione a tempo determinato svolti presso lo stesso utilizzatore per mansioni equivalenti: orientamento volto a impedire l'aggiramento del limite attraverso il ricorso all'agenzia interinale.
Un primo contratto può avere durata fino a 12 mesi senza causale. Oltre i 12 mesi - e in ogni caso in sede di rinnovo - è richiesta una giustificazione scritta (la "causale").
Avvertenza sul regime delle causali (in evoluzione)
La materia delle causali è stata riformata dal D.L. n. 48/2023, conv. in L. n. 85/2023, che ha riscritto l'art. 19. Nel regime vigente le causali possono essere:
- quelle individuate dai contratti collettivi (di qualsiasi livello, secondo l'art. 51);
- in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva, le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (per i contratti attivati entro il termine fissato dalla norma, soggetto a successive proroghe);
- le esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
Trattandosi di disciplina in continua modifica, verificare sempre la versione dell'art. 19 vigente alla data di stipula e le previsioni del CCNL applicabile.
Proroga e rinnovo: due istituti diversi
La distinzione è decisiva.
La proroga estende la durata dello stesso contratto, senza interruzione del rapporto. L'art. 21 ne consente un massimo di 4 nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. Dalla quinta proroga il contratto si considera a tempo indeterminato: la conversione opera in relazione alla proroga eccedente, secondo le condizioni degli artt. 19, c. 2, e 21.
Il rinnovo è la stipula di un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Richiede sempre la causale (anche se il primo contratto era infra-annuale) e impone il rispetto dell'intervallo obbligatorio (cd. *stop & go*): 10 giorni se il contratto scaduto aveva durata fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Un rinnovo anticipato rispetto a tali termini comporta la trasformazione a tempo indeterminato.
Le conseguenze della violazione
In caso di superamento dei limiti di durata, di proroghe o di mancato rispetto degli intervalli, l'art. 28 prevede la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il riconoscimento al lavoratore di un'indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
L'indennità ristora il danno per il periodo intercorrente fino alla pronuncia, in forma forfettaria. La giurisprudenza tende a sanzionare con la conversione anche le costruzioni elusive - successioni di contratti su mansioni formalmente diverse ma sostanzialmente fungibili - valorizzando l'effettività delle mansioni svolte rispetto alla qualificazione formale.
Implicazioni pratiche
Per il datore, ogni proroga e rinnovo va programmato: serve un registro accurato dei rapporti pregressi, comprese le somministrazioni, per non incappare nel tetto dei 24 mesi o nel limite delle 4 proroghe. La causale deve essere scritta, specifica e verificabile.
Per il lavoratore, conoscere il proprio storico contrattuale è la premessa per far valere un'eventuale conversione e l'indennità ex art. 28.
Cosa fare in concreto
- Ricostruisci lo storico: somma tutti i contratti a termine e le somministrazioni presso lo stesso datore per mansioni equivalenti, verificando il tetto dei 24 mesi.
- Conta le proroghe: non superare le 4 nell'arco del biennio; alla quinta scatta la conversione.
- Rispetta gli intervalli: 10 o 20 giorni tra un contratto e il rinnovo, in base alla durata del precedente.
- Cura la causale per iscritto oltre i 12 mesi e in ogni rinnovo, verificando le previsioni del CCNL e la versione vigente dell'art. 19.
- In caso di dubbio sulla validità, raccogli buste paga e contratti e fai esaminare la posizione prima della scadenza dei termini di impugnazione.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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