Contratto a termine scaduto: quante volte si può rinnovare
Il contratto a tempo determinato non può essere rinnovato all'infinito. Tra durata massima complessiva, numero di proroghe consentite, obbligo di causale e intervalli minimi tra un contratto e l'altro, le regole sono stringenti. Superarle espone il datore alla conversione del rapporto in tempo indeterminato. Ecco cosa prevede oggi la normativa e come muoversi prima di ogni scadenza.
Il quadro: proroga e rinnovo non sono la stessa cosa
La prima distinzione da fissare è tecnica ma decisiva.
La proroga è la continuazione dello stesso contratto, senza soluzione di continuità, per spostarne in avanti la scadenza. Il rapporto resta uno solo.
Il rinnovo è invece la stipula di un nuovo contratto a termine dopo che il precedente è scaduto. Sono due rapporti distinti, separati da un intervallo temporale.
La differenza incide su limiti, causali e obblighi di forma. Confonderle è uno degli errori più frequenti nella gestione del personale a termine.
Inquadramento normativo
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, profondamente rimaneggiato dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro), convertito nella L. n. 85/2023.
L'art. 19, comma 1, fissa la durata massima del singolo contratto a termine in 12 mesi. Entro questa soglia il primo contratto è *acausale*: non occorre indicare una ragione giustificatrice. Oltre i 12 mesi, il contratto può durare fino a un massimo di 24 mesi solo in presenza di una causale.
Le causali ammesse, come riformulate dal Decreto Lavoro, sono: le esigenze previste dalla contrattazione collettiva (anche di livello aziendale); in assenza di previsioni collettive, le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti, entro il termine transitorio fissato dalla legge; le esigenze sostitutive di altri lavoratori.
L'art. 19, comma 2, stabilisce che, ai fini del tetto dei 24 mesi, si computano anche i periodi di lavoro svolti in somministrazione a termine tra gli stessi soggetti, per mansioni di pari livello e categoria legale. Si tratta di un dettaglio spesso trascurato che può anticipare la soglia di saturazione.
L'art. 21, comma 1, disciplina le proroghe: il contratto può essere prorogato al massimo 4 volte nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero dei rinnovi. In caso di superamento, dalla quinta proroga il singolo rapporto contrattuale si considera a tempo indeterminato.
Il regime delle causali dopo il Decreto Lavoro
Sul punto serve precisione, perché la formula "serve sempre la causale" è inesatta.
La causale è richiesta in tre situazioni: quando il primo contratto supera i 12 mesi; quando, sommando più rapporti, si oltrepassano i 12 mesi complessivi; nel rinnovo, secondo le condizioni introdotte dal D.L. 48/2023.
Entro i 12 mesi e per il primo contratto, invece, vige l'acausalità. Attenzione: l'acausalità del primo contratto non si estende automaticamente a ogni successivo rinnovo. Va valutata di volta in volta la durata complessiva maturata.
Un ruolo centrale lo gioca la contrattazione collettiva: i contratti nazionali, territoriali o aziendali possono individuare le ipotesi di causale, modificando di fatto i margini operativi. Prima di stipulare conviene verificare cosa prevede il CCNL applicato.
Gli intervalli: la regola dello stop and go
Tra un contratto scaduto e il suo rinnovo deve intercorrere un intervallo minimo (art. 21, comma 2):
- 10 giorni se il contratto precedente aveva durata fino a 6 mesi;
- 20 giorni se il contratto precedente superava i 6 mesi.
Il rinnovo stipulato prima del decorso di questi termini comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Implicazioni pratiche
Per il datore di lavoro. Ogni proroga e ogni rinnovo va pianificato tenendo conto della durata già maturata, dei periodi in somministrazione e degli intervalli minimi. Un errore di computo si traduce nella conversione automatica del contratto, con i relativi costi e contenziosi.
Per il lavoratore. La normativa offre presidi concreti: il superamento dei 24 mesi, della quinta proroga o degli intervalli minimi può fondare la richiesta di accertamento del rapporto a tempo indeterminato. È utile conservare copia di tutti i contratti e ricostruire la cronologia esatta dei rapporti.
Cosa fare in concreto
- Calcola la durata complessiva sommando tutti i rapporti a termine e i periodi di somministrazione tra le stesse parti per mansioni equivalenti.
- Verifica il numero di proroghe già utilizzate: oltre la quarta, ogni ulteriore proroga è vietata.
- Controlla l'intervallo rispetto al contratto precedente: 10 o 20 giorni secondo la durata.
- Inserisci la causale per iscritto ogni volta che è richiesta, ancorandola alle previsioni del CCNL applicabile.
- Conserva la documentazione di ogni rapporto: in caso di contestazione, la ricostruzione cronologica è decisiva.
È opportuno verificare i contratti in scadenza prima di ogni rinnovo, anche alla luce della disciplina collettiva applicabile.
Disclaimer
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