Contratto bancario senza firma della banca: quando scatta la nullità
La forma scritta dei contratti bancari resta uno dei terreni più contesi in giudizio. La Cassazione torna sulla questione dell'assenza della sottoscrizione della banca, distinguendo il regime dei servizi di investimento da quello dei contratti bancari in senso stretto. Il punto chiave: chi può far valere il difetto di forma e a quali condizioni l'accordo resta valido nonostante la mancata firma dell'istituto.
Il problema: quale firma manca
Va premessa una distinzione che decide l'esito di ogni controversia. Un conto è l'assenza della firma del cliente, un altro è l'assenza della firma della banca. Le due ipotesi non si equivalgono.
La firma del cliente serve a manifestare il suo consenso e a renderlo consapevole del vincolo: la sua mancanza incide direttamente sulla validità dell'accordo. La firma della banca, invece, è oggetto di un orientamento più articolato, perché la legge tutela in primo luogo l'utente, parte ritenuta debole del rapporto.
Inquadramento normativo: due binari distinti
Il tema va letto su due piani che hanno basi normative differenti.
Primo binario: i servizi di investimento. L'art. 23 del TUF (d.lgs. 58/1998) impone la forma scritta a pena di nullità, nullità che può essere fatta valere dal solo cliente. Su questo terreno sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, che hanno affermato il principio del cosiddetto "monofirma": il requisito di forma è soddisfatto quando il contratto reca la sola firma dell'investitore, purché l'esemplare gli sia stato consegnato e la banca abbia dato esecuzione al rapporto. La sottoscrizione dell'intermediario non è elemento essenziale.
Secondo binario: i contratti bancari in senso stretto (conti correnti, aperture di credito, mutui). Qui opera l'art. 117 del TUB (d.lgs. 385/1993), che prescrive la forma scritta e la consegna di un esemplare al cliente. La giurisprudenza di legittimità ha esteso a questo ambito la logica del monofirma, ma con un margine di prudenza: i due regimi non sono perfettamente sovrapponibili e la trasposizione del principio richiede comunque la verifica dei presupposti propri dell'art. 117 TUB.
La nullità è "di protezione"
In entrambi i contesti la nullità per difetto di forma è una nullità di protezione: può essere eccepita soltanto dal cliente, mai dalla banca, e il giudice può rilevarla d'ufficio solo nell'interesse del cliente stesso. È uno strumento di tutela, non un'arma a disposizione dell'istituto.
Questo spiega perché l'assenza della firma della banca, di per sé, non rende automaticamente nullo il contratto: l'utente ha già la prova scritta del consenso prestato e dispone del proprio esemplare. La firma dell'intermediario può essere surrogata da elementi diversi.
Comportamento concludente e onere della prova
La mancata sottoscrizione della banca non è irrilevante: deve emergere un comportamento concludente univoco dell'istituto, idoneo a dimostrare che ha aderito all'accordo. La produzione in giudizio del contratto, la sua esecuzione (accrediti, addebiti, gestione del rapporto), la consegna dell'esemplare al cliente sono fatti che, valutati nel complesso, attestano la volontà negoziale.
Sul piano probatorio, chi invoca la validità del contratto deve dimostrare l'esistenza dell'esemplare sottoscritto e la sua consegna. Quando è la banca ad agire, è su di essa che grava l'onere di provare di aver osservato le prescrizioni di forma e consegna.
Implicazioni pratiche
Per il cliente, il difetto di firma della banca non è una garanzia di vittoria: spesso il rapporto è stato eseguito per anni, e l'esecuzione neutralizza l'eccezione formale. La leva si attiva soprattutto quando manca del tutto la prova del consenso o dell'esemplare consegnato.
Per l'istituto, è essenziale conservare la documentazione contrattuale completa e tracciabile, perché in caso di contestazione l'onere ricade tipicamente su chi pretende l'adempimento.
Cosa fare in concreto
- Recuperare la documentazione: richiedere alla banca copia del contratto e degli allegati ai sensi dell'art. 119 TUB, che riconosce il diritto di accesso alla documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni.
- Verificare quale firma manca: distinguere l'assenza della sottoscrizione del cliente da quella dell'istituto, perché il regime giuridico cambia radicalmente.
- Individuare il tipo contrattuale: stabilire se si applica l'art. 23 TUF (servizi di investimento) o l'art. 117 TUB (contratti bancari), data la diversità dei due binari.
- Ricostruire l'esecuzione del rapporto: mappare accrediti, addebiti e comunicazioni che possano integrare un comportamento concludente.
- Valutare i tempi: la nullità di protezione non si prescrive, ma le restituzioni conseguenti seguono regole proprie.
Nota di metodo
Il difetto formale non va usato strumentalmente per sciogliersi da un vincolo regolarmente eseguito e gradito finché conveniva. La giurisprudenza tende a contenere questi usi opportunistici, valorizzando l'esecuzione e la buona fede. È opportuno, prima di agire, un esame preventivo della documentazione completa, perché l'esito dipende dai fatti concreti più che dal solo dato della firma mancante.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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