Contrattualistica

Contratto di convivenza: cosa si può regolare e cosa no

Il contratto di convivenza permette alle coppie di fatto di disciplinare i propri rapporti economici. Ma non ogni aspetto è negoziabile: alcuni diritti, come quelli sanitari e successori, restano fuori dalla disponibilità delle parti. Comprendere il confine tra ciò che si può regolare e ciò che resta indisponibile è essenziale per evitare accordi nulli o inefficaci.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 luglio 2026 ·4 min

Il quadro normativo

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinnà) ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura del contratto di convivenza, disciplinato dai commi da 50 a 64 dell'art. 1. Si tratta dell'accordo con cui i conviventi di fatto – ossia due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela (comma 36) – regolano i rapporti patrimoniali della loro vita in comune.

La legge fissa requisiti di forma precisi. Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51). Una copia è poi trasmessa al Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe, così da renderlo opponibile ai terzi.

Cosa si può regolare

L'ambito naturale del contratto è quello economico-patrimoniale. Le parti possono, in particolare:

Si tratta di margini ampi, che consentono di attribuire certezza a situazioni altrimenti affidate alla sola prassi quotidiana. Il contratto può regolare, ad esempio, la titolarità dell'abitazione, la gestione delle spese familiari e i rapporti economici in caso di cessazione della convivenza.

Cosa resta indisponibile

Qui sta il vero limite. La legge Cirinnà attribuisce ai conviventi alcuni diritti che non possono essere modificati né esclusi per contratto, perché discendono direttamente dalla legge o attengono a interessi personalissimi.

Rientrano tra questi i diritti in ambito sanitario: il convivente può essere designato rappresentante per le decisioni di salute in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, e per le scelte sul dopo-morte. Sono facoltà legate alla persona, non negoziabili in senso limitativo.

Sul piano successorio, il convivente di fatto non è erede legittimo: non ha gli stessi diritti del coniuge. Il contratto di convivenza non può creare diritti ereditari, che restano governati dalle regole del codice civile e, se si vuole attribuire qualcosa, occorre uno strumento diverso, come il testamento (nei limiti della quota disponibile).

È inoltre nullo ogni patto che subordini il contratto a termini o condizioni: se inseriti, si considerano non apposti (comma 56). Non si possono infine violare norme imperative, ordine pubblico e diritti dei terzi.

Implicazioni pratiche

Per chi convive senza matrimonio, il messaggio è duplice. Da un lato, il contratto è uno strumento utile per dare ordine ai rapporti economici ed evitare contenziosi futuri, soprattutto in caso di separazione o di acquisti effettuati insieme. Dall'altro, non è una scorciatoia per equiparare la convivenza al matrimonio: sui diritti successori e su alcune tutele personali il perimetro è tracciato dalla legge.

La distinzione riguarda tutte le coppie di fatto, incluse le coppie omosessuali che scelgano la convivenza anziché l'unione civile. Chi confida nel solo contratto per garantire al partner una posizione patrimoniale dopo la morte rischia di scoprire, troppo tardi, che l'accordo non produce quell'effetto.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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