Contrattualistica

Contratto di convivenza: cosa si può regolare e cosa no

Il contratto di convivenza consente alle coppie di fatto di organizzare i propri rapporti economici. Non tutto, però, è disponibile: alcuni diritti, come quelli successori o legati alle scelte sulla salute, restano fuori dalla libertà negoziale. Capire questo confine è essenziale prima di firmare qualsiasi accordo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 luglio 2026 ·4 min

Il quadro di riferimento

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 (la cosiddetta legge Cirinnà) ha introdotto nell'ordinamento italiano due istituti distinti: le unioni civili, riservate alle coppie dello stesso sesso, e le convivenze di fatto, aperte a due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e reciproca assistenza morale e materiale, senza vincoli di parentela, matrimonio o unione civile.

Per i conviventi di fatto la legge prevede uno strumento specifico: il contratto di convivenza, disciplinato dai commi 50 e seguenti dell'articolo 1 della legge 76/2016. Si tratta di un accordo con cui la coppia regola i propri rapporti patrimoniali. Per essere valido deve avere forma scritta a pena di nullità, tramite atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da un notaio o da un avvocato, che ne attestano anche la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Cosa si può regolare

La sfera patrimoniale è quella in cui la libertà dei conviventi è più ampia. Il contratto può indicare, ad esempio:

Sono aspetti che riguardano il "come" la coppia gestisce il denaro, la casa e i beni acquistati durante la convivenza. Qui l'autonomia negoziale trova ampio spazio.

Cosa non si può modificare

Esiste però una serie di diritti che il contratto non può creare, escludere o alterare, perché derivano direttamente dalla legge o toccano interessi indisponibili.

Il primo riguarda la successione ereditaria. Il convivente di fatto non è erede legittimo dell'altro. Un contratto di convivenza non può attribuire quote ereditarie né modificare le regole successorie: per lasciare beni al partner occorre un testamento, e comunque nel rispetto delle quote riservate ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti).

Il secondo attiene alle decisioni sulla salute. La legge riconosce al convivente alcuni diritti in caso di malattia o ricovero, come la facoltà di essere designato per le decisioni in materia di salute o per la donazione di organi dopo la morte. Ma si tratta di designazioni che seguono forme e limiti stabiliti dalla legge: non possono essere piegate ad accordi privati che comprimano diritti personalissimi.

Allo stesso modo, non è possibile inserire clausole che condizionino la libertà personale, che pattuiscano corrispettivi per la convivenza o che violino norme imperative. Il comma 57 prevede espressamente la nullità del contratto in questi casi.

Cosa cambia per la coppia

Per chi convive senza matrimonio, il messaggio è chiaro: il contratto di convivenza è uno strumento utile, ma parziale. Serve a dare ordine agli aspetti economici e a prevenire conflitti sulla gestione dei beni. Non è, invece, un sostituto del testamento né un modo per equiparare la propria posizione a quella dei coniugi.

Molte coppie firmano un contratto convinte di aver "sistemato tutto", salvo poi scoprire, in un momento delicato, che sull'eredità o sulle scelte sanitarie nulla è cambiato. È un errore che si evita solo con una pianificazione completa, che combini più strumenti.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di affrontare la materia con una valutazione complessiva della situazione familiare e patrimoniale, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo standardizzato.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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