Contratto di convivenza: cosa si può regolare e cosa no
Il contratto di convivenza consente alle coppie di fatto di organizzare i propri rapporti economici. Non tutto, però, è disponibile: alcuni diritti, come quelli successori o legati alle scelte sulla salute, restano fuori dalla libertà negoziale. Capire questo confine è essenziale prima di firmare qualsiasi accordo.
Il quadro di riferimento
La legge n. 76 del 20 maggio 2016 (la cosiddetta legge Cirinnà) ha introdotto nell'ordinamento italiano due istituti distinti: le unioni civili, riservate alle coppie dello stesso sesso, e le convivenze di fatto, aperte a due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e reciproca assistenza morale e materiale, senza vincoli di parentela, matrimonio o unione civile.
Per i conviventi di fatto la legge prevede uno strumento specifico: il contratto di convivenza, disciplinato dai commi 50 e seguenti dell'articolo 1 della legge 76/2016. Si tratta di un accordo con cui la coppia regola i propri rapporti patrimoniali. Per essere valido deve avere forma scritta a pena di nullità, tramite atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da un notaio o da un avvocato, che ne attestano anche la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Cosa si può regolare
La sfera patrimoniale è quella in cui la libertà dei conviventi è più ampia. Il contratto può indicare, ad esempio:
- la residenza comune;
- il modo in cui ciascuno contribuisce alle spese e alla vita in comune, in proporzione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro;
- il regime patrimoniale prescelto, con la possibilità di optare per la comunione dei beni sul modello previsto per i coniugi.
Sono aspetti che riguardano il "come" la coppia gestisce il denaro, la casa e i beni acquistati durante la convivenza. Qui l'autonomia negoziale trova ampio spazio.
Cosa non si può modificare
Esiste però una serie di diritti che il contratto non può creare, escludere o alterare, perché derivano direttamente dalla legge o toccano interessi indisponibili.
Il primo riguarda la successione ereditaria. Il convivente di fatto non è erede legittimo dell'altro. Un contratto di convivenza non può attribuire quote ereditarie né modificare le regole successorie: per lasciare beni al partner occorre un testamento, e comunque nel rispetto delle quote riservate ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti).
Il secondo attiene alle decisioni sulla salute. La legge riconosce al convivente alcuni diritti in caso di malattia o ricovero, come la facoltà di essere designato per le decisioni in materia di salute o per la donazione di organi dopo la morte. Ma si tratta di designazioni che seguono forme e limiti stabiliti dalla legge: non possono essere piegate ad accordi privati che comprimano diritti personalissimi.
Allo stesso modo, non è possibile inserire clausole che condizionino la libertà personale, che pattuiscano corrispettivi per la convivenza o che violino norme imperative. Il comma 57 prevede espressamente la nullità del contratto in questi casi.
Cosa cambia per la coppia
Per chi convive senza matrimonio, il messaggio è chiaro: il contratto di convivenza è uno strumento utile, ma parziale. Serve a dare ordine agli aspetti economici e a prevenire conflitti sulla gestione dei beni. Non è, invece, un sostituto del testamento né un modo per equiparare la propria posizione a quella dei coniugi.
Molte coppie firmano un contratto convinte di aver "sistemato tutto", salvo poi scoprire, in un momento delicato, che sull'eredità o sulle scelte sanitarie nulla è cambiato. È un errore che si evita solo con una pianificazione completa, che combini più strumenti.
Cosa fare in concreto
- Distinguete i piani: usate il contratto di convivenza per i rapporti patrimoniali, il testamento per la successione, le apposite designazioni per le decisioni sulla salute.
- Verificate la forma: il contratto va redatto per iscritto e autenticato da notaio o avvocato, altrimenti è nullo.
- Scegliete consapevolmente il regime patrimoniale: valutate se optare per la comunione dei beni o mantenere patrimoni separati.
- Fate un testamento se volete tutelare il partner sul piano successorio, ricordando i limiti delle quote riservate ai legittimari.
- Rivedete gli accordi nel tempo: nascite, acquisti immobiliari o cambiamenti economici possono rendere necessario aggiornare il contratto.
Consigliamo di affrontare la materia con una valutazione complessiva della situazione familiare e patrimoniale, prima di sottoscrivere qualsiasi accordo standardizzato.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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