Lavoro

Contratto di sostituzione per maternità: regole e limiti dell'affiancamento

Il contratto a termine per sostituire chi è in congedo di maternità o paternità è uno strumento consolidato, disciplinato dal Testo unico maternità. La norma consente di anticipare l'assunzione del sostituto e, per le imprese minori, prevede uno sgravio contributivo. Ricostruiamo cosa dice davvero la legge vigente, distinguendola da proposte non ancora in vigore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Il tema dell'affiancamento tra lavoratore in rientro dal congedo e sostituto torna periodicamente nel dibattito. Circolano ricostruzioni che parlano di un periodo di affiancamento "a valle" del rientro, di proseguimento del contratto del sostituto fino al primo anno di vita del figlio e di uno sgravio contributivo del 50% collegato a questa novità.

È opportuno un chiarimento. Alla data di questo contributo, nessuna di queste misure risulta prevista da una norma vigente. Non esiste un testo di legge o un decreto in vigore che introduca un affiancamento obbligatorio post-rientro o l'estensione del contratto a termine fino al primo anno di vita del bambino. Chi legge notizie in tal senso deve verificare la fonte esatta: numero di legge o decreto, articolo, data di entrata in vigore. In assenza di questi riferimenti, si tratta di ipotesi o proposte, non di diritto applicabile.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità).

L'art. 4, comma 2-bis consente di anticipare l'assunzione del sostituto fino a un mese prima dell'inizio del periodo di congedo, per permettere il passaggio di consegne. Si tratta di una facoltà del datore di lavoro, non di un obbligo. L'anticipo riguarda la fase *precedente* all'assenza, non un affiancamento successivo al rientro.

L'art. 4, comma 3 prevede, per le imprese con meno di 20 dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni con contratto a termine effettuate in sostituzione di lavoratori in congedo. Lo sgravio spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore assente, oppure per un anno dall'ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Questo beneficio è già oggi legge: non è collegato ad alcuna nuova forma di affiancamento.

È quindi errato attribuire all'art. 4 un affiancamento post-rientro o un proseguimento del contratto sostitutivo fino al primo anno del figlio: la norma non lo prevede.

Implicazioni pratiche

Per il datore di lavoro. L'anticipo di un mese è uno strumento utile per organizzare il passaggio di consegne senza vuoti operativi. Lo sgravio del 50% resta un incentivo concreto per le imprese sotto i 20 dipendenti, a condizione che l'assunzione abbia effettiva funzione sostitutiva. Attenzione al rischio principale: se il contratto a termine è privo di una causale sostitutiva reale e verificabile, il termine può essere dichiarato illegittimo, con conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Per il lavoratore che rientra. Il rientro avviene alle condizioni preesistenti, con diritto alla stessa mansione o a mansioni equivalenti. Non esiste, allo stato, un diritto a un periodo strutturato di affiancamento con il sostituto: eventuali periodi di sovrapposizione dipendono da scelte organizzative dell'azienda.

Per il sostituto. Il contratto a termine deve indicare chiaramente il nominativo o comunque la posizione del lavoratore sostituito e la causale. La scadenza è legata al rientro effettivo dell'assente, non a un termine fisso "fino al primo anno di vita del figlio", che non trova base normativa.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica i requisiti dello sgravio ex art. 4, comma 3: organico inferiore a 20 dipendenti e assunzione con funzione realmente sostitutiva.
  2. Formalizza la causale sostitutiva nel contratto, indicando il lavoratore sostituito e la ragione dell'assunzione a termine.
  3. Documenta il passaggio di consegne (handover) se ricorri all'anticipo di un mese, così da giustificare la sovrapposizione temporale.
  4. Verifica sempre la fonte prima di applicare presunte novità: senza numero di legge o decreto e data di vigenza, la misura non è applicabile.
  5. Consigliamo di far esaminare la clausola sul termine a un professionista, per evitare la conversione del rapporto in caso di causale debole o assente.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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