Controllo del lavoratore in malattia: cosa può fare il datore
Il datore di lavoro può accertare se il dipendente è realmente malato, ma solo entro confini precisi tracciati dallo Statuto dei Lavoratori. Una recente pronuncia del Tribunale di Asti torna sul punto, ricordando la differenza tra controllo sanitario e controllo sulla condotta. Chiariamo chi verifica cosa e quali comportamenti espongono il lavoratore a conseguenze disciplinari.
Il fatto
La domanda ricorre in ogni rapporto di lavoro: quando un dipendente si assenta per malattia, il datore può controllare che sia davvero impossibilitato a lavorare? La risposta è affermativa, ma passa attraverso regole rigide. Una sentenza del Tribunale di Asti (n. 525/2025) è tornata sul tema, distinguendo tra la verifica dello stato di salute e la verifica del comportamento tenuto dal lavoratore durante l'assenza.
Inquadramento normativo
Il punto di partenza è l'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). La norma vieta al datore di lavoro accertamenti diretti sull'idoneità e sull'infermità per malattia del dipendente. In altre parole, il datore non può inviare un proprio medico a casa del lavoratore per contestare la diagnosi.
Il controllo sanitario è riservato agli enti pubblici competenti. È l'INPS, su richiesta del datore o d'ufficio, a disporre la visita fiscale tramite il medico di controllo. Il lavoratore deve rendersi reperibile nelle fasce orarie previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per il settore privato). L'assenza ingiustificata alla visita fa scattare conseguenze sul piano retributivo e disciplinare.
Un discorso diverso vale per il controllo sulla condotta. Il datore può legittimamente verificare che il dipendente, durante la malattia, non svolga attività incompatibili con lo stato dichiarato o idonee a ritardare la guarigione. Qui non si sindaca la diagnosi medica, ma il comportamento del lavoratore. Su questo terreno la giurisprudenza ammette anche il ricorso ad agenzie investigative, purché l'indagine riguardi condotte extralavorative rilevanti e non si traduca in un controllo generalizzato sulla persona.
Implicazioni pratiche
La distinzione ha effetti concreti. Il lavoratore in malattia non è agli arresti domiciliari: può uscire di casa, purché ciò sia compatibile con la patologia certificata. Una passeggiata prescritta o comunque non pregiudizievole non integra alcun illecito.
Diverso è il caso di chi, dichiarando una patologia invalidante, svolge attività fisica intensa, presta lavoro presso terzi o tiene comportamenti che rallentano la ripresa. In queste ipotesi il datore può contestare l'illecito disciplinare, che può arrivare fino al licenziamento, perché il dipendente viola gli obblighi di correttezza e buona fede e mette a rischio il proprio rientro.
La pronuncia del Tribunale di Asti conferma questa linea: l'investigatore privato può documentare attività incompatibili con la malattia, ma il materiale raccolto deve riguardare condotte specifiche e non un pedinamento indiscriminato. Il confine è tra tutela dell'interesse aziendale e diritto del lavoratore alla riservatezza.
Cosa fare in concreto
- Datore di lavoro: attiva la visita fiscale INPS per verificare lo stato di malattia; non disporre autonomamente accertamenti medici, perché sono vietati dall'art. 5 dello Statuto.
- Datore di lavoro: circoscrivi l'eventuale investigazione a condotte extralavorative concrete e potenzialmente incompatibili con la malattia; conserva prova documentale.
- Lavoratore: rispetta le fasce di reperibilità e, in caso di uscita necessaria (visite, terapie), procurati documentazione idonea a giustificarla.
- Lavoratore: evita attività incompatibili con la patologia certificata, anche se svolte in ambito privato, perché possono fondare una contestazione disciplinare.
- Entrambi: verifica sempre le previsioni del CCNL applicabile, che possono integrare gli obblighi di legge con regole specifiche su reperibilità e comunicazioni.
Un chiarimento sui termini
Visita fiscale: controllo medico disposto dall'ente previdenziale per accertare l'effettivo stato di malattia. Controllo sulla condotta: verifica del comportamento del lavoratore assente, non della diagnosi. Sono strumenti distinti, con presupposti e limiti diversi.
La materia richiede una valutazione caso per caso, perché la compatibilità tra malattia e comportamento dipende dalla singola patologia e dalle circostanze concrete.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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