Convocazione dell'assemblea condominiale via PEC: quando è valida anche senza registri pubblici
Il Tribunale di Catania ha confermato che convocare l'assemblea di condominio via PEC è valido anche quando l'indirizzo non risulta iscritto nei pubblici registri, purché la comunicazione generi le ricevute di accettazione e consegna. Una pronuncia che tocca la vita quotidiana di amministratori e condòmini, distinguendo le notifiche giudiziarie dalle semplici comunicazioni private.
Il caso
Un condòmino aveva impugnato una delibera assembleare sostenendo di non essere stato convocato ritualmente. L'amministratore aveva inviato l'avviso tramite PEC, ma a un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici registri (come l'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi PEC di professionisti e imprese).
Il Tribunale di Catania ha respinto la contestazione. Ha ritenuto valida la convocazione, poiché la trasmissione aveva prodotto le ricevute di accettazione e consegna, cioè la prova che il messaggio era effettivamente arrivato nella casella del destinatario.
Inquadramento normativo
La disciplina di riferimento è l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, come riformato dalla Legge 220/2012 (la cosiddetta riforma del condominio). La norma stabilisce che l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, e indica tra le forme ammesse anche la posta elettronica certificata.
Il punto giuridico rilevante è la distinzione tra due piani diversi. Le notifiche giudiziarie — quelle che introducono o accompagnano un processo — richiedono, per la PEC, l'uso di indirizzi iscritti in pubblici registri, secondo regole formali stringenti. La convocazione assembleare, invece, è una comunicazione di natura privata tra amministratore e condòmino: non segue il regime delle notifiche processuali.
Da qui la conclusione del Tribunale: ciò che conta non è l'iscrizione dell'indirizzo in un registro pubblico, ma che la comunicazione abbia raggiunto il destinatario e che di tale ricezione esista prova documentale. La ricevuta di consegna della PEC assolve pienamente a questa funzione probatoria.
Implicazioni pratiche
Per l'amministratore, la pronuncia offre un margine operativo utile. Se un condòmino ha comunicato spontaneamente un proprio indirizzo PEC — anche personale e non presente nei registri ufficiali — l'invio della convocazione a quella casella è idoneo, a condizione che si conservino le ricevute.
Per il condòmino, il messaggio è speculare: non basta eccepire genericamente che l'indirizzo non era "ufficiale" per invalidare la delibera. Occorre dimostrare un vizio concreto, ad esempio la mancata ricezione o l'uso di un recapito mai indicato né riconducibile a sé.
Resta ferma una regola prudenziale: la PEC vale come forma valida di convocazione solo se il condòmino ha effettivamente comunicato quell'indirizzo o lo ha accettato come canale di comunicazione. Inviare a una casella "trovata" senza alcun consenso o indicazione espone a contestazioni.
La decisione, pur trattandosi di una pronuncia di merito, si allinea a un orientamento della Cassazione che privilegia la sostanza — l'effettiva conoscenza dell'atto — rispetto al formalismo del canale utilizzato.
Cosa fare in concreto
- Raccogliere formalmente gli indirizzi PEC dei condòmini, chiedendo un'indicazione scritta del recapito da usare per le comunicazioni condominiali e mettendola a verbale.
- Conservare sempre le ricevute di accettazione e di consegna di ogni convocazione inviata via PEC: sono la prova decisiva in caso di contestazione.
- Verificare il termine dei cinque giorni tra invio della convocazione e prima adunanza, calcolandolo sulla data di consegna della PEC.
- Non improvvisare il canale: se un condòmino non ha fornito una PEC, utilizzare le forme alternative previste dall'art. 66 (raccomandata, fax, consegna a mani) per evitare l'annullabilità della delibera.
- Se sei un condòmino e ritieni la convocazione irregolare, agire nei termini di impugnazione previsti e documentare la mancata o irrituale ricezione, non limitandosi a un'eccezione generica.
Consigliamo, in sede di assemblea, di adottare un regolamento interno o una delibera che disciplini espressamente le modalità di convocazione e i recapiti da utilizzare: chiarire le regole a monte riduce sensibilmente il contenzioso.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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