Condominio

Convocazione dell'assemblea condominiale via PEC: quando è valida anche senza registri pubblici

Il Tribunale di Catania ha confermato che convocare l'assemblea di condominio via PEC è valido anche quando l'indirizzo non risulta iscritto nei pubblici registri, purché la comunicazione generi le ricevute di accettazione e consegna. Una pronuncia che tocca la vita quotidiana di amministratori e condòmini, distinguendo le notifiche giudiziarie dalle semplici comunicazioni private.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un condòmino aveva impugnato una delibera assembleare sostenendo di non essere stato convocato ritualmente. L'amministratore aveva inviato l'avviso tramite PEC, ma a un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici registri (come l'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi PEC di professionisti e imprese).

Il Tribunale di Catania ha respinto la contestazione. Ha ritenuto valida la convocazione, poiché la trasmissione aveva prodotto le ricevute di accettazione e consegna, cioè la prova che il messaggio era effettivamente arrivato nella casella del destinatario.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, come riformato dalla Legge 220/2012 (la cosiddetta riforma del condominio). La norma stabilisce che l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, e indica tra le forme ammesse anche la posta elettronica certificata.

Il punto giuridico rilevante è la distinzione tra due piani diversi. Le notifiche giudiziarie — quelle che introducono o accompagnano un processo — richiedono, per la PEC, l'uso di indirizzi iscritti in pubblici registri, secondo regole formali stringenti. La convocazione assembleare, invece, è una comunicazione di natura privata tra amministratore e condòmino: non segue il regime delle notifiche processuali.

Da qui la conclusione del Tribunale: ciò che conta non è l'iscrizione dell'indirizzo in un registro pubblico, ma che la comunicazione abbia raggiunto il destinatario e che di tale ricezione esista prova documentale. La ricevuta di consegna della PEC assolve pienamente a questa funzione probatoria.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, la pronuncia offre un margine operativo utile. Se un condòmino ha comunicato spontaneamente un proprio indirizzo PEC — anche personale e non presente nei registri ufficiali — l'invio della convocazione a quella casella è idoneo, a condizione che si conservino le ricevute.

Per il condòmino, il messaggio è speculare: non basta eccepire genericamente che l'indirizzo non era "ufficiale" per invalidare la delibera. Occorre dimostrare un vizio concreto, ad esempio la mancata ricezione o l'uso di un recapito mai indicato né riconducibile a sé.

Resta ferma una regola prudenziale: la PEC vale come forma valida di convocazione solo se il condòmino ha effettivamente comunicato quell'indirizzo o lo ha accettato come canale di comunicazione. Inviare a una casella "trovata" senza alcun consenso o indicazione espone a contestazioni.

La decisione, pur trattandosi di una pronuncia di merito, si allinea a un orientamento della Cassazione che privilegia la sostanza — l'effettiva conoscenza dell'atto — rispetto al formalismo del canale utilizzato.

Cosa fare in concreto

Consigliamo, in sede di assemblea, di adottare un regolamento interno o una delibera che disciplini espressamente le modalità di convocazione e i recapiti da utilizzare: chiarire le regole a monte riduce sensibilmente il contenzioso.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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