Condominio

Convocazione dell'assemblea condominiale: email e WhatsApp non bastano

Convocare l'assemblea condominiale via email o WhatsApp non è sufficiente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 16399/2025, ribadisce che la legge impone forme precise di comunicazione. Chi le ignora rischia l'annullamento delle delibere adottate. Un tema che riguarda amministratori e condòmini e che incide direttamente sulla stabilità delle decisioni assunte in assemblea.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 luglio 2026 ·4 min

Il caso e la decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 16399/2025 depositata nel 2025, è tornata su una questione ricorrente nella gestione condominiale: quali strumenti sono validi per convocare l'assemblea?

La risposta è netta. I mezzi di comunicazione informali — email ordinaria e messaggistica come WhatsApp — non rispettano i requisiti di legge. Una convocazione trasmessa con questi strumenti espone le delibere adottate al rischio di annullamento su richiesta del condòmino non regolarmente avvisato.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La norma stabilisce che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, e deve avvenire a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), raccomandata, fax o consegna a mani.

L'elemento comune a queste modalità è la loro certezza probatoria: consentono di provare con precisione che l'avviso è stato inviato, a chi e quando. È proprio questo il punto che email ordinaria e WhatsApp non garantiscono. La ricezione di una email può non essere dimostrabile con certezza; la "spunta blu" di un messaggio non equivale a una prova legale di avvenuta conoscenza nei termini richiesti.

La ratio della norma è tutelare il diritto di ogni condòmino a partecipare consapevolmente alla formazione della volontà assembleare. Senza una convocazione valida, quel diritto risulta compromesso e la delibera diventa impugnabile ai sensi dell'articolo 1137 del Codice civile.

Cosa cambia in concreto

Per l'amministratore, la conseguenza è operativa e immediata. Affidarsi a strumenti informali, per quanto pratici, significa esporre l'intera assemblea al rischio di invalidità. Un solo condòmino non convocato nelle forme di legge può ottenere l'annullamento delle decisioni, con effetti a cascata: spese già deliberate, lavori approvati, nomine e revoche possono essere messi in discussione.

Per i condòmini, la pronuncia offre uno strumento di tutela. Chi non riceve l'avviso nelle forme previste e nei termini di legge può contestare la regolarità della convocazione e, se ricorrono i presupposti, impugnare la delibera nel termine di trenta giorni.

Va chiarito un aspetto spesso frainteso: la PEC è pienamente valida, ma solo se il condòmino ha comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o ha acconsentito a riceverne le comunicazioni con questo mezzo. Non è lecito presumere un consenso mai espresso.

Cosa fare in concreto

Una nota di metodo

La comodità degli strumenti digitali informali non deve tradursi in una scorciatoia procedurale. La forma, in materia condominiale, non è un formalismo fine a sé stesso: è la garanzia che ciascun partecipante possa esercitare i propri diritti in modo effettivo. Consigliamo agli amministratori di adottare procedure standardizzate di convocazione e ai condòmini di comunicare in modo chiaro il canale con cui intendono ricevere gli avvisi. È il modo più semplice per prevenire contenziosi che, una volta avviati, possono paralizzare la gestione dell'edificio.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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