Condominio

Convocazione assembleare via PEC: valida anche senza iscrizione a registro

La convocazione dell'assemblea condominiale inviata tramite PEC è valida anche se la casella non risulta iscritta in registri pubblici. Lo confermano una recente pronuncia del Tribunale di Catania e un'ordinanza della Cassazione del 2025. Una precisazione che incide direttamente sulla regolarità delle delibere e sui rischi di impugnazione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·19 giugno 2026 ·4 min

Il punto della questione

La convocazione dell'assemblea è l'atto con cui l'amministratore comunica a ciascun condomino data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. È un passaggio formale, ma decisivo: un vizio nella convocazione può rendere annullabile la delibera adottata.

La domanda che ha alimentato il contenzioso è semplice. La PEC (posta elettronica certificata) usata per convocare deve essere iscritta in un registro pubblico (come l'INI-PEC) per produrre effetti? La risposta, ora consolidata, è no.

Inquadramento normativo

L'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, nella formulazione introdotta dalla L. 220/2012 (la riforma del condominio), stabilisce che l'avviso di convocazione deve essere comunicato "a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani".

La norma equipara la PEC alla raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò che conta è la prova della spedizione e della ricezione: la PEC genera ricevute di accettazione e di consegna che certificano data e contenuto della comunicazione.

La legge non richiede che la casella PEC sia iscritta in un registro pubblico. L'iscrizione a INI-PEC o ad altri elenchi ha funzione di pubblicità e reperibilità dell'indirizzo, non di validazione della comunicazione. Una volta che l'invio è andato a buon fine, la ricevuta di consegna ha lo stesso valore probatorio della ricevuta di ritorno della raccomandata.

Cosa hanno chiarito i giudici

Le pronunce del 2025 — tra cui una sentenza del Tribunale di Catania e un'ordinanza della Corte di Cassazione — hanno respinto la tesi secondo cui la mancata iscrizione a registro renderebbe la PEC inidonea alla convocazione.

Il ragionamento è lineare: se la casella è certificata e l'invio produce le ricevute previste dalla normativa sulla PEC, la comunicazione è valida ed efficace. L'iscrizione a un registro non è un requisito di legge per la convocazione assembleare.

Ne deriva che il condomino destinatario non può eccepire l'invalidità della convocazione limitandosi a sostenere che la PEC del mittente (o la propria) non fosse iscritta. Il dato rilevante resta la prova della consegna.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore, la pronuncia riduce un margine di incertezza. La PEC è uno strumento legittimo, anche quando non risulta in elenchi pubblici, purché si conservino le ricevute.

Per i condomini, si restringe lo spazio per impugnare le delibere facendo leva sulla sola mancata iscrizione a registro. Restano invece pienamente rilevanti altri profili: la tempestività dell'avviso (almeno cinque giorni prima della prima convocazione), la completezza dell'ordine del giorno e l'effettiva ricezione.

Un punto delicato riguarda l'uso della PEC verso il singolo condomino. La comunicazione a mezzo PEC presuppone che quel condomino abbia un indirizzo PEC e, di norma, che lo abbia indicato o accettato come canale di convocazione. In assenza, l'amministratore non può imporre la PEC come unica modalità.

Cosa fare in concreto

La regola, in sintesi, è che conta la prova della comunicazione, non l'iscrizione formale della casella. Resta opportuno, in caso di contenzioso o di prassi consolidate da rivedere, una valutazione caso per caso della documentazione disponibile.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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