Convocazione dell'assemblea condominiale: WhatsApp ed email non bastano
Convocare l'assemblea con un messaggio WhatsApp o una semplice email sembra pratico, ma espone le delibere al rischio di annullamento. La legge impone forme precise di comunicazione e i tribunali, su questo, sono fermi. Chi amministra deve conoscere le regole; chi è condomino deve sapere quando può contestare. Vediamo cosa prevede la norma e come muoversi.
Il punto della questione
La convocazione dell'assemblea è l'atto con cui ogni condomino viene informato di data, luogo e ordine del giorno della riunione. Non è una formalità: senza una convocazione regolare, chi non partecipa non può esercitare il proprio diritto di voto.
Da qui la domanda ricorrente: un avviso inviato via WhatsApp o tramite email ordinaria ha lo stesso valore di una raccomandata? La risposta, allo stato della giurisprudenza, è negativa.
Inquadramento normativo
L'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l'avviso di convocazione deve essere comunicato "a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano", almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
L'elenco è considerato tassativo: la norma individua mezzi che garantiscono la prova certa della ricezione (o, quanto meno, della spedizione presso un recapito qualificato). La PEC ha valore legale equiparabile alla raccomandata; l'email ordinaria e la messaggistica istantanea, invece, non offrono le stesse garanzie di certezza.
La stessa disposizione precisa che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione anche di un solo avente diritto, la delibera è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti. L'art. 72 delle disposizioni di attuazione, inoltre, rende inderogabili queste regole: non possono essere superate da una semplice prassi o da una decisione informale dello stabile.
Su questa linea si sono espressi in modo convergente diversi tribunali di merito — tra cui Milano, Avellino, Santa Maria Capua Vetere, Monza, Roma, Ancona e Brescia — che hanno ritenuto inidonea la convocazione affidata a strumenti privi di valore legale.
Cosa significa "annullabile" e perché conta
È utile chiarire la differenza tra nullità e annullabilità. La delibera nulla è priva di effetti fin dall'origine e può essere contestata senza limiti di tempo. La delibera annullabile, invece, resta valida finché non viene impugnata: chi vuole contestarla deve farlo entro trenta giorni davanti all'autorità giudiziaria (art. 1137 Codice civile).
Il vizio di convocazione rientra nell'annullabilità. Questo comporta due conseguenze pratiche rilevanti:
- chi era assente o dissenziente ha un termine breve per agire, decorso il quale la delibera si consolida;
- chi era presente in assemblea non può poi lamentare il difetto di convocazione, perché la partecipazione "sana" l'irregolarità della comunicazione.
Questo secondo aspetto è decisivo. Se tutti i condomini sono comunque intervenuti — o si sono dichiarati informati — la delibera regge, anche se l'avviso era partito da un gruppo WhatsApp.
Implicazioni pratiche
Per l'amministratore, affidarsi a canali informali significa esporre l'intera attività assembleare a contestazioni. Una sola convocazione viziata può travolgere delibere su spese, lavori straordinari o nomine. Il rischio non è teorico: basta un condomino che, assente, decida di impugnare nei termini.
Per il condomino, conoscere queste regole vuol dire sapere quando si è di fronte a una delibera contestabile e, soprattutto, entro quando reagire. Ricevere l'avviso solo via WhatsApp, senza altra comunicazione, può costituire motivo di impugnazione — ma solo se non si è poi partecipato alla riunione.
Un'avvertenza utile: nulla vieta di usare email o messaggistica come canale aggiuntivo e informale, per comodità. Il problema sorge quando questi strumenti diventano l'unico mezzo di convocazione.
Cosa fare in concreto
- Amministratori: convocate sempre con raccomandata, PEC o consegna a mano documentata; usate WhatsApp ed email solo come promemoria non sostitutivo.
- Amministratori: conservate le ricevute di spedizione e di consegna per ogni avente diritto, così da poter provare la regolarità in caso di contestazione.
- Condomini: verificate con quale mezzo avete ricevuto la convocazione e annotate la data, perché incide sul calcolo dei termini.
- Condomini: se ritenete la convocazione irregolare e non avete partecipato, valutate l'impugnazione entro trenta giorni dalla delibera; oltre tale termine il vizio non è più contestabile.
- Tutti: in caso di dubbio sulla validità di una delibera, chiedete una verifica prima che scadano i termini di impugnazione.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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