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Corruzione propria o per l'esercizio della funzione: la differenza

Quando la dazione di denaro a un funzionario pubblico integra corruzione? Il codice penale distingue due figure con pene e presupposti diversi: la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e quella propria (art. 319 c.p.). La linea di confine, spesso sottile, incide sulla responsabilità del privato e dell'impresa che opera con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi del d.lgs. 231/2001.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Le due figure di corruzione nel codice penale

Il codice penale non prevede un reato unitario di corruzione. Distingue due fattispecie, con soglie di gravità e sanzioni differenti.

L'art. 318 c.p. punisce la corruzione per l'esercizio della funzione: il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Qui non serve individuare uno specifico atto "comprato". Rileva il fatto stesso che il funzionario metta a disposizione del privato la propria attività, in una logica di stabile asservimento.

L'art. 319 c.p. punisce invece la corruzione propria: la dazione è collegata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, oppure all'omissione o al ritardo di un atto dovuto. È la forma più grave, proprio perché il denaro serve a piegare la funzione pubblica contro la legge. La pena è nettamente superiore rispetto a quella dell'art. 318.

Il confine tra asservimento generico e atto contrario

Il punto delicato è tracciare il confine tra le due fattispecie, perché da esso dipende la qualificazione del fatto e la pena applicabile.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente valorizzato il criterio del nesso tra la dazione e l'attività del funzionario. Quando il denaro remunera un generico rapporto di disponibilità del pubblico ufficiale — la cosiddetta "messa a libro paga" — senza che sia possibile ricondurlo a un atto determinato contrario ai doveri d'ufficio, la condotta tende a essere ricondotta all'art. 318 c.p.

Quando invece emerge un collegamento con uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, o comunque con l'esercizio distorto del potere in danno della funzione, si rientra nell'art. 319 c.p. Il criterio non è meramente formale: conta la finalizzazione concreta del rapporto corruttivo, ricostruita in base a documenti, tempistiche e vantaggi ottenuti. È un accertamento di fatto, che si nutre di elementi indiziari e per questo lascia margini interpretativi rilevanti in sede difensiva.

Nel contesto delle concessioni pubbliche e delle forniture, la distinzione si intreccia con altre fattispecie. L'art. 356 c.p. punisce la frode nelle pubbliche forniture, cioè l'inadempimento fraudolento dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato o con enti pubblici. Un rapporto corruttivo può accompagnarsi a una successiva esecuzione infedele del contratto, con contestazione di più reati in concorso.

Cosa cambia per l'impresa che lavora con la P.A.

Le fattispecie citate non riguardano solo il funzionario e la persona fisica che corrompe. Toccano direttamente l'ente.

I reati di corruzione rientrano tra quelli che, ai sensi del d.lgs. 231/2001, fondano la responsabilità amministrativa della società quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o sottoposti. Le conseguenze possono includere sanzioni pecuniarie ingenti e misure interdittive: divieto di contrattare con la P.A., sospensione di autorizzazioni, esclusione da agevolazioni.

Per chi partecipa a gare, gestisce concessioni o esegue forniture pubbliche, il rischio non è astratto. Anche un rapporto informale con un funzionario, se privo di tracciabilità e di una giustificazione documentale, può prestarsi a letture penalmente rilevanti. La differenza tra un contatto legittimo e una condotta contestabile passa spesso dalla qualità della documentazione conservata.

Cosa fare in concreto

  1. Mappare i rapporti con la P.A.: individuare processi, uffici e funzionari con cui l'impresa interagisce, distinguendo le fasi a maggior rischio (gare, verifiche, collaudi, pagamenti).
  2. Adottare o aggiornare il Modello 231: verificare che il modello di organizzazione, gestione e controllo copra i reati contro la P.A. e preveda protocolli specifici per concessioni e forniture.
  3. Tracciare ogni contatto rilevante: conservare corrispondenza, verbali e documentazione delle interazioni con i funzionari, così da poter dimostrare la correttezza dei rapporti.
  4. Formare il personale esposto: chi gestisce gare e commesse pubbliche deve conoscere i confini tra relazione istituzionale lecita e condotta a rischio.
  5. Valutazione legale tempestiva: di fronte a un'ispezione, a una richiesta di atti o all'avvio di un'indagine, è opportuna una valutazione legale tempestiva della posizione dell'ente e delle persone coinvolte.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.

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