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Corruzione e piccole somme: perché l'importo non salva dal penale

Una banconota di piccolo taglio può bastare a far scattare l'accusa di corruzione. Nel diritto penale non esiste una soglia minima: ciò che conta è il nesso tra la dazione e l'attività del pubblico funzionario. Il limite dei 150 euro, spesso citato, appartiene invece al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e opera su un piano diverso, quello disciplinare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto: conta l'importo o il nesso?

È diffusa la convinzione che sotto una certa cifra non si rischi nulla. In materia penale non è così. Il codice penale, nei reati di corruzione, non fissa alcuna soglia di valore: una somma di 50 euro può integrare il reato tanto quanto una di 5.000, se collegata all'esercizio di funzioni pubbliche.

L'elemento decisivo non è l'entità della dazione, ma il nesso tra la somma (o l'utilità) e l'attività del pubblico funzionario. Dove esiste questo collegamento, l'importo modesto incide semmai sulla gravità e sulla pena, non sull'esistenza del reato.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere due piani che tendono a sovrapporsi nel senso comune.

Sul piano penale, l'art. 318 c.p. (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), nel testo introdotto dalla L. 190/2012, punisce il pubblico ufficiale che «indebitamente riceve, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa». L'avverbio «indebitamente» è dirimente: distingue il compenso illecito dalla normale attività retribuita.

Diversa è la fattispecie dell'art. 319 c.p. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*), che colpisce chi riceve denaro o utilità per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, oppure per compiere un atto contrario ai propri doveri. È la cosiddetta corruzione propria, più grave della corruzione impropria dell'art. 318. Esempi come il controllo omesso o il timbro apposto in anticipo ricadono, a seconda del caso, nell'area dell'atto contrario ai doveri, quindi nell'art. 319.

Sul piano deontologico, il D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), all'art. 4, vieta al dipendente di chiedere o accettare regali o altre utilità, salvo quelli «d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia». La norma indica come valore orientativo la soglia di 150 euro, anche sotto forma di sconto. Si tratta di un riferimento indicativo per l'illecito disciplinare: non è una franchigia che esclude il reato.

Perché la soglia dei 150 euro non protegge dal penale

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità penale per corruzione prescinde dal valore economico dell'utilità: il principio è ricostruttivo e discende dalla struttura stessa delle fattispecie, che non prevedono alcun minimo. La soglia dei 150 euro del D.P.R. 62/2013 vale a delimitare ciò che è tollerato sul piano dei rapporti di cortesia in ambito lavorativo, non a definire ciò che è penalmente lecito.

Detto altrimenti: un regalo occasionale di modico valore, privo di collegamento con un atto o con l'esercizio delle funzioni, resta nell'area della cortesia. La stessa somma, se diventa il corrispettivo di un comportamento del funzionario, integra il reato a prescindere dalla cifra.

Implicazioni pratiche

Per il cittadino, offrire anche una piccola somma per «velocizzare» una pratica o ottenere un occhio di riguardo può configurare una condotta corruttiva. Per il dipendente pubblico, accettare denaro o utilità in relazione a un atto d'ufficio espone a responsabilità penale, oltre che disciplinare, indipendentemente dal richiamo ai 150 euro. Per gli enti, la mancata regolazione dei rapporti con l'utenza aumenta il rischio di contestazioni.

Cosa fare in concreto

La distinzione tra piano penale e piano deontologico è il punto più frainteso della materia. Sono ambiti autonomi: la stessa condotta può risultare irrilevante sul piano disciplinare e penalmente rilevante, o viceversa, a seconda del nesso con l'attività pubblica.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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