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Decreto Sicurezza e cortei violenti: un quadro ancora in evoluzione

Il dibattito sulle manifestazioni che degenerano in violenza torna al centro dell'agenda politica, con annunci di un nuovo intervento normativo in materia di ordine pubblico. Prima di parlare di diritto vigente occorre però distinguere ciò che è legge da ciò che resta progetto. Facciamo chiarezza sulle fattispecie realmente applicabili e sulle garanzie di chi partecipa a un corteo.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 novembre 2026 ·4 min

Una premessa necessaria: norma vigente e norma annunciata

In materia penale la precisione non è un vezzo: è una garanzia. Circolano riferimenti a un presunto decreto legge in tema di sicurezza che introdurrebbe nuove figure di reato sulle manifestazioni violente. Allo stato, numero, anno e data di entrata in vigore di tale provvedimento non risultano confermati dalla Gazzetta Ufficiale.

Finché un decreto legge non è pubblicato e in vigore, non è diritto applicabile. E anche quando lo fosse, va ricordato che il decreto decade se non convertito in legge entro sessanta giorni (art. 77 Cost.). Trattiamo quindi come ipotesi di lavoro gli eventuali inasprimenti annunciati, concentrandoci su ciò che oggi è certo.

Il quadro normativo realmente vigente

Le condotte violente durante i cortei non sono prive di disciplina. Il codice penale offre già strumenti severi.

La devastazione e il saccheggio (art. 419 c.p.) puniscono con la reclusione da otto a quindici anni chi commette fatti di devastazione o saccheggio: è la fattispecie cardine quando un corteo degenera in distruzione diffusa.

L'interruzione di un pubblico servizio è disciplinata dall'art. 340 c.p. (non dall'art. 420 c.p., da tempo superato nella sua formulazione originaria). Il danneggiamento aggravato trova base nell'art. 635 c.p.

Un chiarimento utile: la figura dell'art. 420-bis c.p. vigente riguarda l'attentato a impianti e sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Non disciplina la violenza nelle manifestazioni. Attribuirgli una fattispecie diversa sarebbe un errore da cui mettiamo in guardia.

Il nodo del concorso di persone

Il vero snodo interpretativo, nelle manifestazioni di piazza, è l'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato. In un contesto di gruppo, rispondono del reato tutti coloro che vi contribuiscono, anche moralmente. Ogni annunciato "inasprimento per i fatti di gruppo" si innesta su questo principio già esistente.

Qui sta la reale posta in gioco: distinguere chi partecipa a una condotta illecita da chi si trova semplicemente presente. La giurisprudenza richiede un contributo causale concreto, non la mera adesione ideale o la presenza fisica. È il terreno su cui si gioca gran parte della difesa.

La flagranza differita

Si parla spesso di arresto in flagranza differita. È un istituto reale, ma circoscritto: consente l'arresto anche a distanza di tempo quando il soggetto è identificato in modo univoco grazie a documentazione video o fotografica, entro termini fissati dalla legge. Non è una clausola generale: opera solo nei casi espressamente previsti e con i presupposti probatori indicati dalla norma che di volta in volta lo introduce o lo proroga. In assenza di una base normativa puntuale e vigente, ogni affermazione in merito va trattata con cautela.

Implicazioni pratiche per chi partecipa a una manifestazione

Partecipare a un corteo è esercizio di un diritto costituzionale (art. 17 Cost.). La responsabilità penale, però, è personale: scatta per le condotte proprie, non per quelle altrui. Chi si trovi coinvolto in accertamenti rischia conseguenze serie anche quando il proprio ruolo materiale sia marginale, proprio per effetto delle regole sul concorso.

Il punto delicato è la fase iniziale: identificazioni, sequestri di dispositivi, prime sommarie informazioni. È qui che si costruiscono o si compromettono le posizioni difensive.

Cosa fare in concreto

Avvertenza

Il quadro normativo in materia di ordine pubblico è in continua evoluzione. Eventuali nuovi decreti vanno letti nel testo ufficiale e seguiti fino alla conversione in legge. Aggiorneremo questo contributo appena vi saranno riferimenti verificabili.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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