Cortei violenti: la stretta annunciata sul reato di gruppo e il risarcimento dei danni
Circola l'annuncio di un decreto legge che inasprirebbe la risposta penale alle violenze nei cortei, introdurrebbe una fattispecie di violenza organizzata e accelererebbe il risarcimento dei danni. Il testo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: trattiamo quindi la misura come annuncio da verificare, distinguendo il diritto vigente dalle novità prospettate.
Avvertenza preliminare
Alla data di redazione, il decreto legge indicato dalle cronache (riferito come D.L. 190/2026) non risulta verificabile nel testo definitivo né nella numerazione. Trattiamo quindi la misura come bozza annunciata: tutte le novità sono esposte al condizionale e andranno confrontate con il testo che verrà eventualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e con la legge di conversione.
Il quadro vigente
Le violenze collettive nelle manifestazioni sono già oggi coperte da più norme del codice penale.
L'art. 419 c.p. punisce la devastazione e il saccheggio, cioè la distruzione indiscriminata e massiva di beni in un contesto di disordine. L'art. 420 c.p. tutela impianti di pubblica utilità. L'art. 635 c.p. disciplina il danneggiamento, con aggravanti quando il fatto è commesso su beni pubblici o con violenza alle persone.
Sul piano dei minori, l'art. 97 c.p. esclude l'imputabilità sotto i quattordici anni; l'art. 98 c.p. prevede, per il minore tra i quattordici e i diciotto anni, un accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere. Oggi tale capacità va provata, non presunta.
Cosa cambierebbe secondo l'annuncio
La bozza prospetterebbe:
- una nuova fattispecie di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche;
- un inasprimento delle pene e nuove aggravanti per devastazione e danneggiamento commessi in gruppo (si parla di un art. 635.1 c.p.);
- una presunzione di capacità di intendere e volere per il minore ultraquattordicenne;
- strade accelerate per il risarcimento: sanzioni ai genitori e ricorso al decreto ingiuntivo.
Il nodo tecnico delle aggravanti
Un punto merita attenzione. Se la condotta di danneggiamento in gruppo fosse colpita sia dalle aggravanti già previste dall'art. 635 c.p. sia da una nuova fattispecie autonoma (l'ipotizzato art. 635.1), si porrebbe un problema di coordinamento.
Occorrerebbe chiarire se le due previsioni operino in concorso oppure se la nuova norma assorba quella generale. In mancanza di un criterio esplicito, il rischio è una doppia valutazione dello stesso fatto, con tensioni rispetto al divieto di ne bis in idem sostanziale. Sarà il testo definitivo a dover stabilire la clausola di specialità.
I minori e i dubbi di costituzionalità
La presunzione di imputabilità per gli ultraquattordicenni è l'aspetto più delicato. L'art. 27 Cost. àncora la responsabilità penale alla colpevolezza personale; l'art. 31 Cost. impone la protezione dell'infanzia e della gioventù.
Una presunzione legale rischierebbe di spostare sull'imputato minorenne l'onere di dimostrare la propria incapacità, ribaltando la logica dell'art. 98 c.p. e sollevando possibili questioni di legittimità. Il tema andrà seguito con rigore nella versione finale.
Il risarcimento accelerato
Sul versante civile, l'uso del decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile) presuppone un credito certo, liquido ed esigibile. Non ogni danno da corteo ha queste caratteristiche: la quantificazione delle perdite subite da un commerciante o da un ente locale richiede spesso prova documentale puntuale.
La responsabilità dei genitori per il fatto del figlio minore trova già fondamento nell'art. 2048 del codice civile, con possibilità di prova liberatoria. Una sanzione automatica a loro carico andrebbe letta alla luce di questo impianto.
Implicazioni pratiche
Per chi partecipa a manifestazioni, cambierebbe l'esposizione al rischio penale anche in assenza di una condotta individuale specifica, in presenza di una fattispecie di gruppo. Per genitori, commercianti ed enti locali rileverebbe soprattutto la via risarcitoria accelerata.
Cosa fare in concreto
- Verificare la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale prima di assumere decisioni: l'annuncio non è ancora diritto vigente.
- Partecipante: documenta la tua posizione (percorsi, orari, eventuali riprese) per distinguerti da condotte violente di gruppo.
- Genitore di minore: conserva evidenze su presenza, orari e contesto; la responsabilità ex art. 2048 c.c. ammette prova liberatoria.
- Commerciante o ente: raccogli subito prova fotografica e stima documentata dei danni, presupposto per qualsiasi azione risarcitoria.
- In caso di contestazioni: esamina se l'addebito poggi sull'art. 635 c.p. vigente o su una fattispecie nuova, perché cambiano cornice edittale e difese.
Ogni situazione va valutata caso per caso alla luce del testo definitivo, una volta reso disponibile.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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