Stipendi non pagati ai soci di cooperativa: quando si prescrivono i crediti
Per i soci lavoratori di cooperativa la prescrizione dei crediti retributivi non corre durante il rapporto, ma scatta alla sua cessazione. È l'esito di un orientamento avviato dalle Sezioni Unite nel 2022 e oggi esteso alla posizione del socio. Capire da quando decorre il termine è decisivo per non perdere il diritto a somme già maturate.
Il caso
Un socio lavoratore di cooperativa agisce per ottenere differenze retributive maturate nel corso del rapporto. La cooperativa eccepisce la prescrizione, sostenendo che il termine avrebbe iniziato a decorrere già durante l'impiego. La questione arriva fino in Cassazione, che è chiamata a stabilire il momento da cui parte il conteggio.
La risposta ribalta l'eccezione: per il socio lavoratore non assistito da tutela reintegratoria, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione. La pronuncia del 2025 (di cui restano da verificare sezione e numero di repertorio prima di ogni utilizzo difensivo) applica ai soci di cooperativa un principio già consolidato per il lavoro subordinato.
Inquadramento normativo
Il punto di partenza è duplice. L'art. 2948, n. 4, del Codice civile fissa in cinque anni la prescrizione delle retribuzioni. Ma il vero nodo è il dies a quo, cioè il giorno da cui il termine inizia a correre: lo governa l'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto "può essere fatto valere".
Qui entra in gioco il metus, il timore del lavoratore di subire ritorsioni se reclama i propri crediti durante il rapporto. La Corte costituzionale, già negli anni Sessanta e Settanta (tra le altre, C. cost. n. 63/1966 e n. 174/1972, da riscontrare nella loro esatta massima), aveva ammesso che il termine non corre quando manca una stabilità tale da neutralizzare quel timore.
Su questa base, Cass. n. 26246/2022 ha mutato l'orientamento: venuta meno la tutela reale piena dopo la riforma Fornero (l. 92/2012) e il Jobs Act (d.lgs. 23/2015), il rapporto non è più "stabile" nel senso richiesto. Per i lavoratori privi di tutela reintegratoria, dunque, la prescrizione non corre durante il rapporto. La pronuncia 2025 estende questa logica al socio di cooperativa.
L'aggancio normativo dell'estensione è la l. 142/2001, che riconosce al socio lavoratore una doppia posizione: quella associativa, legata al vincolo cooperativo, e quella di lavoro, con il relativo trattamento economico. È proprio il profilo retributivo a giustificare l'applicazione delle tutele pensate per il lavoratore subordinato, compresa la disciplina sulla decorrenza della prescrizione.
Implicazioni pratiche
Il risultato è un significativo ampliamento della finestra temporale per agire. Se il termine quinquennale parte dalla cessazione del rapporto e non dalla maturazione di ogni singola mensilità, il socio può recuperare crediti relativi a periodi più risalenti, purché l'azione sia avviata entro cinque anni dalla fine del rapporto.
Per le cooperative l'effetto è speculare: l'eccezione di prescrizione fondata sul mero decorso del tempo durante il rapporto perde solidità. La gestione del contenzioso e degli accantonamenti deve tenerne conto.
Resta centrale la distinzione tra le due vesti del socio. La componente associativa segue regole proprie; la componente retributiva attrae le tutele del lavoro. Confondere i due piani porta a errori sia nell'azione del socio sia nella difesa dell'ente.
Cosa fare in concreto
- Ricostruire le buste paga e i prospetti contabili per individuare con precisione le somme maturate e non corrisposte.
- Fissare con certezza la data di cessazione del rapporto, perché da quel momento decorre il termine quinquennale.
- Conservare ogni atto interruttivo della prescrizione (PEC, raccomandata A/R con messa in mora), che azzera il decorso e fa ripartire il termine.
- Verificare il regime di tutela applicabile al singolo rapporto: la decorrenza della prescrizione dipende dall'esistenza o meno di una tutela reintegratoria.
- Distinguere nel calcolo le pretese di natura retributiva da quelle riconducibili al rapporto associativo, soggette a regole differenti.
Una linea che si consolida
La pronuncia non introduce un principio inedito: ne estende uno. L'arresto del 2022 ha riletto la decorrenza della prescrizione alla luce della minore stabilità del lavoro; la decisione 2025 lo applica a una categoria, quella dei soci di cooperativa, la cui assimilazione al lavoratore subordinato trova fondamento nella l. 142/2001. La valutazione di ogni singola posizione richiede l'esame del regime di tutela concretamente applicabile e una verifica puntuale degli estremi giurisprudenziali citati.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.
Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.