Condominio

Danni al condominio: quando l'amministratore può agire da solo

Una recente pronuncia del Tribunale di Taranto ribadisce un principio spesso frainteso: l'amministratore può agire in giudizio per tutelare la sicurezza e l'integrità dell'edificio senza il via libera dell'assemblea. Il limite resta però netto, e distinguere gli atti conservativi da quelli straordinari evita ricorsi inammissibili e responsabilità personali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·13 ottobre 2026 ·4 min

Il caso

Il Tribunale di Taranto, Sezione I, è tornato su un tema ricorrente nel contenzioso condominiale: i poteri dell'amministratore quando l'edificio subisce danni. La questione nasce quasi sempre allo stesso modo. L'amministratore avvia un'azione giudiziaria per contestare vizi costruttivi o danni alle parti comuni e la controparte, spesso l'impresa appaltatrice, eccepisce il difetto di legittimazione: l'amministratore non avrebbe avuto il potere di agire senza una delibera assembleare.

Il Tribunale respinge questa lettura restrittiva, confermando un orientamento consolidato. Per gli atti diretti a conservare le parti comuni e a tutelare la sicurezza dell'edificio, l'amministratore agisce in autonomia.

Inquadramento normativo

La chiave sta nella lettura combinata degli articoli 1130 e 1131 del Codice civile. L'art. 1130, n. 4, attribuisce all'amministratore il compito di "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio". Per *atto conservativo* si intende ogni iniziativa volta a mantenere l'integrità, la funzionalità e la sicurezza del bene comune: dalla messa in sicurezza di un cornicione pericolante all'azione per far cessare un danno in corso.

L'art. 1131, primo comma, completa il quadro sul piano processuale: nei limiti delle attribuzioni dell'art. 1130, l'amministratore ha la rappresentanza dei condomini e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. In altre parole, quando l'azione rientra tra i suoi compiti istituzionali, la legittimazione è automatica e non richiede alcuna autorizzazione preventiva.

Discorso diverso per le azioni che esorbitano dall'ordinaria amministrazione. In questi casi opera il meccanismo dell'art. 1131, terzo comma, e serve il mandato dell'assemblea. Rientra qui, tipicamente, la domanda risarcitoria complessa o l'azione fondata sulla garanzia decennale dell'art. 1669 c.c. per gravi difetti dell'opera, quando l'iniziativa supera la mera conservazione del bene.

L'art. 1133 chiude il cerchio: i provvedimenti dell'amministratore sono obbligatori per i condomini, ma restano impugnabili davanti all'assemblea, senza che ciò sospenda l'efficacia dell'atto.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore la distinzione non è teorica. Agire oltre i propri poteri espone al rischio che l'azione venga dichiarata inammissibile, con aggravio di costi a carico del condominio e possibile responsabilità personale per la gestione.

Per i condomini il principio è una garanzia: di fronte a un pericolo per la sicurezza dell'edificio, l'amministratore non può restare inerte aspettando la prossima assemblea. L'intervento conservativo è un dovere, non una facoltà discrezionale.

Per l'impresa appaltatrice che riceve una contestazione, l'eccezione di difetto di legittimazione va ponderata con attenzione: se l'azione ha natura conservativa, l'eccezione è destinata al rigetto e rischia di apparire meramente dilatoria.

Il confine, nei casi concreti, resta sottile. Un'azione che parte come tutela conservativa può evolvere verso una domanda risarcitoria di ampio respiro, modificando i presupposti della legittimazione. Per questo la qualificazione dell'azione va definita con precisione sin dall'atto introduttivo.

Cosa fare in concreto

La pronuncia tarantina non introduce novità rivoluzionarie, ma offre un promemoria utile. La linea di confine tra autonomia dell'amministratore e competenza assembleare va tracciata caso per caso, con attenzione alla reale natura dell'azione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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