Contrattualistica

Danni all'appartamento a fine locazione: chi paga

Alla riconsegna dell'immobile locato è frequente il contenzioso sui danni. Una recente pronuncia del Tribunale di Firenze conferma un principio consolidato: l'inquilino risponde dei deterioramenti se non dimostra che non gli sono imputabili. Vediamo il quadro normativo, cosa cambia per proprietari e conduttori e quali cautele adottare prima della restituzione delle chiavi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 luglio 2026 ·4 min

Il caso e il principio affermato

La chiusura di un rapporto di locazione porta spesso a discutere sullo stato dell'appartamento. Il proprietario lamenta danni e chiede il rimborso delle spese di ripristino; l'inquilino replica che si tratta di normale usura o di problemi preesistenti.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3989/2025, ha ribadito che l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul conduttore. In altre parole, se l'immobile viene riconsegnato in condizioni peggiori rispetto a quelle iniziali, si presume la responsabilità di chi lo ha abitato, salvo prova contraria.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è l'art. 1590 del Codice civile: il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall'uso conforme al contratto. La cosiddetta usura fisiologica – l'invecchiamento naturale di pavimenti, pareti, infissi per il semplice trascorrere del tempo – non è addebitabile all'inquilino.

L'art. 1587 impone al conduttore di servirsi della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Il combinato con l'art. 1588 è decisivo: il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa, anche se derivanti da incendio, se non prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile. È qui che si radica l'inversione dell'onere della prova.

Sul piano generale, l'art. 1218 stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Infine, l'art. 1591 disciplina il danno da mancata riconsegna: il conduttore in mora deve corrispondere il canone convenuto fino alla restituzione, oltre al risarcimento del maggior danno.

Cosa significa per proprietario e inquilino

Per il proprietario, il quadro è favorevole sul piano probatorio: non deve dimostrare la colpa dell'inquilino, ma solo la difformità tra lo stato iniziale e quello finale dell'immobile. Da qui l'importanza cruciale di documentare le condizioni di partenza.

Per l'inquilino, il rischio è concreto: in assenza di prove sull'origine del danno o sulla sua natura fisiologica, la responsabilità viene addossata a lui. La linea di confine tra usura normale e deterioramento colpevole è spesso incerta, e in giudizio pesa chi ha documentato meglio.

Due voci di danno vanno tenute distinte. La prima è il costo di ripristino: le somme necessarie a riportare l'immobile in stato locabile. La seconda è la perdita economica legata al periodo in cui l'immobile non può essere rilocato perché inagibile o in lavorazione. Entrambe sono risarcibili, ma richiedono prova puntuale.

Cosa fare in concreto

Un'ultima cautela riguarda i tempi: se la riconsegna è ritardata rispetto alla scadenza, l'art. 1591 consente al proprietario di pretendere il canone fino all'effettiva restituzione. Documentare la data esatta di riconsegna è quindi rilevante tanto quanto lo stato dei luoghi.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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