Contrattualistica

Danni all'immobile locato: l'inquilino paga anche il canone del periodo di inagibilità?

Quando l'inquilino riconsegna la casa gravemente danneggiata, il proprietario può chiedere non solo il costo delle riparazioni, ma anche il mancato guadagno per il periodo in cui l'immobile resta inutilizzabile. La distinzione tra normale usura e danno anomalo diventa decisiva. Vediamo le regole del codice civile e cosa fare, in concreto, alla riconsegna delle chiavi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 luglio 2026 ·4 min

Il problema: danno all'immobile e canone perso

Alla fine di una locazione capita che l'immobile venga restituito in condizioni peggiori di quelle attese. Il tema non è solo il costo delle riparazioni, ma anche il periodo durante il quale la casa resta inagibile e non può essere rilocata.

La domanda è netta: l'inquilino risponde anche del canone che il proprietario non incassa mentre si eseguono i lavori? La risposta dipende dal tipo di danno e va costruita a partire dalle norme del codice civile.

Inquadramento normativo: artt. 1590 e 1591 c.c.

L'art. 1590 c.c. impone al conduttore di restituire la cosa "nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta", salvo il deterioramento o il consumo derivante dall'uso conforme al contratto. È il principio cardine: l'usura fisiologica non è addebitabile, il danno che eccede il normale uso sì.

È qui che si colloca la distinzione centrale. Lo scolorimento delle pareti, il logorio dei pavimenti o l'usura degli infissi rientrano nel degrado ordinario e restano a carico del proprietario. Diverso è il caso di muri sfondati, impianti manomessi, infiltrazioni causate da incuria: si tratta di danno anomalo, che il conduttore deve risarcire.

L'art. 1591 c.c. disciplina invece un'ipotesi tecnicamente diversa: la ritardata restituzione dell'immobile (la cosiddetta mora del conduttore). La norma prevede che, chi è in ritardo nel riconsegnare, debba corrispondere il canone convenuto fino alla riconsegna, oltre al maggior danno.

Occorre essere precisi su un punto. L'art. 1591 c.c. non disciplina in via diretta il periodo di indisponibilità per i lavori di riparazione. Il collegamento tra danno anomalo e mancato guadagno per l'inagibilità è frutto di un'elaborazione della giurisprudenza, che estende in via interpretativa i principi sul risarcimento del danno da inadempimento (artt. 1218 e 1223 c.c.): se il proprietario non può locare l'immobile perché deve ripararlo, quel mancato reddito è una conseguenza diretta del danno e, come tale, risarcibile.

Implicazioni pratiche per proprietario e inquilino

Per il proprietario il messaggio è che il danno risarcibile non si esaurisce nel preventivo dell'impresa. Se le riparazioni impongono di lasciare l'immobile sfitto, il periodo di inagibilità può tradursi in una voce di danno ulteriore, il cosiddetto canone "virtuale". Attenzione però: non è un automatismo. Va provato che l'immobile era effettivamente locabile e che i lavori erano necessari e proporzionati.

Per l'inquilino il rischio è di vedersi contestare, oltre alle riparazioni, un importo pari ai canoni non percepiti dal proprietario durante i lavori. Per questo è essenziale documentare lo stato dell'immobile alla consegna iniziale: senza un termine di paragone, diventa difficile distinguere il danno anomalo dall'usura di anni.

Un limite vale per entrambe le parti. Chi subisce il danno ha comunque il dovere di contenerlo (art. 1227, comma 2, c.c.): il proprietario non può prolungare i lavori o ritardare la rilocazione e poi pretenderne il costo. La durata dell'inagibilità dev'essere ragionevole e giustificata.

Cosa fare in concreto

  1. Redigete un verbale di consegna dettagliato all'inizio e alla fine della locazione, con foto datate. È lo strumento che consente di distinguere usura ordinaria e danno anomalo.
  2. Documentate i lavori: preventivi, fatture, relazione tecnica sulle cause del danno e cronoprogramma degli interventi. Servono a dimostrare necessità e durata.
  3. Quantificate con prudenza il canone virtuale: agganciatelo al canone di mercato o a quello contrattuale e limitatelo al tempo tecnico effettivo delle riparazioni.
  4. Attivatevi per contenere il danno: avviate i lavori senza ritardi e riproponete l'immobile sul mercato appena possibile. Il dovere di contenimento vale anche a fini probatori.
  5. Fate valutare la posizione: consigliamo, sia al locatore sia al conduttore, di verificare con un professionista la qualificazione del danno e la fondatezza delle pretese prima di intraprendere o resistere a una causa.

Un punto sulle fonti

Su questi temi la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte. Prima di fondare una strategia su una singola pronuncia, verificate sempre gli estremi e il contenuto esatto della sentenza tramite fonti ufficiali (banca dati CED della Cassazione): il numero di una massima non basta, conta la ratio applicabile al caso concreto.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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