Condominio

Debiti del condominio: quando il creditore può aggredire il condòmino in regola

Chi vanta un credito verso il condominio non può bussare a caso alla porta del singolo condòmino. La regola, consolidata tra Sezioni Unite del 2008 e riforma del 2012, prevede parziarietà del debito, limite millesimale e obbligo di escutere prima i morosi. Vediamo cosa significa in concreto per condòmini, amministratori e creditori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·26 luglio 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

Un fornitore, un professionista o un appaltatore ha lavorato per il condominio e non è stato pagato. Può rivolgersi al primo condòmino solvibile che trova, magari proprio a chi ha versato regolarmente le proprie quote? La risposta è no, ma serve capire perché e con quali limiti.

Il condominio non è dotato di personalità giuridica: quando contrae un debito, i condòmini rispondono ciascuno per la propria parte. Il punto delicato è stabilire *come* e *quando* il creditore possa passare dal condominio ai singoli.

Inquadramento normativo

Due passaggi hanno definito l'assetto attuale.

Il primo è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9148 del 8 aprile 2008. Prima di questa pronuncia la giurisprudenza oscillava tra tesi solidale (ogni condòmino tenuto per l'intero, salvo poi rivalersi sugli altri) e tesi parziaria. Le Sezioni Unite hanno scelto la parziarietà: l'obbligazione condominiale è divisibile e ciascun condòmino risponde solo nei limiti della propria quota millesimale. Non esiste, quindi, solidarietà tra i condòmini per i debiti verso terzi.

Il secondo passaggio è la riforma del condominio (Legge n. 220 del 2012), che ha riscritto l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La norma codifica due tutele:

A questo si aggiunge un obbligo informativo preciso: l'amministratore, su richiesta del creditore, deve comunicare i dati dei condòmini morosi. È lo strumento che consente al creditore di individuare chi escutere per primo.

Cosa cambia nella pratica

Per il condòmino in regola la protezione è duplice ma non assoluta. Non può essere aggredito per l'intero debito né subito: prima devono essere escussi i morosi. Tuttavia, se l'escussione dei morosi non basta, il condòmino in regola può essere chiamato a pagare la propria quota, calcolata sui millesimi. Non risponde delle quote altrui, ma della propria sì.

Per l'amministratore cresce la responsabilità gestionale: deve avere una contabilità ordinata, sapere chi è moroso e per quanto, e rispondere alle richieste del creditore. Un dato mancante o errato può esporlo a contestazioni.

Per il creditore l'ordine delle mosse è vincolante: agire contro il condominio, ottenere il titolo, chiedere i dati dei morosi, escuterli, e solo in via residuale rivolgersi ai condòmini in regola nei limiti dei loro millesimi. Saltare i passaggi espone l'azione a eccezioni che ne rallentano o bloccano l'efficacia.

Resta un profilo pratico spesso sottovalutato: la parziarietà rende il recupero più frammentato. Il creditore non ha un unico debitore solidale su cui contare, ma tanti obbligati parziali. Chi contratta con un condominio dovrebbe tenerne conto già in fase di preventivo e di garanzie.

Cosa fare in concreto

In sintesi

Il condòmino in regola non è mai un bersaglio libero. La combinazione tra parziarietà (SS.UU. 9148/2008) e *beneficium excussionis* (art. 63 disp. att. c.c., riforma 2012) impone al creditore un percorso ordinato e limita l'esposizione del singolo alla sola quota millesimale.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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