Condominio

Debiti del condominio: il creditore deve prima escutere i morosi

Chi vanta un credito verso il condominio non può aggredire liberamente il patrimonio del singolo condomino puntuale con i pagamenti. La Cassazione ha ribadito che il creditore deve prima rivolgersi ai condomini morosi, potendo agire contro quelli in regola solo in via sussidiaria e nei limiti delle quote non versate. Una tutela concreta per chi paga nei termini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 ottobre 2026 ·4 min

Il caso

Un fornitore che ha eseguito lavori sulle parti comuni resta insoddisfatto perché il condominio non salda la fattura. La domanda è ricorrente: il creditore può bussare direttamente alla porta del condomino che ha regolarmente versato le proprie quote, perché è più solvibile e più facile da aggredire?

La risposta, confermata dalla giurisprudenza di legittimità, è negativa. Il creditore deve seguire un ordine preciso. Prima i morosi, poi — e solo in difetto — gli altri.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ., come riformato dalla Legge n. 220/2012 (la cosiddetta riforma del condominio).

La norma stabilisce che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini. In altre parole, il condomino puntuale gode di un beneficium excussionis: un beneficio di preventiva escussione che impone al creditore di tentare prima il recupero presso i condomini inadempienti.

La Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza n. 5043 del 17 febbraio 2023 e con successive pronunce, ha precisato i contorni operativi del meccanismo. L'amministratore ha un ruolo centrale: è tenuto a comunicare al creditore che ne faccia richiesta i dati dei condomini morosi. Solo dopo aver infruttuosamente aggredito costoro il creditore può rivolgersi ai condomini in regola.

Va aggiunto un limite quantitativo rilevante. L'obbligazione condominiale è parziaria, non solidale: ciascun condomino risponde in proporzione alla propria quota millesimale. Il condomino in regola, chiamato in via sussidiaria, risponde quindi nei limiti delle quote dei morosi e non per l'intero debito.

Implicazioni pratiche

Per il condomino puntuale la pronuncia significa una protezione effettiva: non può essere escusso al posto di chi non paga, se non quando il recupero presso i morosi sia risultato impossibile. Chi onora i propri obblighi non è il bancomat del condominio.

Per il creditore cambia la strategia di recupero. Agire subito contro il condomino più solvibile espone al rischio di eccezione di preventiva escussione e, con essa, a tempi e costi maggiori. Conviene individuare per tempo i morosi e documentare i tentativi di recupero.

Per l'amministratore aumenta la responsabilità gestionale. La tempestiva comunicazione dei nominativi dei morosi è un passaggio obbligato. Una gestione trasparente della morosità — con solleciti, decreti ingiuntivi e rendicontazione puntuale — riduce il contenzioso e tutela l'assemblea.

Resta fermo che il condomino in regola, se costretto a pagare in via sussidiaria, conserva il diritto di regresso verso il condomino moroso: può cioè recuperare quanto versato per conto di quest'ultimo.

Cosa fare in concreto

Il punto fermo è questo: la solvibilità del singolo non legittima scorciatoie. Il creditore ha strumenti efficaci, ma deve usarli nell'ordine indicato dalla legge.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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