Lavoro

Blocco dei pagamenti per debiti fiscali: dipendenti e professionisti

Chi vanta crediti verso la pubblica amministrazione — stipendi, compensi professionali, collaborazioni — può vedersi sospendere il pagamento se ha debiti fiscali iscritti a ruolo. La disciplina combina il controllo preventivo dell'art. 48-bis Dpr 602/1973 con il pignoramento presso terzi. Capire soglie e categorie coinvolte è essenziale per evitare blocchi inattesi delle proprie spettanze.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·21 giugno 2026 ·4 min

Come opera il blocco dei pagamenti per debiti fiscali

Prima di erogare un pagamento superiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare presso l'agente della riscossione se il beneficiario è inadempiente per cartelle scadute. Lo prevede l'art. 48-bis Dpr 602/1973, attuato dal regolamento di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40.

Se risulta un debito di pari o maggiore importo, il pagamento viene sospeso e il credito può essere sottoposto a pignoramento. Si tratta di un controllo preventivo: non incide direttamente sul rapporto, ma blocca la singola erogazione che superi la soglia normativa dei 5.000 euro.

Distinto da questo meccanismo è il pignoramento presso terzi del datore di lavoro o committente, disciplinato dall'art. 72-ter Dpr 602/1973, che opera con trattenute periodiche graduate sullo stipendio.

Pignoramento dello stipendio: le soglie

Per lo stipendio del dipendente, l'agente della riscossione può procedere ai sensi dell'art. 72-ter Dpr 602/1973 con le seguenti misure, riferite a ciascuna mensilità: un decimo per importi fino a 2.500 euro; un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro; un quinto per importi superiori a 5.000 euro.

Resta fermo, come limite generale di pignorabilità di stipendi e salari, l'art. 545 c.p.c., che fissa nel quinto la misura ordinaria. Va inoltre considerata la soglia di impignorabilità minima introdotta per i crediti da lavoro e pensione: l'art. 545, commi 7 e 8, c.p.c., come modificato, tutela una quota corrispondente al cosiddetto minimo vitale, parametrato all'assegno sociale. Si tratta di una materia in evoluzione: la verifica del calcolo va fatta caso per caso.

La posizione del libero professionista

Il compenso del professionista, regolato sul piano reddituale dall'art. 54 Dpr 917/1986, non beneficia delle soglie graduate previste per lo stipendio dall'art. 72-ter. Occorre però distinguere due situazioni.

Finché il credito è ancora da incassare presso il committente pubblico, opera il controllo dell'art. 48-bis sui pagamenti superiori a 5.000 euro, con possibile blocco e successivo pignoramento del credito.

Diversa è la sorte delle somme già affluite sul conto corrente del professionista: in tal caso si applica la disciplina del pignoramento dei saldi di conto, con le tutele e i limiti propri di tale procedura, non quelli pensati per la retribuzione.

Collaboratori coordinati e borsisti

Per i collaboratori coordinati e continuativi non esiste una disciplina dedicata alle soglie di pignoramento. In assenza di norma specifica, si tende ad applicare in via analogica i limiti dell'art. 545 c.p.c. previsti per i crediti da lavoro, trattandosi di somme con funzione di sostentamento. La qualificazione concreta del rapporto, però, incide e va valutata singolarmente.

Analoga incertezza riguarda borse di studio e assegni di ricerca: la natura non strettamente retributiva di queste erogazioni rende necessaria una valutazione mirata sull'estensione della tutela.

Cosa cambia per chi ha debiti fiscali

Il destinatario tipo — dipendente pubblico, professionista o collaboratore — può scoprire il blocco solo al momento del mancato accredito. La distinzione tra blocco totale del singolo pagamento (art. 48-bis) e trattenute periodiche graduate (art. 72-ter) determina conseguenze pratiche molto diverse sulla liquidità disponibile.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la propria posizione debitoria richiedendo l'estratto di ruolo all'agente della riscossione.
  2. Controllare se i debiti iscritti a ruolo superano la soglia dei 5.000 euro rilevante ai fini dell'art. 48-bis.
  3. Valutare l'accesso a una rateizzazione: il piano regolarmente in corso può sospendere le azioni di recupero.
  4. Esaminare la legittimità di eventuali pignoramenti, con particolare attenzione al rispetto del minimo vitale ex art. 545 c.p.c.
  5. Conservare la documentazione su importi accreditati e trattenute, utile in caso di contestazione.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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