Condominio

Decreto ingiuntivo non comunicato: la responsabilità dell'amministratore

Il Tribunale di Roma (sentenza 5083/2026) ha condannato un amministratore di condominio che aveva omesso di comunicare un decreto ingiuntivo notificato all'ente. La mancata informativa, violando il dovere di trasparenza connesso al mandato, fa sorgere una responsabilità personale per i danni concretamente subiti. La pronuncia chiarisce i confini tra inadempimento dell'amministratore e pregiudizio risarcibile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 giugno 2026 ·4 min

Il caso deciso dal Tribunale di Roma

Un condominio aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo. L'amministratore, però, non ne aveva informato l'assemblea né i singoli condomini. Il risultato: il provvedimento è divenuto irrevocabile per mancata opposizione, precludendo ogni difesa nel merito.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 5083/2026, ha riconosciuto la responsabilità personale dell'amministratore. La condotta omissiva ha impedito al condominio di valutare se opporsi, sottraendo all'ente una concreta possibilità difensiva.

Inquadramento normativo

L'amministratore agisce come mandatario del condominio. L'art. 1710, comma 2, del Codice civile è esplicito: il mandatario «è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato». La notifica di un decreto ingiuntivo è, senza dubbio, una circostanza che impone l'informativa.

A questo dovere si affiancano gli obblighi tipici della carica. L'art. 1130 c.c. impone all'amministratore di curare gli interessi comuni e di eseguire le deliberazioni; l'art. 1129 c.c. ne disciplina doveri e responsabilità, prevedendo cause di revoca proprio in ipotesi di gravi irregolarità informative.

Sul piano processuale, occorre essere precisi. Il decreto ingiuntivo può essere opposto con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. Il termine — pari a quaranta giorni dalla notifica — è quello fissato dal giudice nel pronunciare l'ingiunzione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. Decorso tale termine senza opposizione, il decreto diventa irrevocabile a norma dell'art. 647 c.p.c. Va distinta questa irrevocabilità dalla provvisoria esecutività che il decreto può già recare ai sensi dell'art. 642 c.p.c.: si tratta di due profili diversi, spesso confusi.

La responsabilità dell'amministratore è di natura contrattuale, ex art. 1218 c.c. Sul riparto della prova opera l'art. 2697 c.c.: il condominio deve dimostrare l'inadempimento (la mancata comunicazione) e il danno; l'amministratore deve provare che l'inadempimento non gli è imputabile.

Implicazioni pratiche

Il punto più delicato riguarda l'identificazione del danno risarcibile. Non coincide automaticamente con l'importo del decreto. Quella somma, infatti, il condominio l'avrebbe comunque dovuta pagare se il credito era effettivamente dovuto.

Il danno risarcibile è dato dalla perdita della possibilità di difendersi: la cosiddetta perdita di chance difensiva. Occorre cioè verificare se un'opposizione tempestiva avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, in tutto o in parte. Se il credito era fondato e incontestabile, il pregiudizio si riduce o si azzera. Se invece esistevano eccezioni serie (prescrizione, pagamenti già effettuati, vizi del titolo), il danno è proporzionato alle concrete chance perdute.

A questo si possono aggiungere le spese di esecuzione e gli interessi maturati per effetto del ritardo, ove riconducibili all'omissione.

Cosa fare in concreto

Per l'amministratore:

  1. Protocolla ogni notifica. Registra data e contenuto di ogni atto giudiziario ricevuto, conservando prova documentale.
  2. Comunica senza indugio. Informa l'assemblea o i condomini di ogni decreto, citazione o atto rilevante, per iscritto e con riscontro di ricezione.
  3. Convoca tempestivamente. Predisponi una riunione utile a deliberare sull'eventuale opposizione, ben dentro i quaranta giorni dalla notifica.
  4. Documenta la consulenza legale. Se ti rivolgi a un legale, conserva traccia del mandato e dei pareri ricevuti.

Per il condominio:

  1. Verifica la corrispondenza ricevuta dall'amministratore. Controlla periodicamente che gli atti rilevanti siano stati comunicati.
  2. Agisci entro i termini di prescrizione. L'azione di responsabilità contrattuale verso l'amministratore è soggetta al termine decennale; muoviti prima che le prove si disperdano.
  3. Raccogli la documentazione del pregiudizio. Conserva il decreto, le notifiche e ogni elemento utile a dimostrare le chance difensive perdute.

La sentenza romana conferma un principio già consolidato: la trasparenza non è una cortesia, ma un obbligo giuridico la cui violazione genera responsabilità patrimoniale.

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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