Lavoro

Decreto lavoro 2026 e "salario giusto": cosa attendersi dalla conversione

Il decreto lavoro 2026 affronta tre nodi: adeguatezza della retribuzione, incentivi all'occupazione e contrasto allo sfruttamento, anche nelle piattaforme digitali. Finché la legge di conversione non è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, i contenuti restano allo stato di iter parlamentare. Conviene comunque conoscere le direttrici, perché incidono su CCNL applicati, costo del lavoro e responsabilità lungo la filiera.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 giugno 2026 ·4 min

Lo stato dell'iter

Il cosiddetto decreto lavoro 2026 è in fase di conversione parlamentare. Le misure più discusse riguardano il "salario giusto", un pacchetto di incentivi all'occupazione e il rafforzamento degli strumenti contro lo sfruttamento del lavoro, incluse le forme che passano dalle piattaforme digitali.

È opportuna una premessa metodologica. Alla data di redazione non risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale una legge di conversione con numero e contenuti definitivi. Le indicazioni che seguono vanno quindi lette al condizionale e potranno mutare nel testo finale. Prima di assumere decisioni organizzative, verificate sempre gli estremi della norma in Gazzetta Ufficiale (numero e data) e il testo coordinato.

Inquadramento normativo

Il perno costituzionale resta l'art. 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Su questa base la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice può sindacare l'adeguatezza della retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva quando questa non garantisca la soglia minima costituzionale, potendo discostarsene e individuare un parametro alternativo. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con un gruppo di pronunce dell'autunno 2023 (tra cui Cass., Sez. Lav., n. 27711/2023). Resta fermo che qualunque intervento sul salario, anche legislativo, si muove dentro questo quadro.

Sul versante della tutela contro lo sfruttamento, il riferimento è l'art. 603-bis c.p., che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (il cosiddetto caporalato). La norma è già oggi applicabile a condotte che si realizzano tramite piattaforme: l'eventuale intervento del 2026 mirerebbe a esplicitarne l'estensione e a rafforzare gli indici di sfruttamento, ma sul punto occorre attendere il testo definitivo.

Implicazioni pratiche

Per le imprese il tema centrale è l'adeguatezza retributiva. I parametri tipicamente in gioco sono il trattamento economico minimo del CCNL effettivamente applicabile al settore, il raffronto con i contratti comparativamente più rappresentativi e la coerenza con le mansioni concretamente svolte. Applicare un CCNL "leggero" o non rappresentativo è la principale fonte di contenzioso.

Va monitorato anche il possibile regime transitorio: decorrenze differenziate, eventuali termini per l'adeguamento dei trattamenti in essere e il raccordo con i rinnovi contrattuali. Sono questi dettagli, più che i principi, a determinare obblighi e scadenze concrete.

Sul fronte incentivi, la struttura prevedibile è quella già nota: sgravi condizionati al rispetto degli obblighi contributivi e contrattuali (regolarità DURC, applicazione del CCLL corretto, eventuali vincoli di stabilità del rapporto). La perdita dei requisiti comporta di norma la decadenza e il recupero del beneficio.

Per chi opera con appalti, subappalti e piattaforme, il punto sensibile è la responsabilità lungo la filiera. Un committente può essere coinvolto, anche penalmente, quando trae vantaggio da condizioni di sfruttamento a valle. La tracciabilità dei rapporti diventa quindi un presidio difensivo, non un mero adempimento.

Cosa fare in concreto

Quando il testo definitivo sarà pubblicato, sarà necessaria una verifica puntuale di decorrenze e disposizioni transitorie sui rapporti già in corso.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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