Lavoro

Decreto PNRR: integrazione salariale per caldo estremo e prelievo sui mini-pacchi

Secondo le informazioni diffuse, un decreto-legge varato dal Consiglio dei Ministri introdurrebbe misure su integrazione salariale per caldo estremo, prelievo sui mini-pacchi extra UE e riforma della contabilità pubblica. I contenuti restano da confermare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Rilevano per datori, lavoratori e imprese che gestiscono rischio termico e import.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·27 giugno 2026 ·4 min

Premessa metodologica

Le misure qui descritte derivano da notizie di stampa relative a un decreto-legge varato dal Consiglio dei Ministri. Finché il testo non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ogni riferimento va trattato come provvisorio e suscettibile di modifica. I decreti-legge, ai sensi dell'art. 77 Cost., entrano in vigore subito ma decadono se non convertiti in legge entro 60 giorni: il contenuto definitivo può variare in sede di conversione parlamentare.

Inquadramento normativo

Il primo nodo riguarda lo strumento di sostegno al reddito per le sospensioni dovute al caldo. Va evitata l'etichetta generica di "CIG in deroga": dopo il d.lgs. 148/2015 la cassa in deroga è stata in larga parte superata e residua in ipotesi tipizzate.

Il punto rilevante è che la sospensione per eventi meteorologici non è una novità assoluta. L'art. 11 del d.lgs. 148/2015 già contempla la cassa integrazione ordinaria (CIGO) per situazioni temporanee non imputabili al datore o ai lavoratori, categoria entro cui rientrano gli eventi oggettivamente non evitabili. Le temperature elevate sono già state in passato riconosciute, in via amministrativa (prassi INPS), come causale meteo. L'eventuale nuova "causale caldo estremo" andrà letta in rapporto a questo impianto: si tratterà di capire se introduce una causale autonoma, semplifica l'accesso alla CIGO esistente o amplia la platea di settori e soglie termiche. Questo dettaglio è oggi da verificare.

Sul fronte contrattualistica e import, la misura sui cosiddetti mini-pacchi extra UE riguarderebbe il regime delle piccole spedizioni di basso valore. La natura giuridica del prelievo è dirimente e va precisata: occorre distinguere tra dazio doganale, IVA all'importazione e la soglia de minimis attualmente prevista in ambito unionale per le spedizioni di modico valore. Definire correttamente la fattispecie incide su obblighi dichiarativi e sull'allocazione contrattuale dei costi. In assenza del testo, anche questo profilo resta da confermare.

Implicazioni pratiche

Datori di lavoro. L'eventuale strumento di integrazione salariale non sospende l'obbligo di tutela della salute. L'art. 2087 c.c. impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori; il d.lgs. 81/2008 disciplina la valutazione dei rischi, incluso lo stress termico. La sospensione dell'attività è una misura organizzativa, non un'alternativa alla prevenzione: chi fa proseguire la prestazione in condizioni di rischio termico resta esposto a responsabilità, anche quando esista un canale di integrazione salariale disponibile. Il ricorso alla sospensione, in altri termini, non sana l'eventuale omessa adozione di misure tecniche e organizzative.

Lavoratori. Il sostegno al reddito copre il periodo di sospensione, ma non incide sul diritto a un ambiente di lavoro sicuro. Resta ferma la legittimità del rifiuto della prestazione in presenza di pericolo grave e immediato, nei limiti dell'art. 44 d.lgs. 81/2008.

Imprese che importano. Una modifica al regime dei mini-pacchi imporrebbe la revisione delle clausole su costi doganali e fiscali nei contratti di fornitura e nelle condizioni di vendita verso il consumatore finale.

Pubbliche amministrazioni. La riforma della contabilità pubblica connessa al PNRR potrebbe incidere su tempi e modalità di registrazione e rendicontazione: profilo da seguire sui testi attuativi.

Cosa fare in concreto

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