Decreto sport 2026: taglio al fondo Dote famiglia e ruolo del Terzo settore
La Camera ha convertito il decreto-legge 108/2026 in materia di sport, ridimensionando drasticamente il fondo Dote famiglia da 30 a 2 milioni di euro. Il taglio, unito al mancato coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'attuazione, riapre il tema del rapporto tra pubblica amministrazione e realtà associative nella gestione delle politiche sociali e sportive.
Il fatto
La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 23 luglio 2026, la legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il cosiddetto "decreto sport". Il testo interviene su più fronti del settore, ma l'elemento che ha attirato le maggiori critiche riguarda il fondo Dote famiglia, la cui dotazione è stata ridotta da 30 a 2 milioni di euro.
Il fondo era stato concepito per sostenere l'accesso delle famiglie alle attività sportive dei minori, con particolare attenzione ai nuclei in condizione di fragilità economica. Il ridimensionamento supera il 90% delle risorse originariamente previste.
L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti), tra i principali Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ha espresso una posizione critica su due profili distinti: il taglio finanziario e l'assenza di un coinvolgimento strutturato degli enti del Terzo settore nella fase attuativa della misura.
Inquadramento normativo
Gli Enti di Promozione Sportiva rientrano, quando ne ricorrono i presupposti, nella categoria degli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). L'articolo 5 del Codice include tra le attività di interesse generale anche l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
Il coinvolgimento degli enti nelle politiche pubbliche non è una mera facoltà discrezionale. Gli articoli 55 e seguenti del Codice disciplinano gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, che consentono alle amministrazioni di definire e realizzare interventi di interesse generale insieme agli enti del Terzo settore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2020, ha riconosciuto a questi istituti un fondamento nel principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
Il decreto-legge 108/2026, nella parte relativa al fondo Dote famiglia, affida l'attuazione a decreti attuativi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza prevedere meccanismi partecipativi con gli enti erogatori dei servizi sportivi sul territorio.
Implicazioni pratiche
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il taglio del fondo comporta la sostanziale riduzione di una leva economica che avrebbe potuto ampliare la platea dei destinatari delle attività. La contrazione delle risorse rende più probabile la persistenza delle barriere economiche all'accesso, con impatto diretto sui nuclei familiari fragili.
Sul piano organizzativo, l'assenza di un coinvolgimento strutturato nella fase attuativa pone gli enti in una posizione passiva. Le regole di erogazione, i requisiti dei beneficiari e le modalità di rendicontazione verranno definiti dall'alto, senza il contributo di chi conosce le esigenze concrete del territorio.
Va inoltre considerato che i decreti attuativi potranno introdurre obblighi documentali e di rendicontazione a carico degli enti. Chi intende partecipare all'erogazione delle risorse residue dovrà attrezzarsi per rispettare requisiti che, allo stato, non sono ancora definiti.
Cosa fare in concreto
- Monitorate la pubblicazione dei decreti attuativi del MEF e del Ministero del lavoro: da essi dipenderanno requisiti di accesso, modalità di erogazione e obblighi di rendicontazione delle risorse residue.
- Verificate la vostra qualificazione come ente del Terzo settore e l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), presupposto per accedere agli istituti di co-progettazione previsti dagli articoli 55 e seguenti del Codice.
- Attivate i canali associativi di rappresentanza, sollecitando gli enti di promozione sportiva di appartenenza a promuovere forme di co-programmazione con gli enti locali competenti.
- Predisponete un sistema di rendicontazione adeguato, in previsione dei probabili obblighi documentali connessi all'erogazione dei contributi.
- Valutate soluzioni alternative di finanziamento, tra cui i bandi regionali e comunali che integrano le risorse statali per l'accesso alle attività sportive.
Conclusioni
La vicenda del fondo Dote famiglia conferma la centralità della fase attuativa: una misura può perdere efficacia non solo per la riduzione delle risorse, ma anche per l'assenza di un raccordo con i soggetti che operano sul territorio. Il quadro normativo offre agli enti del Terzo settore strumenti di partecipazione che meritano di essere conosciuti e utilizzati.
---
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
Se rappresenti un ETS e vuoi un confronto su governance, RUNTS o fiscalità, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.