Lavoro

Deducibilità dei contributi alla previdenza complementare: regole e limiti

La deducibilità fiscale dei contributi versati a fondi pensione resta un tema centrale per chi pianifica la propria previdenza integrativa. Sul punto circolano notizie di un possibile innalzamento del tetto ordinario a partire dal 2026. Prima di assumere decisioni, occorre distinguere ciò che è diritto vigente da ciò che è ancora ipotesi di riforma non confermata da fonti primarie.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 giugno 2026 ·4 min

Premessa sulle notizie di riforma per il 2026

Di recente sono circolate notizie su un presunto innalzamento del tetto di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare (da 5.164,57 a circa 5.300 euro annui) a decorrere dal 2026, attribuito a una "Legge 199/2025".

Allo stato, non risulta verificabile su fonti primarie (Gazzetta Ufficiale e Normattiva) un intervento normativo con tale contenuto e numerazione. Trattiamo quindi questa parte come mera ipotesi non confermata, da considerare con il dovuto condizionale. Qualunque pianificazione fiscale va fondata sul diritto vigente, descritto di seguito, e non su modifiche annunciate ma non riscontrabili.

Inquadramento normativo: il diritto vigente

La disciplina di riferimento è l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, che regola i contributi alle forme pensionistiche complementari e la loro rilevanza fiscale.

Il comma 4 stabilisce che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF entro il limite di 5.164,57 euro annui. La deduzione opera sottraendo l'importo dal reddito imponibile: il risparmio fiscale è quindi proporzionale all'aliquota marginale del contribuente. In termini concreti, chi è tassato al 35% recupera circa 35 euro ogni 100 euro dedotti; chi è al 23% ne recupera circa 23.

Il comma 6 prevede una regola specifica per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Per costoro, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è ammessa una deduzione di importo superiore a 5.164,57 euro, pari alla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni (con un limite annuo aggiuntivo di 2.582,29 euro). Si tratta di un maggior plafond deducibile differito nel tempo, non di un "recupero" automatico di somme.

Contributi versati ma non dedotti

È importante distinguere due concetti spesso confusi.

Questi ultimi non vanno perduti. L'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 richiede che l'aderente comunichi al fondo pensione l'importo dei contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati versati. Tale comunicazione consente, al momento dell'erogazione, di considerare esente la quota di prestazione corrispondente ai contributi già tassati perché non dedotti, evitando una doppia imposizione.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore. Il risparmio fiscale immediato dipende dall'aliquota marginale e dal rispetto del tetto annuo. Chi si avvicina al limite deve monitorare i versamenti complessivi, inclusi quelli del datore di lavoro, per non perdere il beneficio. I neoassunti dopo il 2007 hanno interesse a conoscere la regola del comma 6, che amplia il plafond negli anni successivi.

Per il datore di lavoro. I contributi datoriali concorrono al tetto di deducibilità in capo al lavoratore. Eventuali modifiche normative future imporrebbero aggiornamenti alle procedure di payroll e ai sistemi di calcolo: per ora, però, restano fermi i parametri vigenti.

Per i fondi pensione. Sono tenuti a registrare le comunicazioni dei contributi non dedotti e a riconoscere, in fase di prestazione, la corretta quota esente. Una gestione accurata di questi dati tutela l'aderente da imposizioni indebite.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare l'esistenza e il contenuto di eventuali riforme su Gazzetta Ufficiale o Normattiva prima di darle per certe.
  2. Calcolare i versamenti annui complessivi (propri e datoriali) per non eccedere il tetto di 5.164,57 euro.
  3. Comunicare al fondo i contributi versati ma non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
  4. Conservare le ricevute e le comunicazioni inviate al fondo, utili in sede di erogazione della prestazione.
  5. Per i neoassunti dopo il 2007, è opportuno informarsi sul maggior plafond previsto dal comma 6 prima del compimento del quinto anno di adesione.

È opportuno attendere l'eventuale pubblicazione di norme di riforma e della relativa prassi dell'Agenzia delle Entrate prima di formalizzare scelte irreversibili basate su modifiche non ancora vigenti.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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