Deduzioni del fondo pensione: come recuperare il plafond non utilizzato
I versamenti alla previdenza complementare sono deducibili fino a 5.164,57 euro l'anno. Chi non sfrutta interamente questo limite nei primi anni di iscrizione può, a certe condizioni, recuperare la quota inutilizzata aumentando il plafond futuro. Vediamo come funziona il meccanismo, quali sono i tetti e gli adempimenti da rispettare per non perdere il beneficio fiscale.
Il quadro normativo: il limite ordinario di deduzione
I contributi versati a forme di previdenza complementare (fondi pensione negoziali, aperti o piani individuali pensionistici) sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite annuo di 5.164,57 euro, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Nel plafond rientrano sia i contributi versati direttamente dal lavoratore sia quelli a carico del datore di lavoro. Il TFR conferito al fondo non è invece deducibile e non concorre al limite di 5.164,57 euro: si tratta di una quota già esclusa dalla tassazione ordinaria, che segue regole proprie.
La deduzione opera in sede di dichiarazione dei redditi o, se i versamenti transitano dalla busta paga, direttamente tramite il sostituto d'imposta.
L'eccezione: il maggior plafond per i nuovi iscritti
Il D.Lgs. 252/2005 prevede un meccanismo di recupero per chi non ha saturato il limite ordinario nei primi anni. L'art. 8, comma 6, stabilisce che i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono incrementare il limite di deduzione.
Il funzionamento è il seguente: a partire dal sesto anno di partecipazione alla previdenza complementare, e per i venti anni successivi (quindi dal sesto al venticinquesimo anno di iscrizione), il lavoratore può dedurre, oltre ai 5.164,57 euro ordinari, anche la quota non utilizzata nei primi cinque anni.
Questo incremento annuo non può però superare 2.582,29 euro. Ne consegue che il plafond massimo deducibile in ciascuno di quegli anni è di 7.746,86 euro (5.164,57 + 2.582,29).
Esempio. Un lavoratore nei primi cinque anni deduce in media 3.000 euro l'anno, lasciando inutilizzati circa 2.164 euro annui, per un totale di circa 10.800 euro. Dal sesto anno potrà recuperare questa eccedenza, fino al tetto di 2.582,29 euro l'anno, finché la riserva accumulata non si esaurisce.
Implicazioni pratiche per il lavoratore
Il beneficio non è automatico. Per accedere al maggior plafond occorre aver effettivamente versato meno del limite nei primi cinque anni e dimostrare l'esistenza della quota inutilizzata.
Due sono i profili da presidiare. Il primo riguarda i contributi non dedotti: se in un anno si versa oltre il limite, o non si fruisce della deduzione, occorre comunicarlo al fondo per evitare la doppia tassazione in fase di erogazione della prestazione. Il secondo riguarda la conservazione della documentazione che attesta i versamenti dei primi cinque anni, base di calcolo dell'eccedenza recuperabile.
La comunicazione al fondo: doppio effetto
L'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 prevede che il lavoratore comunichi al fondo pensione l'importo dei contributi non dedotti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento (termine da verificare in relazione al regolamento del singolo fondo).
Questa comunicazione produce un doppio effetto. Da un lato evita la doppia imposizione: i contributi non dedotti non saranno tassati al momento dell'erogazione della prestazione, perché hanno già scontato l'imposta. Dall'altro costituisce il presupposto documentale per ricostruire la quota inutilizzata e attivare il recupero del plafond negli anni successivi.
Sul piano operativo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul funzionamento della previdenza complementare con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 (fonte da verificare nella versione vigente per eventuali aggiornamenti).
Cosa fare in concreto
- Verifica la data di prima occupazione: il maggior plafond spetta solo a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.
- Ricostruisci i versamenti dei primi cinque anni e calcola la differenza rispetto al limite di 5.164,57 euro: è la riserva recuperabile.
- Comunica al fondo i contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo al versamento, per evitare la doppia tassazione.
- Conserva le certificazioni dei contributi e le comunicazioni inviate al fondo: sono la prova del diritto al recupero.
- Coordina dichiarazione e busta paga: se i versamenti passano dal sostituto d'imposta, controlla che la deduzione sia stata applicata correttamente.
Il tema, pur avendo natura fiscale e previdenziale, incide direttamente sul rapporto di lavoro, poiché coinvolge i contributi datoriali e la gestione del TFR. Consigliamo di verificare la propria posizione con il fondo e con un professionista prima di superare i limiti di deduzione.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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