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Deiezioni canine non raccolte: illecito amministrativo o reato?

Non raccogliere gli escrementi del proprio cane è, di regola, un illecito amministrativo previsto dai regolamenti comunali. In casi limite, però, la giurisprudenza ha ipotizzato un rilievo penale per imbrattamento ai sensi dell'art. 639 del codice penale. Chiarire il confine tra i due piani evita reazioni sproporzionate e aiuta a capire quali strumenti siano davvero utilizzabili.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

La mancata raccolta delle deiezioni canine è una questione quotidiana che genera conflitti tra vicini e frequentazioni degli spazi pubblici. Molti si chiedono se sia possibile "denunciare" chi non pulisce. La risposta richiede una distinzione preliminare: un conto è l'illecito amministrativo, un altro è l'eventuale rilievo penale.

Confondere i due piani porta spesso a iniziative inefficaci o eccessive. Vale quindi la pena inquadrare la materia con precisione.

Inquadramento normativo

Nella grande maggioranza dei casi, l'obbligo di raccogliere le deiezioni e la relativa sanzione discendono dai regolamenti di polizia urbana dei singoli Comuni. Si tratta di illeciti amministrativi: comportano una sanzione pecuniaria irrogata dalla polizia municipale, non un procedimento penale. Importi e modalità variano da un ente locale all'altro, per cui è sempre opportuno consultare il regolamento del proprio Comune.

Accanto a questo piano, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità in casi particolari la condotta può assumere rilievo penale sotto il profilo dell'imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. La norma sanziona chi imbratta o deturpa cose mobili o immobili altrui. Non ogni deiezione lasciata a terra integra il reato: occorre valutare in concreto l'offensività della condotta, il luogo e le circostanze, dato il carattere residuale di simili contestazioni.

Due avvertenze tecniche sono doverose. La cornice sanzionatoria dell'art. 639 c.p. e i relativi limiti edittali vanno letti nel testo vigente della norma, più volte modificata negli anni. Allo stesso modo, il regime di procedibilità (a querela o d'ufficio, secondo le ipotesi) deve essere verificato alla luce della normativa attuale, comprese le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha inciso sui regimi di procedibilità di numerosi reati. Per questo, qualsiasi valutazione va ancorata al testo in vigore al momento del fatto.

Implicazioni pratiche

Per il cittadino che subisce l'imbrattamento, il primo strumento è quasi sempre la segnalazione all'ente locale competente, che può attivare la polizia municipale per l'accertamento e la sanzione amministrativa. La strada penale è eccezionale e presuppone che ricorrano gli elementi tipici del reato.

Un punto è decisivo su entrambi i piani: la prova. Occorre identificare con ragionevole certezza il proprietario dell'animale e collegarlo alla condotta. Senza un responsabile individuabile, ogni iniziativa – amministrativa o penale – resta priva di destinatario.

La responsabilità ricade sul proprietario o su chi ha in custodia l'animale nel momento dei fatti. Chi conduce il cane risponde della corretta gestione, inclusa la raccolta delle deiezioni.

Sul fronte probatorio va ricordato un vincolo spesso trascurato: l'uso di videosorveglianza o riprese per documentare la condotta deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. Riprendere aree comuni o spazi altrui senza le necessarie cautele può a sua volta esporre a responsabilità. È preferibile privilegiare accertamenti condotti dall'autorità competente.

Cosa fare in concreto

Mantenere il senso delle proporzioni è essenziale: la contestazione penale ex art. 639 c.p. resta un'ipotesi residuale, riservata ai casi in cui la condotta assuma un'effettiva rilevanza offensiva. Nella normalità dei casi, la risposta corretta è quella amministrativa.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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