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Deiezioni canine non raccolte: quando scatta il reato di imbrattamento

Lasciare a terra gli escrementi del proprio cane è quasi ovunque un illecito amministrativo punito dai regolamenti comunali. In casi specifici, però, la condotta può assumere rilievo penale come imbrattamento di cose altrui ex art. 639 del codice penale. Analizziamo presupposti e limiti di questa possibilità, distinguendo con precisione il piano amministrativo da quello penale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 agosto 2026 ·4 min

Il quadro: due piani distinti

La mancata raccolta delle deiezioni canine si colloca, nella grande maggioranza dei casi, sul piano amministrativo. Sono i regolamenti comunali di polizia urbana a imporre al conduttore dell'animale l'obbligo di raccolta, con sanzioni pecuniarie che variano da Comune a Comune.

Altro, e ben più raro, è il piano penale. Perché una condotta di questo tipo integri un reato occorre che ricorrano i presupposti tipici di una fattispecie incriminatrice. Quella astrattamente evocata è l'imbrattamento di cose altrui.

Inquadramento normativo: l'art. 639 c.p.

L'art. 639 c.p. è rubricato «Deturpamento e imbrattamento di cose altrui». La norma punisce chi, fuori dei casi previsti dall'art. 635 (danneggiamento), deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui.

La disposizione è stata più volte modificata (da ultimo, in modo significativo, dalla L. 26 aprile 2019 n. 36 e dal quadro normativo sulla sicurezza urbana). Per questo la cornice edittale e il regime di procedibilità vanno sempre verificati nel testo vigente al momento del fatto. In termini generali:

Data la stratificazione delle modifiche, evitiamo di riportare importi e limiti edittali come dato fisso: chi voglia agire deve verificare la versione dell'articolo applicabile al caso concreto.

Il vero nodo: deturpare, imbrattare e la durata dell'alterazione

Qui si concentra la parte più delicata. L'art. 639 c.p. distingue due condotte:

Entrambe presuppongono un'alterazione superficiale e non permanente: se il danno fosse duraturo o strutturale si ricadrebbe nel danneggiamento (art. 635 c.p.), non nell'imbrattamento.

Applicare questa cornice alle deiezioni canine non è automatico. L'escremento sporca una superficie, ma la sua idoneità a integrare l'imbrattamento penalmente rilevante va valutata caso per caso: dove è collocato, se incide su un bene altrui identificabile, se produce un deturpamento apprezzabile. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ricondotto all'art. 639 c.p. condotte di insudiciamento di beni altrui; l'estensione automatica alla singola deiezione lasciata sul marciapiede resta però tutt'altro che scontata e dipende dagli elementi concreti.

Proprio per questo consigliamo prudenza verso le formule circolanti online che presentano l'inquadramento penale come una regola generale: non lo è.

Rapporto tra sanzione comunale e reato

Un punto tecnico spesso trascurato è il rapporto tra l'illecito amministrativo comunale e l'eventuale reato. Opera qui il principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. 24 novembre 1981 n. 689: quando uno stesso fatto è punito sia da una norma penale sia da una disposizione che prevede sanzione amministrativa, si applica la norma speciale.

Nella pratica questo significa che, ove la condotta resti confinata nella violazione del regolamento comunale, la risposta è la sanzione amministrativa; il rilievo penale emerge solo quando ricorrono i presupposti autonomi dell'art. 639 c.p.

Chi risponde

La responsabilità grava sul proprietario o detentore dell'animale, cioè su chi lo accompagna e ne ha il controllo al momento del fatto. È il conduttore a essere tenuto alla raccolta, indipendentemente dal titolo di proprietà del cane.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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