Condominio

Delibera che approva lavori già eseguiti: quando è valida

Spesso l'amministratore fa eseguire opere sulle parti comuni e solo dopo chiede all'assemblea di approvarle. Ma una delibera che ratifica lavori già realizzati senza autorizzazione preventiva è davvero valida? La risposta incide direttamente sull'obbligo di pagamento dei condòmini dissenzienti e merita chiarezza, perché la regola generale conosce una sola eccezione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 luglio 2026 ·4 min

Il caso: la ratifica postuma dei lavori

Capita di frequente. L'amministratore commissiona interventi sulle parti comuni — un rifacimento, una riparazione, una manutenzione — senza passare prima dall'assemblea. A opere concluse, convoca i condòmini e chiede loro di "approvare" quanto già fatto e di ripartire le spese.

Questa approvazione a posteriori si chiama, in termini giuridici, ratifica: l'assemblea fa proprio un atto che non aveva autorizzato in origine. Il problema è capire se questa ratifica basti a rendere legittima la spesa e a vincolare anche i condòmini che avrebbero votato contro.

Inquadramento normativo

Il punto di partenza è l'art. 1135, comma 2, del codice civile. La norma stabilisce che l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria di sua iniziativa. L'unica eccezione è l'urgenza: in quel caso l'amministratore può disporre le opere necessarie, ma ha l'obbligo di riferirne all'assemblea alla prima riunione utile.

La competenza a decidere sulle opere sulle parti comuni resta quindi dell'assemblea, che deve deliberare prima dell'esecuzione. Quando manca l'autorizzazione preventiva e non ricorre l'urgenza, la delibera che approva lavori già compiuti è viziata: incontra i limiti previsti dall'art. 1137 cod. civ., la norma che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni assembleari.

In concreto, l'urgenza non è una formula magica. Deve trattarsi di interventi indifferibili, necessari a evitare un danno imminente o a rimuovere un pericolo — per esempio la messa in sicurezza di un elemento pericolante. Un lavoro programmabile, che poteva attendere la convocazione dell'assemblea, non è urgente per definizione.

Implicazioni pratiche

Da qui discende la conseguenza più rilevante. Il condòmino contrario — quello che in assemblea ha votato contro la ratifica — non è obbligato a pagare le spese di lavori decisi senza la sua autorizzazione e in assenza di urgenza.

La ratifica non sana automaticamente il vizio di origine. Se manca il presupposto dell'urgenza, l'assemblea non può imporre a chi dissente il costo di opere che nessuno aveva mai deliberato. Chi ha ordinato i lavori senza titolo — di regola l'amministratore — risponde in prima persona verso l'impresa esecutrice.

Attenzione, però, a un punto pratico: la delibera resta efficace fino a quando non viene impugnata. L'annullamento non è automatico. Il condòmino che intende contestarla deve attivarsi nei termini di legge, che per le delibere annullabili sono di trenta giorni dalla riunione (per chi era presente e dissenziente) o dalla comunicazione del verbale (per l'assente).

Diverso è il caso della manutenzione ordinaria o dei piccoli interventi conservativi urgenti: qui i margini di legittimità dell'operato dell'amministratore sono più ampi, ma restano comunque vincolati alla logica dell'art. 1135.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate il verbale. Leggete se l'assemblea aveva mai autorizzato quei lavori prima dell'esecuzione. In assenza di una delibera preventiva, la spesa è potenzialmente contestabile.
  1. Controllate la sussistenza dell'urgenza. Chiedete all'amministratore di documentare perché l'intervento non poteva attendere l'assemblea. Senza prova dell'indifferibilità, l'eccezione dell'art. 1135 non regge.
  1. Fate mettere a verbale il dissenso. Se votate contro la ratifica, pretendete che il vostro voto contrario sia annotato in modo espresso. È il presupposto per una successiva impugnazione.
  1. Rispettate i termini. Se intendete contestare la delibera, muovetevi entro trenta giorni. Superato il termine, la delibera annullabile diventa stabile e la spesa vi sarà opponibile.
  1. Distinguete il rapporto interno da quello con l'impresa. L'obbligo di pagare l'impresa non necessariamente coincide con il riparto interno tra condòmini: chi ha commissionato senza titolo può rispondere direttamente.

La regola, in sintesi, è netta: l'approvazione arriva prima dei lavori, non dopo. La ratifica postuma è ammessa solo quando l'urgenza ha reso impossibile la decisione preventiva. Fuori da questo caso, chi dissente ha strumenti concreti per non subire spese mai autorizzate.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni condominio ha una storia a sé.

Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.