Condominio

Amministratore che non esegue le delibere: quando serve il giudice

L'amministratore non dà seguito a una delibera dell'assemblea: i condomini possono rivolgersi al giudice? La giurisprudenza distingue la paralisi totale della gestione, che apre al rimedio dell'autorità giudiziaria, dal semplice ritardo dovuto a ostacoli oggettivi. Una differenza che orienta la scelta dello strumento corretto e incide sulle probabilità di successo dell'iniziativa.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·24 luglio 2026 ·4 min

Il caso e la distinzione di fondo

Capita che un'assemblea deliberi un intervento — un rifacimento, un'azione di recupero crediti, una nuova assicurazione — e che poi l'amministratore non vi dia esecuzione. La domanda ricorrente è se i condomini possano chiedere al giudice di intervenire.

La risposta dipende da come si qualifica la condotta dell'amministratore. Un conto è l'inerzia che blocca completamente la gestione comune; un altro è il ritardo dovuto a impedimenti oggettivi, come la mancata provvista di fondi, la necessità di preventivi o adempimenti tecnici propedeutici. Nel secondo caso non si è di fronte a una paralisi, ma alla fisiologica esecuzione di un deliberato che richiede tempo.

La giurisprudenza di merito è orientata a escludere l'intervento del giudice quando il ritardo trovi giustificazione in circostanze concrete non imputabili all'amministratore. Il rimedio giudiziale è riservato ai casi di effettiva impossibilità di funzionamento dell'amministrazione della cosa comune.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1105 cod. civ., dettato in materia di comunione e applicabile al condominio in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 cod. civ. La norma disciplina l'amministrazione della cosa comune e, all'ultimo comma, prevede che, se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione o non si forma una maggioranza, ovvero la deliberazione non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria, che provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Si tratta di uno strumento pensato per superare una situazione di stallo che impedisce alla collettività dei condomini di gestire il bene comune. Non è invece la sede per censurare singole scelte di merito né per sanzionare condotte dell'amministratore.

È importante non confondere questo rimedio con quello previsto dall'art. 1129 cod. civ., che disciplina la revoca dell'amministratore — anche giudiziale — nei casi di gravi irregolarità e la nomina di un amministratore giudiziario in ambito propriamente condominiale. La revoca ha finalità sanzionatoria e presuppone un inadempimento imputabile; l'intervento ex art. 1105 cod. civ. ha finalità suppletiva e mira a sbloccare la gestione, a prescindere dalla colpa.

Implicazioni pratiche

Per il condomino la distinzione non è teorica. Se il ritardo dipende da un ostacolo oggettivo, il ricorso al giudice ex art. 1105 cod. civ. rischia di essere respinto, perché manca il presupposto della paralisi. In questi casi la strada corretta è sollecitare l'esecuzione, verificare lo stato di avanzamento e, se del caso, riportare la questione in assemblea.

Se invece l'amministratore resta immotivatamente fermo, impedendo l'attuazione di quanto deliberato e bloccando la gestione, si aprono due possibilità distinte: l'intervento suppletivo del giudice sulla singola situazione di stallo (art. 1105 cod. civ.) oppure, quando l'inerzia integra una grave irregolarità, l'azione di revoca (art. 1129 cod. civ.).

La scelta dello strumento incide sui tempi, sui costi e sull'esito. Un'azione impostata sul presupposto sbagliato espone alla soccombenza e alle relative spese.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la delibera. Controlla che sia valida, non impugnata e realmente esecutiva: una delibera sospesa o annullabile non obbliga l'amministratore a procedere.
  2. Documenta il ritardo. Metti per iscritto la richiesta di esecuzione, con termine ragionevole, e conserva le risposte: distingue l'inerzia dal ritardo giustificato.
  3. Accerta la causa del blocco. Chiedi conto della provvista di fondi, dei preventivi e degli adempimenti tecnici pendenti: un ostacolo oggettivo cambia la strategia.
  4. Scegli il rimedio corretto. Valuta se si tratta di stallo gestionale (art. 1105 cod. civ.) o di grave irregolarità che giustifica la revoca (art. 1129 cod. civ.).
  5. Riporta la questione in assemblea quando possibile: spesso una nuova delibera o la sostituzione dell'amministratore risolve prima e a minor costo del contenzioso.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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