Condominio

Delibera nulla: chi ha votato a favore può impugnarla?

Un condomino vota a favore di una delibera e solo dopo si accorge che è nulla. Può ancora contestarla in giudizio? La risposta dipende dalla distinzione tra nullità e annullabilità e, soprattutto, dalla sussistenza di un interesse concreto ad agire. Un profilo tecnico con ricadute pratiche immediate su spese e tutele.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 ottobre 2026 ·4 min

Il problema

Capita spesso: in assemblea si approva una delibera, magari in fretta, e solo a distanza di tempo emerge un vizio. Il condomino che ha votato a favore può comunque rivolgersi al giudice? La questione tocca due piani distinti, che vanno tenuti separati: il tipo di vizio della delibera e la legittimazione a farlo valere.

Inquadramento normativo: annullabilità e nullità

L'art. 1137 c.c. disciplina l'impugnazione delle delibere annullabili e riserva l'azione ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti. Chi ha votato a favore, dunque, resta escluso dall'impugnazione per i vizi di annullabilità (ad esempio irregolarità formali di convocazione o verbalizzazione).

Il termine per agire è di 30 giorni, ma la decorrenza cambia a seconda della posizione: per i dissenzienti e gli astenuti decorre dalla data della deliberazione; per gli assenti decorre dalla comunicazione del verbale. È una sfumatura che incide in modo diretto sul calcolo della decadenza.

Diverso è il regime della nullità. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, hanno ridefinito i confini tra le due categorie, chiarendo quali vizi rendono la delibera nulla (tra gli altri: delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, che incidono su diritti individuali sui beni comuni o sulla proprietà esclusiva, o che alterano i criteri legali di ripartizione in assenza di accordo unanime). La nullità, a differenza dell'annullabilità, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e senza il limite dei 30 giorni.

Il vero filtro: l'interesse ad agire

Qui entra in gioco l'art. 100 c.p.c.: per proporre una domanda occorre avervi interesse. Si tratta di un principio generale del processo, non di un'affermazione contenuta nelle Sezioni Unite 2021, che si occupano invece della classificazione dei vizi.

Il voto favorevole non sana la nullità: un atto nullo resta tale a prescindere da chi lo abbia votato. Il voto, però, incide sul piano della prova dell'interesse concreto e attuale ad agire. Chi ha approvato la delibera dovrà spiegare perché oggi ne chiede la caducazione.

Un esempio chiarisce il punto. Si immagini una delibera che ripartisce una spesa straordinaria in modo illegittimo, ponendo a carico di un condomino una quota superiore a quella dovuta. Anche se quel condomino aveva inizialmente votato a favore, mantiene un interesse concreto e attuale a contestare una ripartizione che lo grava di un onere indebito. L'interesse qui è evidente e verificabile.

Implicazioni pratiche

Per il condomino, il messaggio è duplice. Da un lato, aver votato a favore non preclude in modo automatico la tutela contro una delibera nulla. Dall'altro, l'azione non è automatica: occorre dimostrare un pregiudizio concreto. Un'impugnazione priva di interesse è destinata a essere dichiarata inammissibile, con aggravio di tempi e costi.

Per l'amministratore, la lezione è di metodo: curare la correttezza dei criteri di ripartizione e la completezza del verbale riduce il rischio di contenzioso, anche a distanza di tempo.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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