Condominio

Delibere condominiali: il peso dei millesimi conta più delle teste

La Cassazione torna su un punto cruciale per la vita assembleare: nelle delibere condominiali non basta contare i votanti. Serve verificare anche il peso millesimale, ossia la quota di proprietà di ciascun condòmino. Una decisione approvata dalla maggioranza delle persone può essere comunque invalida se i contrari rappresentano una quota di proprietà superiore. Vediamo cosa cambia in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 giugno 2026 ·4 min

Il caso

La vicenda nasce da una delibera assembleare impugnata e arriva fino in Cassazione, dopo il passaggio davanti alla Corte d'Appello di Messina. Il nodo è sempre lo stesso: come si misura la maggioranza in assemblea?

La risposta della Suprema Corte è netta. Per la validità delle decisioni condominiali non rileva soltanto il numero dei votanti favorevoli (le "teste"), ma anche e soprattutto il valore delle quote di proprietà che essi rappresentano (i "millesimi"). Una delibera approvata dalla maggioranza numerica dei presenti è viziata se i contrari, pur essendo meno numerosi, detengono una quota millesimale superiore a quella dei favorevoli.

Inquadramento normativo

Il principio non è una novità assoluta: discende dal sistema delle maggioranze fissato dall'art. 1136 del Codice civile. La norma costruisce la maggioranza assembleare su un doppio criterio. Per le delibere in seconda convocazione, ad esempio, occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Questo significa che ogni quorum deliberativo è composto da due elementi che devono coesistere: il dato personale (quante persone votano) e il dato reale (quanto valgono, in millesimi, le proprietà che votano). Se manca uno dei due, la delibera non si forma validamente.

La pronuncia ribadisce inoltre la distinzione tra delibera nulla e delibera annullabile. La nullità riguarda i vizi più gravi - come l'impossibilità o l'illiceità dell'oggetto, o la violazione dei diritti individuali sulle proprietà - e può essere fatta valere senza limiti di tempo. L'annullabilità riguarda invece i vizi procedurali e di formazione della maggioranza, e va impugnata entro trenta giorni (art. 1137 c.c.). La corretta qualificazione del vizio incide quindi direttamente sui termini per agire.

Implicazioni pratiche

Per l'amministratore di condominio il messaggio è chiaro: la verbalizzazione del voto deve riportare sempre il doppio conteggio. Non è sufficiente annotare "approvato a maggioranza". Occorre indicare quanti condòmini hanno votato a favore e quale quota millesimale rappresentano, facendo lo stesso per i contrari e gli astenuti.

Un errore frequente è proprio questo: l'amministratore conta le mani alzate e dichiara approvata la decisione, senza accertare il peso delle quote. In condomini dove pochi proprietari detengono porzioni rilevanti dell'edificio, questa disattenzione può rendere la delibera impugnabile o addirittura nulla.

Per il singolo condòmino, soprattutto per chi possiede una quota millesimale significativa, la pronuncia conferma uno strumento di tutela importante. Anche se numericamente in minoranza, il proprietario di una porzione rilevante dell'edificio non può vedersi imporre decisioni approvate da una maggioranza di soggetti che, sommati, rappresentano meno millesimi.

Neppure l'astensione è neutra: chi si astiene incide sul calcolo della maggioranza degli intervenuti, e va computato correttamente. Una gestione approssimativa degli astenuti è una delle cause più comuni di contenzioso assembleare.

Cosa fare in concreto

  1. Verbalizzate sempre il doppio dato. Riportate, per ogni votazione, sia il numero dei condòmini sia i millesimi corrispondenti a favorevoli, contrari e astenuti.
  2. Controllate le tabelle millesimali prima dell'assemblea. Assicuratevi che siano aggiornate e che rispecchino le effettive proprietà, comprese eventuali variazioni catastali o successioni.
  3. Calcolate il quorum corretto per ogni materia. Le delibere richiedono maggioranze diverse a seconda dell'oggetto: distinguete tra ordinaria amministrazione, innovazioni e decisioni che incidono sulle parti comuni.
  4. Se siete condòmini contrari, agite nei termini. In caso di delibera annullabile, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni dalla deliberazione o dalla comunicazione del verbale.
  5. Fate qualificare il vizio prima di scegliere la strada. Nullità e annullabilità seguono regole e termini diversi: un'analisi preliminare evita di perdere il diritto di agire.

La pronuncia non introduce un principio nuovo, ma ricorda quanto la corretta formazione della maggioranza sia un presidio di tutela della proprietà. Una verbalizzazione accurata, in questo senso, è la prima difesa contro il contenzioso.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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