Condominio

L'assemblea condominiale è sovrana, ma non onnipotente

L'assemblea condominiale decide a maggioranza, ma il suo potere ha confini precisi. Quando li supera, la delibera diventa impugnabile e il giudice può intervenire. Recenti orientamenti di merito tornano sul tema dei condòmini morosi, sulla completezza dei verbali e sulle ripartizioni provvisorie nei supercondomìni: nodi che ogni amministratore e condòmino dovrebbe conoscere prima di votare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 giugno 2026 ·5 min

L'assemblea è sovrana, ma non onnipotente

È la formula che meglio sintetizza l'assetto del condominio. L'assemblea è l'organo deliberante: forma la volontà collettiva e vincola anche i dissenzienti. Ma questa sovranità non è assoluta. Il codice civile fissa competenze (art. 1135 c.c.), quorum diversi a seconda della materia (art. 1136 c.c.) e regole rafforzate per le innovazioni (art. 1120 c.c.). Fuori da questi binari, la decisione è invalida.

La distinzione cruciale è tra delibera nulla e delibera annullabile, perché incide direttamente sui tempi di reazione del condòmino.

Nulla o annullabile: perché il termine cambia tutto

La delibera annullabile riguarda vizi procedurali o di formazione della maggioranza: convocazione irregolare, errato calcolo dei millesimi, mancanza del quorum, delibera contraria al regolamento. Va impugnata davanti al giudice entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1137 c.c. Il termine decorre dalla deliberazione per chi era presente e dissenziente o astenuto, dalla comunicazione del verbale per l'assente. Decorso quel termine, il vizio si sana.

La delibera nulla è invece quella priva degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, o che incide su diritti individuali dei singoli (ad esempio modificando le quote di proprietà senza il consenso degli interessati). La nullità è imprescrittibile: può essere fatta valere in ogni tempo e da chiunque vi abbia interesse.

Capire in quale categoria ricade il vizio è il primo passo: confondere i due piani significa rischiare di lasciar scadere i 30 giorni su una delibera che era solo annullabile.

Delega e rappresentanza: una norma spesso citata a sproposito

Un chiarimento doveroso, perché è fonte di errori ricorrenti. La disciplina della rappresentanza e del voto per delega in assemblea è contenuta nell'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 67 disp. att. c.c.), come modificato dalla L. 220/2012. Quella norma stabilisce i limiti alle deleghe: nei condomìni con più di venti condòmini il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.

È un piano diverso da quello delle maggioranze qualificate. Quando si parla di innovazioni o di interventi che incidono sulle parti comuni, i quorum rafforzati si fondano sugli artt. 1120 e 1136 c.c., non sull'art. 67 disp. att. Tenere distinti i due profili evita di motivare un'impugnazione su una base normativa sbagliata.

Morosi, verbali e ripartizioni provvisorie

Sul fronte dei condòmini morosi, gli orientamenti recenti ribadiscono un principio cardine: l'assemblea non può alterare i criteri legali o regolamentari di ripartizione della spesa a maggioranza. Una diversa imputazione degli oneri – che scarichi sui paganti il peso dei morosi modificando le quote – tocca un diritto individuale e richiede il consenso di tutti gli interessati. Diverso è l'esercizio ordinario delle azioni di recupero del credito da parte dell'amministratore (art. 63 disp. att. c.c.), che non incontra questo limite.

Sul verbale, la giurisprudenza di merito insiste sulla sua completezza: deve dare conto dei presenti, dei millesimi, delle votazioni e dei nominativi di favorevoli, contrari e astenuti. Un verbale lacunoso impedisce di verificare la regolarità del quorum e apre la strada all'annullabilità.

In materia di supercondominio, la Cassazione ha riconosciuto la legittimità di ripartizioni provvisorie delle spese, salvo conguaglio: una soluzione di gestione che consente di non paralizzare l'amministrazione in attesa della definizione esatta dei criteri, purché reversibile e non lesiva dei diritti dei singoli.

Il filtro della mediazione obbligatoria

Prima di rivolgersi al giudice in materia condominiale, occorre ricordare che la mediazione è condizione di procedibilità: lo prevede l'art. 5 del D.lgs. 28/2010, con le regole specifiche dell'art. 71-quater disp. att. c.c. sulla competenza territoriale e sulla partecipazione dell'amministratore. Saltare questo passaggio espone all'improcedibilità della domanda.

Cosa fare in concreto

La correzione giudiziale interviene a posteriori: il modo più efficace per evitarla resta deliberare nel rispetto delle competenze e dei quorum.

---

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni condominio ha una storia a sé.

Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.