Condominio

Delibere condominiali: anche i terzi estranei possono farne valere la nullità

Con la sentenza 6620 del 19 marzo 2026 la seconda sezione della Cassazione ribadisce un principio dagli effetti concreti: la nullità di una delibera assembleare può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da chi non è proprietario nel palazzo. Cambia così la platea dei soggetti che possono contestare le decisioni condominiali affette da vizi radicali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

La Corte di Cassazione, seconda sezione, con la sentenza n. 6620 del 19 marzo 2026, ha affrontato il tema della legittimazione a impugnare le delibere assembleari. Il punto centrale riguarda la differenza tra delibere annullabili e delibere nulle, categorie che seguono regole distinte quanto ai soggetti che possono agire e ai termini per farlo.

Inquadramento normativo

L'art. 1137 del codice civile disciplina l'impugnazione delle delibere annullabili: l'azione spetta ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti e va proposta entro trenta giorni. Si tratta di un rimedio ristretto, sia nei tempi sia nella platea dei legittimati.

Diverso è il regime della nullità. Le delibere nulle - ad esempio quelle con oggetto impossibile o illecito, prive degli elementi essenziali o che incidono su diritti individuali senza il consenso dei titolari - ricadono sotto l'art. 1421 del codice civile. Questa norma stabilisce che la nullità "può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse". La Cassazione applica al condominio la regola generale sulla nullità dei negozi giuridici: non un privilegio dei soli condomini, ma uno strumento aperto a ogni soggetto portatore di un interesse giuridicamente rilevante.

È questa la ragione per cui un terzo estraneo - un vicino, il proprietario di un fondo confinante, chi vanti un diritto compromesso dalla decisione - può contestare una delibera nulla anche senza possedere un'unità immobiliare nell'edificio. Ciò che conta non è la qualità di condomino, ma la titolarità di un interesse concreto e attuale.

Cosa cambia nella pratica

Occorre precisare la portata della decisione, per evitare letture eccessive. La legittimazione allargata riguarda le sole delibere nulle, non quelle annullabili. Il terzo estraneo non acquisisce un potere generalizzato di sindacato sulle scelte dell'assemblea: non può contestare, ad esempio, una delibera semplicemente inopportuna o adottata con vizi procedurali, che restano nel campo dell'annullabilità riservato ai condomini.

Resta inoltre indispensabile dimostrare l'interesse ad agire. Non basta la generica contrarietà alla decisione: serve un pregiudizio effettivo alla propria sfera giuridica. Chi impugna deve indicare in modo puntuale quale diritto o interesse la delibera nulla vada a ledere.

Per gli amministratori e per le assemblee la conseguenza è duplice. Da un lato, aumenta l'attenzione richiesta nella formazione delle delibere che possano incidere su posizioni esterne al condominio, come quelle relative a parti che confinano con proprietà di terzi o a servitù. Dall'altro, si conferma che i vizi radicali non si sanano con il decorso del tempo: l'azione di nullità è imprescrittibile.

Per i condomini, la pronuncia è un invito a distinguere con cura la natura del vizio prima di agire. Impugnare come annullabile una delibera nulla - o viceversa - espone al rischio di errori procedurali che possono compromettere l'esito del giudizio.

Cosa fare in concreto

  1. Qualificate il vizio prima di agire. Verificate se la delibera è annullabile (termine di trenta giorni, ex art. 1137 c.c.) o nulla (azione imprescrittibile, ex art. 1421 c.c.): la strategia processuale dipende da questa distinzione.
  1. Documentate l'interesse ad agire. Se siete terzi estranei, raccogliete gli elementi che dimostrano il pregiudizio concreto alla vostra posizione giuridica; senza interesse attuale l'azione è inammissibile.
  1. Recuperate verbale e documentazione. Acquisite il verbale assembleare, l'ordine del giorno e le comunicazioni, per individuare con precisione l'oggetto e il contenuto della decisione contestata.
  1. Non lasciate decorrere i termini. Se il vizio è di annullabilità, i trenta giorni sono perentori: agite tempestivamente per non perdere il rimedio.
  1. Valutate una consulenza preventiva. In presenza di delibere che incidono su diritti individuali o su posizioni di terzi, un esame tecnico anticipato riduce il rischio di contenzioso.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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