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Come sapere se qualcuno ha sporto una denuncia a mio carico

Sospettare di essere oggetto di una denuncia genera comprensibile ansia. L'ordinamento offre uno strumento concreto per verificarlo: l'istanza ex art. 335 del codice di procedura penale, presentata alla Procura. Vediamo cosa consente di sapere, quali sono i suoi limiti e perché essere iscritti nel registro delle notizie di reato non equivale, in alcun modo, a essere colpevoli.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il contesto

Ricevere la voce di una denuncia, o semplicemente temerla, spinge molti a chiedersi come ottenere certezze. La risposta passa dal registro delle notizie di reato, tenuto da ogni Procura, dove il Pubblico Ministero annota i fatti che gli vengono segnalati e i nominativi delle persone coinvolte.

Accedere a questa informazione è un diritto, esercitabile tramite una richiesta formale. Non serve un avvocato per depositarla, ma comprendere ciò che restituisce – e ciò che tace – richiede qualche precisazione tecnica.

Inquadramento normativo

Lo strumento è l'istanza ex art. 335, comma 3, c.p.p.: chiunque può chiedere alla segreteria del Pubblico Ministero se risulti a suo carico un'iscrizione nel registro delle notizie di reato. La Procura risponde comunicando le iscrizioni esistenti, salvo che operino esigenze di segretezza investigativa.

La comunicazione non è dovuta quando si procede per i delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (reati di particolare gravità e allarme sociale) o quando il Pubblico Ministero, con decreto motivato, dispone il segreto per il tempo strettamente necessario alle indagini. In questi casi la risposta è interlocutoria: "nessuna iscrizione comunicabile".

La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) è intervenuta in profondità sulla materia. L'attuale art. 335 c.p.p. richiede che, all'atto dell'iscrizione, siano indicati non solo il nome della persona ma anche gli elementi qualificanti la notizia di reato e le circostanze di tempo e luogo. È stato inoltre introdotto l'art. 335-ter c.p.p., che riconosce al giudice un ruolo di controllo sui tempi di iscrizione, e l'art. 335-quater c.p.p., che disciplina la retrodatazione dell'iscrizione tardiva o non tempestiva.

Su quest'ultimo punto vale un chiarimento interpretativo. Il termine per iscrivere non è ordinatorio in senso neutro: quando il Pubblico Ministero iscrive con ingiustificato ritardo, l'interessato può chiedere che l'iscrizione sia collocata alla data in cui *avrebbe dovuto* essere effettuata. La retrodatazione incide sul computo dei termini di durata delle indagini, e dunque sulla utilizzabilità di eventuali atti compiuti oltre quei limiti. È una tutela sostanziale, non formale.

Cosa mostra davvero l'istanza

Il risultato ha valore fotografico: fissa la situazione a una data precisa. Comunica se esiste un'iscrizione a proprio carico, per quale ipotesi di reato e a quale ufficio giudiziario è assegnata.

Altrettanto importante è ciò che l'istanza non consente. Non dà accesso agli atti del fascicolo. Non rivela il nome di chi ha presentato la denuncia o la querela. Non anticipa gli sviluppi né lo stato delle indagini oltre l'iscrizione stessa.

Un punto merita di essere ribadito con nettezza: essere iscritti non significa essere colpevoli. L'iscrizione è un atto dovuto e automatico ogni volta che perviene una notizia di reato con un nominativo. Registra un fatto segnalato, non un giudizio. Moltissime iscrizioni si chiudono con l'archiviazione.

Implicazioni pratiche

Per chi teme una denuncia, l'istanza ex art. 335 c.p.p. è il primo accertamento razionale. Una risposta negativa ("nessuna iscrizione") toglie fondamento ai timori, fermo restando il caso della secretazione. Una risposta positiva consente di conoscere l'ipotesi di reato contestata e di orientare per tempo le proprie scelte difensive.

Attenzione alla formula "nessuna iscrizione comunicabile": non equivale sempre ad assenza di procedimenti. Può significare che si procede per un reato tra quelli non comunicabili o che vige il segreto. È un dato che va letto, non sottovalutato.

Cosa fare in concreto

Conoscere la propria posizione è il presupposto di ogni difesa consapevole. Muoversi sui dati, e non sulle voci, resta la scelta più efficace.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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