diritto_penale

Detenzione domiciliare e dipendenze: la nuova misura terapeutica in discussione

Si torna a discutere di misure alternative al carcere per i detenuti con dipendenze da sostanze o alcol. Lo schema normativo che circola introdurrebbe una detenzione domiciliare terapeutica, collocandosi accanto agli strumenti già previsti dal Testo unico stupefacenti e dall'ordinamento penitenziario. Il tema tocca il difficile equilibrio tra esecuzione della pena e percorso di cura, e merita un inquadramento prudente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Una premessa doverosa sulle fonti

Alcune ricostruzioni giornalistiche descrivono una nuova disciplina della detenzione domiciliare terapeutica per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, con l'inserimento di articoli aggiuntivi nel d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti).

Allo stato, il quadro va trattato con cautela: parliamo di uno schema di intervento non ancora consolidato nel diritto vigente. Per questa ragione useremo il condizionale e ci concentreremo sul sistema in cui una simile misura andrebbe a inserirsi, che è già oggi il vero terreno di lavoro.

Inquadramento normativo: il sistema attuale

Le alternative alla detenzione per chi ha problemi di dipendenza ruotano già oggi attorno a due pilastri.

Il primo è l'art. 94 d.P.R. 309/1990, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari (cosiddetto affidamento terapeutico): il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso o intenda intraprendere un programma di recupero può scontare la pena fuori dal carcere, entro un limite di pena da eseguire di sei anni (quattro anni per i reati indicati all'art. 4-bis ord. penit.). Gli artt. 89 e 90 completano il quadro, rispettivamente per la sospensione dell'esecuzione della custodia cautelare e della pena in presenza di programma terapeutico.

Il secondo pilastro è l'art. 47-ter della L. 354/1975 (ordinamento penitenziario), che regola la detenzione domiciliare in senso proprio: esecuzione della pena presso l'abitazione o altro luogo di cura, con presupposti legati a soglie di pena, condizioni personali e di salute. È in questa cornice sistematica che una nuova detenzione domiciliare *terapeutica* dovrebbe trovare collocazione, come tertium genus tra l'affidamento ex art. 94 e la detenzione domiciliare ordinaria.

La competenza a concedere o revocare la misura resta del magistrato o del tribunale di sorveglianza, sulla base della documentazione sanitaria e del programma predisposto con il servizio pubblico.

Implicazioni pratiche

Per il detenuto con dipendenza certificata, una misura di questo tipo significherebbe eseguire la pena in un contesto compatibile con la cura, ma non si tratterebbe mai di un beneficio automatico.

Restano decisivi tre elementi: la certificazione dello stato di dipendenza, l'esistenza di un programma terapeutico concordato con il SerD (Servizio per le dipendenze) o con una struttura accreditata, e la compatibilità con le soglie di pena rilevanti. Chi ipotizza percorsi di questo tipo deve verificare in concreto il residuo di pena da espiare, perché è proprio il dato quantitativo a determinare l'accesso o l'esclusione dalla misura.

Un ulteriore profilo riguarda i reati ostativi ex art. 4-bis ord. penit., per i quali il regime resta più severo anche in presenza di dipendenza.

Nodi interpretativi ancora aperti

Due questioni meritano attenzione, a prescindere dall'assetto definitivo della riforma.

La prima è il rapporto tra revoca della misura e continuità terapeutica: una revoca disposta in modo rigido rischia di interrompere un percorso di cura, con effetti controproducenti. La giurisprudenza di sorveglianza ha da tempo valorizzato l'andamento complessivo del programma piuttosto che il singolo episodio.

La seconda è la gestione delle ricadute: nel trattamento delle dipendenze la ricaduta è spesso parte del percorso clinico. Come questo dato debba pesare sulla permanenza nella misura è, e resterebbe, uno dei punti più delicati da definire.

Cosa fare in concreto

È opportuno che ogni situazione sia valutata caso per caso, poiché i presupposti restano rigorosi e non ammettono automatismi.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni condominio ha una storia a sé.

Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.