diritto_penale

Dignità del detenuto e sovraffollamento: i rimedi dopo Torreggiani

La pena non può mai tradursi in un trattamento inumano o degradante. L'Art. 3 CEDU pone un divieto assoluto che copre anche le condizioni materiali della detenzione, a partire dallo spazio disponibile in cella. Dopo la sentenza pilota Torreggiani, l'Italia ha introdotto rimedi interni specifici: conoscerli è decisivo per tutelare chi subisce un sovraffollamento contrario alla dignità.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il principio: dignità non negoziabile

L'Art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. È una norma dal contenuto assoluto e inderogabile: non ammette bilanciamenti, deroghe in stato di emergenza né giustificazioni legate a esigenze di ordine pubblico o a carenze organizzative del sistema penitenziario.

Sul piano interno, il riferimento è l'Art. 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La detenzione priva della libertà personale, non della dignità: lo Stato che priva un individuo della libertà assume l'obbligo positivo di garantirgli condizioni di vita compatibili con il rispetto della persona.

Il ruolo della Corte EDU e la sentenza Torreggiani

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) valuta le condizioni detentive concrete: spazio, ventilazione, illuminazione, accesso ai servizi, tempo trascorso fuori dalla cella. Il caso cardine per l'Italia è Torreggiani e altri c. Italia (Corte EDU, 8 gennaio 2013), una cosiddetta *sentenza pilota*: la Corte ha accertato una violazione strutturale dell'Art. 3 dovuta al sovraffollamento cronico e ha imposto allo Stato di introdurre rimedi interni effettivi entro un termine determinato. Da qui nascono i due strumenti oggi disponibili nell'ordinamento penitenziario.

La soglia dei 3 mq e il metodo di calcolo

La sentenza Muršić c. Croazia (Grande Camera, 20 ottobre 2016) ha fissato i criteri di misurazione. Uno spazio personale inferiore a 3 mq in cella collettiva fa scattare una *forte presunzione* di violazione dell'Art. 3: presunzione superabile solo se lo Stato dimostra che la riduzione è breve, occasionale e minima e che è compensata da libertà di movimento e attività fuori cella adeguate.

Nel calcolo dei metri quadri si esclude l'area occupata dagli arredi sanitari (i servizi igienici), mentre si include la superficie occupata dal mobilio ordinario, purché resti la possibilità di muoversi normalmente nello spazio. La misurazione va riferita allo spazio effettivamente vivibile, non alla superficie lorda della cella.

Cosa cambia in concreto: rimedio preventivo e compensativo

L'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) distingue due rimedi.

Il rimedio preventivo, previsto dall'Art. 35-bis, consente al detenuto di rivolgersi al magistrato di sorveglianza per far cessare un pregiudizio attuale e grave all'esercizio dei propri diritti. Serve a interrompere la condizione lesiva mentre è in corso.

Il rimedio compensativo, previsto dall'Art. 35-ter, opera invece quando il pregiudizio si è già verificato. Prevede una riduzione della pena (un giorno ogni dieci di detenuto in condizioni contrarie all'Art. 3) o, in alternativa, un risarcimento in denaro. Per chi non è più detenuto, la domanda di risarcimento va proposta al giudice civile entro un termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione: un termine breve, che rende cruciale muoversi per tempo.

Va infine ricordato il principio di sussidiarietà: il ricorso alla Corte EDU è ammissibile solo dopo aver esaurito i rimedi interni. Il termine per adire Strasburgo è oggi di quattro mesi dalla decisione interna definitiva, per effetto del Protocollo n. 15 alla CEDU, in vigore dal 1° febbraio 2022 (in precedenza erano sei mesi). *[NdR: termini da verificare in redazione al momento della pubblicazione.]*

Cosa fare in concreto

  1. Documenta ogni elemento sulle condizioni di detenzione: metratura della cella, numero di occupanti, ore trascorse fuori, condizioni igieniche e sanitarie.
  2. Attiva il rimedio preventivo ex Art. 35-bis Ord. Pen. finché la condizione lesiva è in corso, per ottenerne la cessazione.
  3. Valuta il rimedio compensativo ex Art. 35-ter, distinguendo tra riduzione di pena (detenuti) e risarcimento (ex detenuti), e monitora il termine di decadenza di sei mesi.
  4. Verifica l'esaurimento dei rimedi interni prima di ipotizzare un ricorso a Strasburgo, rispettando il termine di quattro mesi.
  5. È opportuno che la posizione sia esaminata tempestivamente da chi conosca la materia dell'esecuzione penale, dati i termini di decadenza particolarmente stringenti.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni condominio ha una storia a sé.

Se gestisci un'amministrazione e vuoi un confronto su una specifica questione condominiale, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.