Lavoro

Dimissioni per giusta causa e NASpI: la tutela per chi fugge da violenza

Chi si dimette perché costretto a fuggire da violenza o molestie sul lavoro non perde automaticamente la disoccupazione. Le dimissioni per giusta causa, se provate, aprono l'accesso alla NASpI. Ma la tutela non è automatica: richiede documentazione, tempi precisi e una valutazione attenta dei presupposti. Analizziamo cosa dice la norma e cosa serve in concreto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il punto: dimissioni volontarie e dimissioni per giusta causa

Chi rassegna le dimissioni volontarie ordinarie, di regola, non ha diritto alla NASpI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS. La ragione è semplice: la NASpI presuppone la perdita involontaria del lavoro (art. 3 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22).

Esiste però un'eccezione rilevante. Quando le dimissioni sono determinate da una giusta causa, cioè da un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto (art. 2119 del codice civile), la cessazione è equiparata a un licenziamento sotto il profilo economico e previdenziale. In questi casi la NASpI spetta.

Quando la fuga dalla violenza integra la giusta causa

Le molestie sessuali, le avances reiterate e non gradite, le condotte persecutorie o vessatorie sul luogo di lavoro possono costituire giusta causa di dimissioni. Il lavoratore che abbandona il posto per sottrarsi a tali comportamenti non compie una scelta libera in senso proprio: subisce una situazione che rende impossibile continuare a lavorare.

La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo che le dimissioni per giusta causa non fanno perdere le tutele collegate alla cessazione involontaria. Il principio è consolidato, mentre l'onere di dimostrare la giusta causa resta a carico di chi si dimette.

L'indennità sostitutiva del preavviso

Un profilo economico spesso trascurato. Nelle dimissioni ordinarie il lavoratore deve rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo; in caso contrario il datore può trattenere la relativa indennità.

Nelle dimissioni per giusta causa, invece, il lavoratore non è tenuto al preavviso e, in forza dell'art. 2119, comma 1, del codice civile, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro. Si tratta della stessa indennità che spetterebbe in caso di licenziamento senza preavviso. È un aspetto da valutare, perché incide direttamente sull'importo complessivo che il lavoratore può recuperare.

Il nodo della prova: sede INPS e sede giudiziale

Qui si concentra la difficoltà pratica. La giusta causa va dimostrata, e il livello di prova richiesto cambia a seconda della sede.

In sede amministrativa, davanti all'INPS, il lavoratore deve fornire elementi che rendano plausibile la giusta causa: dichiarazioni, denunce presentate all'autorità, segnalazioni interne, documentazione medica, testimonianze scritte. L'Istituto valuta la domanda sulla base di questi elementi e può riconoscere la NASpI senza attendere un accertamento definitivo.

In sede giudiziale, invece, se il datore contesta la giusta causa o rifiuta l'indennità di preavviso, il lavoratore deve raggiungere una prova piena davanti al giudice del lavoro. Lo standard è più rigoroso: servono riscontri concreti e coerenti, non semplici allegazioni.

La distinzione è cruciale. Il riconoscimento della NASpI da parte dell'INPS non equivale a un accertamento giudiziale della giusta causa e non vincola l'esito di un eventuale contenzioso con il datore.

I tempi: attenzione alla decadenza

La domanda di NASpI va presentata all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un termine di decadenza: superato, il diritto all'indennità si perde. È un dato operativo essenziale, perché nelle situazioni di violenza o forte disagio personale il rischio di lasciar decorrere i termini è concreto.

Cosa fare in concreto

  1. Formalizzare le dimissioni indicando la giusta causa. Non limitarsi alle dimissioni generiche: specificare per iscritto che la cessazione è determinata dalle condotte subite.
  2. Raccogliere e conservare la documentazione. Denunce, referti medici, e-mail, messaggi, segnalazioni all'ufficio risorse umane: ogni elemento utile a provare i fatti.
  3. Presentare la domanda NASpI entro 68 giorni dalla cessazione, per evitare la decadenza.
  4. Verificare la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso, richiedendola formalmente al datore di lavoro.
  5. Valutare la solidità della giusta causa con assistenza qualificata prima di formalizzare le dimissioni, tenendo conto del diverso onere probatorio in sede amministrativa e giudiziale.

È opportuno considerare che la posizione più esposta è quella di chi si dimette confidando nella NASpI senza aver predisposto un supporto probatorio adeguato: la tutela esiste, ma va costruita.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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