Famiglia

Dipendenza digitale del minore: quando interviene il Tribunale

Un caso segnalato al Tribunale per i Minorenni di Milano riporta al centro la dipendenza digitale dei minori. Il giudice ha disposto misure incisive, dalla riduzione dell'uso dei dispositivi fino al collocamento in comunità. Comprendere quando e come lo Stato può intervenire nella vita familiare è oggi essenziale per ogni genitore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

# Dipendenza digitale del minore: quando e come interviene il Tribunale

La dipendenza digitale non è più solo un tema educativo. È diventata materia di provvedimenti giudiziari. Un caso recentemente segnalato al Tribunale per i Minorenni di Milano mostra come l'uso patologico di smartphone, videogiochi e social network possa incidere sulla responsabilità genitoriale e attivare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Nel caso in esame, il giudice ha adottato misure graduali: dalla riduzione forzata dell'accesso ai dispositivi fino, nelle ipotesi più gravi, al collocamento del minore fuori dalla famiglia. Vediamo su quali basi normative e con quali conseguenze pratiche.

Il quadro normativo

Le misure descritte trovano fondamento in due pilastri.

Il primo è l'art. 473-bis.15 del Codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia. La norma consente al giudice di adottare provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore, anche prima della definizione del procedimento. Si tratta di misure elastiche, calibrate sulla situazione concreta: possono riguardare la regolazione della vita quotidiana del figlio, incluse le modalità di utilizzo degli strumenti digitali.

Il secondo è la legge n. 184/1983 sull'affidamento e sull'adozione. Il collocamento del minore in comunità o presso terzi resta una misura di *extrema ratio*: si attiva solo quando l'ambiente familiare non è in grado di garantire la tutela del minore e ogni intervento meno invasivo si sia rivelato insufficiente.

Va richiamato un principio spesso frainteso. Il *best interest of the child* orienta ogni decisione, ma non annulla il diritto del minore a essere ascoltato. Gli artt. 473-bis.4 e seguenti c.p.c. prevedono l'ascolto del minore capace di discernimento, e il peso della sua opinione cresce con l'età e la maturità. Non esiste dunque una prevalenza automatica della decisione del giudice sulla volontà del ragazzo: c'è un bilanciamento, tanto più delicato quanto più il minore è grande.

Cosa cambia per i genitori

Un genitore che si trovi a gestire un figlio con un uso patologico dei device deve sapere che l'inerzia può avere rilievo giuridico.

Quando la dipendenza compromette la salute, il rendimento scolastico o le relazioni del minore, e i genitori non riescono a porvi rimedio, il Tribunale può intervenire. Nei casi limite, l'incapacità di regolare l'accesso agli strumenti digitali può essere letta come un profilo di carenza nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il tema assume rilievo anche nei procedimenti di separazione e divorzio. Nell'affidamento condiviso, la gestione dei dispositivi rientra tra le decisioni di maggiore interesse per il figlio, che i genitori sono tenuti ad assumere di comune accordo. Un genitore che consenta un uso incontrollato può vedersi contestare la propria condotta in sede di regolazione dell'affidamento.

È bene precisare, per correttezza, che il provvedimento milanese qui richiamato è un caso segnalato dalla stampa specializzata e non un precedente dotato di valore di orientamento consolidato. Va letto come esempio dei poteri che l'ordinamento già attribuisce al giudice minorile, non come regola generale automaticamente applicabile.

Cosa fare in concreto

Una riflessione

La dipendenza digitale dei minori è un fenomeno nuovo affrontato con strumenti giuridici già esistenti. La tendenza è chiara: la gestione della vita digitale del figlio è ormai parte integrante della responsabilità genitoriale, e come tale può essere valutata dal giudice.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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