Lavoro

Cumulo di mansioni e sovraccarico: il risarcimento al dirigente

La Cassazione torna sul rapporto tra carichi di lavoro e tutela della salute del dirigente. Anche chi non è soggetto a limiti orari ha diritto al risarcimento quando il cumulo di mansioni compromette la salute. E le assenze per malattia riconducibili a quel sovraccarico non si computano nel periodo di comporto. Una pronuncia che ridisegna i confini della responsabilità datoriale verso il management.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·7 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un direttore di ipermercato lamentava un carico di lavoro divenuto insostenibile per effetto del cumulo di mansioni: funzioni eterogenee accorpate su un'unica figura, senza un adeguamento organizzativo. Ne erano derivate patologie e ripetute assenze per malattia. Il datore riteneva che l'assenza di vincoli di orario, tipica del rapporto dirigenziale, escludesse ogni responsabilità. La Cassazione ha respinto questa lettura.

Inquadramento normativo

Il perno è l'articolo 2087 del codice civile, che impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. È una norma di chiusura: obbliga il datore anche oltre le prescrizioni specifiche, in funzione delle concrete condizioni di lavoro.

La tutela trova fondamento costituzionale negli articoli 32 (diritto alla salute) e 36 (retribuzione proporzionata e riposo) della Costituzione. La Corte chiarisce un punto spesso frainteso: l'esclusione del dirigente dai limiti sull'orario di lavoro (la cosiddetta esenzione dai vincoli orari) non equivale a un via libera per carichi illimitati. Il dirigente resta un lavoratore, e il diritto alla salute non conosce deroghe legate al livello di inquadramento.

Le implicazioni pratiche

La decisione produce due effetti rilevanti.

Primo: il datore risponde del danno alla salute del dirigente quando la struttura organizzativa gli imponga un sovraccarico oggettivo. Non basta invocare l'autonomia gestionale della figura apicale. Se le mansioni cumulate eccedono ciò che una persona può ragionevolmente svolgere, si configura una violazione dell'obbligo di sicurezza.

Secondo, e forse più significativo sul piano operativo: le assenze per malattia causalmente collegate al sovraccarico non rientrano nel periodo di comporto. Il comporto è l'arco temporale entro cui il lavoratore assente per malattia conserva il posto. Computare in quel periodo assenze provocate dalla stessa condotta inadempiente del datore significherebbe premiare chi ha violato l'obbligo di protezione. La Corte lo esclude.

Per le imprese cambia la valutazione del rischio organizzativo. L'accorpamento di funzioni, spesso adottato per contenere i costi, può generare responsabilità risarcitoria e, al contempo, neutralizzare lo strumento del comporto come base per un eventuale licenziamento.

Cosa significa per il dirigente

Chi ricopre ruoli apicali dispone ora di un riferimento chiaro. La qualifica dirigenziale non comprime il diritto alla salute. Chi lamenta un danno dovrà però dimostrare il nesso tra il sovraccarico e la patologia: la prova del collegamento causale resta l'elemento decisivo del giudizio. Non è sufficiente allegare stanchezza o disagio generico.

Cosa fare in concreto

Una lettura d'insieme

La pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale che estende la tutela della salute a tutte le categorie di lavoratori, senza sconti per le posizioni apicali. Per i datori è un invito a rivedere gli assetti organizzativi: la flessibilità del rapporto dirigenziale non copre l'imposizione di carichi lesivi. Per i dirigenti, è la conferma che l'autonomia gestionale non è sinonimo di rinuncia alle garanzie fondamentali.

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.