Incarichi dirigenziali esterni nei Comuni: priorità al personale interno idoneo
I Comuni non possono affidare incarichi dirigenziali a professionisti esterni senza aver prima verificato l'idoneità del personale interno. Lo ribadisce la Cassazione in materia di lavoro pubblico. La pronuncia non vieta il ricorso agli esterni, ma lo subordina a una motivazione concreta e verificabile, ancorata ai principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Il caso: incarichi dirigenziali esterni nei Comuni sotto la lente
La vicenda riguarda un architetto dipendente di un ente locale, pretermesso a favore di un professionista esterno per un incarico dirigenziale. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a delimitare i confini entro cui l'amministrazione comunale può ricorrere a figure esterne per coprire posizioni dirigenziali.
Un'avvertenza di metodo: gli estremi puntuali della pronuncia (numero e anno) non risultano allo stato verificabili con certezza dalla fonte disponibile. Il principio che segue va quindi letto come orientamento consolidato in materia di incarichi dirigenziali esterni nei Comuni, di cui questa decisione costituisce applicazione, e non come massima da citare in giudizio senza previa verifica della pronuncia originale.
Inquadramento normativo
La disciplina di riferimento è l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009. Il comma 6 consente il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione, ma entro limiti percentuali precisi e a condizione che si tratti di professionalità non rinvenibili nei ruoli interni.
È questo il punto decisivo: il ricorso all'esterno è derogatorio. Presuppone che l'ente abbia accertato l'assenza, nell'organico, di professionalità idonee a ricoprire l'incarico. La deroga non può trasformarsi in prassi ordinaria.
Sul piano dei principi, la decisione si àncora all'art. 97 Cost., che impone buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Il buon andamento include l'economicità: preferire un esterno quando esiste una risorsa interna idonea genera un costo aggiuntivo non giustificato.
Un chiarimento sul richiamo alla buona fede oggettiva (art. 1175 c.c.): la correttezza nei rapporti tra ente e dipendente è principio generale dell'ordinamento. Va però verificato, sulla pronuncia originale, se la Corte lo abbia impiegato come specifica *ratio decidendi* o come argomento di contorno; qui lo si richiama nel primo senso, più prudente.
Implicazioni pratiche per gli enti
Il baricentro si sposta sulla prova. L'onere di dimostrare di aver verificato l'idoneità del personale interno grava sull'amministrazione, non sul dipendente escluso. In assenza di una verifica preventiva documentata, il conferimento dell'incarico dirigenziale esterno è esposto a censura.
Non basta una motivazione di stile. Serve un percorso istruttorio tracciabile: ricognizione delle professionalità in organico, valutazione della loro idoneità rispetto al profilo, ragioni specifiche dell'eventuale carenza interna.
Per il dipendente pretermesso si apre uno spazio di tutela. Il rapporto di lavoro pubblico privatizzato è devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Chi intende contestare l'atto di conferimento deve muoversi con attenzione ai termini: quelli di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto e, ove si contesti un atto determinato, i termini di decadenza eventualmente previsti dalla contrattazione o dalla legge. La verifica del termine applicabile va condotta caso per caso: non esiste un termine unico e generalizzato.
La pronuncia, va ribadito, non vieta gli incarichi dirigenziali esterni nei Comuni. Ne condiziona la legittimità alla dimostrazione dell'inidoneità o dell'assenza di risorse interne adeguate.
Cosa fare in concreto
- Documentare la ricognizione interna: prima di ogni incarico esterno, formalizzare per iscritto la verifica delle professionalità presenti in organico e l'esito di tale verifica.
- Motivare in modo specifico: indicare le ragioni puntuali per cui il personale interno non è idoneo, evitando formule generiche o di stile.
- Rispettare i limiti dell'art. 19, comma 6: controllare la percentuale massima di incarichi conferibili a esterni e la sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla norma.
- Conservare la tracciabilità istruttoria: mantenere agli atti l'intero percorso decisionale, in vista di un eventuale contenzioso in cui l'onere probatorio ricade sull'ente.
- Verificare i termini di reazione: il dipendente che ritiene leso il proprio diritto accerti senza ritardo il termine applicabile alla propria posizione prima di rivolgersi al giudice del lavoro.
La direzione è netta: l'esternalizzazione della dirigenza comunale resta possibile, ma cessa di essere una scelta discrezionale libera. Diventa una decisione che l'amministrazione deve saper giustificare e provare.
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