Lavoro

Dirigenti esterni nei Comuni: prima la verifica sul personale interno

Prima di affidare incarichi dirigenziali a professionisti esterni, i Comuni devono accertare l'assenza di figure interne idonee. È un vincolo procedurale e motivazionale che incide sui costi pubblici e sulla tenuta delle delibere di conferimento. Chi ignora questo passaggio espone l'ente a contenzioso e l'incarico a possibili vizi di validità.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 luglio 2026 ·4 min

Il principio

Gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione non sono una scelta libera. L'ente locale deve prima verificare se, all'interno della propria dotazione organica, esistano professionalità idonee a ricoprire l'incarico. Solo l'accertata carenza di figure interne adeguate legittima il ricorso al mercato.

Si tratta di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di pubblico impiego, che salda il dato normativo con i principi generali di economicità dell'azione amministrativa e di correttezza nella gestione delle risorse pubbliche. In assenza dell'estremo identificativo della singola pronuncia, il riferimento va inteso come indirizzo interpretativo consolidato, e non come regola introdotta da una decisione isolata.

Inquadramento normativo

La disciplina di riferimento è l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), come modificato dalla riforma Brunetta (D.Lgs. n. 150/2009). Il comma 6 dell'art. 19 consente il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni entro precisi limiti percentuali della dotazione organica dirigenziale e a condizione che sia dimostrata la particolare specializzazione professionale del soggetto e l'assenza di analoghe professionalità interne. Il presupposto non è la mera opportunità, ma la carenza documentata di competenze equivalenti nei ruoli dell'ente.

Su questo impianto si innestano due clausole generali. La prima è il principio di economicità sancito dall'art. 1 della L. n. 241/1990, che impone all'amministrazione di non aggravare inutilmente i costi. La seconda è il dovere di buona fede oggettiva nell'esecuzione del rapporto, riconducibile all'art. 1375 c.c., che vincola l'ente a un comportamento leale verso il personale già in servizio. Il ricorso all'esterno quando esiste una figura interna idonea si traduce in un costo aggiuntivo non giustificato.

Riparto di giurisdizione

Le controversie generate da questi incarichi seguono binari diversi a seconda del profilo dedotto. La contestazione sul rapporto di lavoro del dipendente pubblico privatizzato — ad esempio il dipendente interno idoneo che ritiene di essere stato illegittimamente scavalcato — appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Restano invece attratti alla giurisdizione amministrativa i profili che investono l'atto di macro-organizzazione o la procedura selettiva pubblica.

La qualificazione della domanda è quindi decisiva: incide sul giudice competente, sul rito applicabile e sui termini.

Sorte dell'incarico viziato

L'incarico conferito in violazione dei presupposti dell'art. 19 comma 6 può risultare inefficace o affetto da vizio, con ricadute sul rapporto con il professionista esterno e, in casi limite, sulla sorte dei compensi già erogati. Sul versante del dipendente interno pretermesso, la tutela ha carattere tipicamente risarcitorio: il ristoro del danno da perdita di chance o da lesione della professionalità, più che la sostituzione nell'incarico. La motivazione carente della delibera o della determina di conferimento è spesso il punto debole che apre il contenzioso.

Implicazioni pratiche

Per le amministrazioni cambia il baricentro dell'istruttoria: la scelta esterna va costruita a monte, con una ricognizione documentata delle competenze interne. Per il dipendente idoneo, si apre uno spazio di tutela contro il conferimento illegittimo. Per il professionista esterno, l'incarico ottenuto su una procedura viziata è meno solido di quanto appaia, con rischi sulla continuità del rapporto e sui compensi.

Cosa fare in concreto

Amministrazioni:

Dipendenti pretermessi:

Professionisti esterni:

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