Diritto alla riparazione: nuovi obblighi per i fabbricanti e impatti sui contratti di filiera
Il recepimento della direttiva UE 2024/1799 introduce nel Codice del consumo un obbligo di riparazione a carico del fabbricante per determinati beni, anche dopo la scadenza della garanzia legale. La misura incide non solo sul rapporto con il consumatore, ma sull'intera catena contrattuale tra fabbricanti, importatori e distributori. Vediamo cosa cambia e come prepararsi.
Il quadro: cosa introduce la riforma
Il D.lgs. 176/2026 recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 sul cosiddetto "diritto alla riparazione" (*right to repair*). Il provvedimento interviene sul Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) introducendo un obbligo del fabbricante di riparare specifici beni di consumo — tra cui lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e smartphone — anche dopo la scadenza della garanzia legale di conformità.
Si tratta di un punto di svolta: fino a oggi, superato il periodo di garanzia, il consumatore non disponeva di uno strumento tipizzato per ottenere la riparazione direttamente dal produttore. La nuova disciplina crea un canale autonomo e distinto da quello della garanzia.
*Salvo verifica del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la numerazione degli articoli di dettaglio, la decorrenza e l'elenco preciso dei beni interessati vanno confermati sulla fonte ufficiale una volta disponibile.*
Inquadramento normativo
Occorre distinguere due piani che spesso vengono confusi.
Il primo è quello della garanzia legale di conformità, disciplinata dagli artt. 128-135 del Codice del consumo come novellati dal D.lgs. 170/2021. In questo ambito il consumatore ha diritto, entro il termine biennale, al ripristino della conformità del bene (riparazione o sostituzione) nei confronti del venditore. Il termine di due anni discende dall'art. 133 del Codice del consumo.
Il secondo piano, del tutto nuovo, è quello introdotto dalla riforma: un obbligo di riparazione posto direttamente in capo al fabbricante e operante anche oltre il biennio di garanzia. Non si tratta quindi di un'estensione della garanzia legale, ma di un diritto distinto, che si affianca a quella e che coinvolge un soggetto diverso dalla controparte contrattuale del consumatore.
Implicazioni pratiche per la filiera
L'impatto più rilevante non riguarda solo il singolo rapporto di consumo, ma la catena contrattuale tra fabbricante, importatore e distributore.
Il fabbricante stabilito fuori dall'Unione risponderà, di regola, tramite l'importatore, che assume un ruolo di presidio della conformità. Il distributore, dal canto suo, resta esposto nei confronti del consumatore e dovrà poter recuperare i costi a monte.
Questo ridisegna gli equilibri economici dei contratti di fornitura. Le clausole di manleva (l'impegno di una parte a tenere indenne l'altra dai costi e dalle pretese di terzi) e di rivalsa (il diritto di chi ha pagato di rivolgersi al soggetto effettivamente responsabile per recuperare quanto versato) diventano decisive. Chi non le aggiorna rischia di sopportare in via definitiva costi che la legge intende far ricadere sul produttore.
Incidono inoltre le previsioni su disponibilità dei pezzi di ricambio, accesso dei riparatori indipendenti e tempi di intervento: tutti elementi che devono trovare riscontro negli accordi di distribuzione e assistenza.
Il profilo sanzionatorio
La vigilanza sul rispetto delle norme del Codice del consumo è affidata all'AGCM, con il concorso del MIMIT per i profili di competenza. Il potere sanzionatorio dell'Autorità trova fondamento nelle disposizioni del Codice del consumo in materia di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette.
*L'importo massimo della sanzione applicabile e la specifica base normativa del potere sanzionatorio connesso alla nuova disciplina vanno verificati sul testo definitivo del D.lgs. 176/2026 e sulle disposizioni del Codice del consumo richiamate.* In ogni caso, l'esposizione sanzionatoria rende prioritario un intervento preventivo sui modelli contrattuali.
Cosa fare in concreto
- Mappare i beni interessati. Verificate quali prodotti del vostro catalogo rientrano nell'ambito applicativo della nuova disciplina, distinguendo ruolo di fabbricante, importatore o distributore.
- Revisionare i contratti di filiera. Aggiornate clausole di manleva, rivalsa e ripartizione dei costi di riparazione, così da far ricadere gli oneri sul soggetto che la legge individua come responsabile.
- Formalizzare la gestione dei ricambi e dell'assistenza. Prevedete negli accordi obblighi su disponibilità dei pezzi, tempi di intervento e accesso dei riparatori indipendenti.
- Predisporre procedure interne di risposta. È opportuno dotarsi di un flusso chiaro per gestire le richieste di riparazione post-garanzia e documentarne l'esito.
- Monitorare la pubblicazione del testo definitivo. È opportuno verificare in Gazzetta Ufficiale articoli, decorrenza ed elenco dei beni prima di adeguare i documenti contrattuali.
L'adeguamento richiede tempo e coordinamento tra funzioni commerciali e legali: è opportuno avviarlo per tempo, senza attendere le prime contestazioni.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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