"Dis is Me": il progetto UILDM e Parent Project per l'inclusione
UILDM e Parent Project aps hanno presentato "Dis is Me. Ogni persona tutte le possibilità", progetto per l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità su 17 territori italiani. L'iniziativa, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio – Ministro per le disabilità, intreccia attività di interesse generale, accessibilità e progetto di vita individuale. Vediamo il quadro normativo e cosa significa per gli enti coinvolti.
Il progetto e gli attori coinvolti
L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) e Parent Project aps hanno avviato "Dis is Me. Ogni persona tutte le possibilità", iniziativa che interviene su 17 territori italiani per promuovere autonomia e partecipazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Gli interventi mirano a superare barriere culturali, oltre che fisiche, coinvolgendo sistema scolastico ed enti territoriali.
Il progetto è sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità, che gestisce risorse pubbliche dedicate al settore. La sintesi disponibile non specifica lo strumento esatto di finanziamento (avviso pubblico, fondo o atto convenzionale): chi intenda partecipare o replicare modelli analoghi dovrà verificare il titolo di finanziamento nei documenti ufficiali, perché da esso discendono obblighi di rendicontazione e vincoli di destinazione.
Inquadramento normativo
Le attività descritte rientrano tra le attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). In particolare assumono rilievo la lett. a) — *interventi e servizi sociali* — e la lett. w) — *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*. È bene distinguere i due ambiti: i servizi alla persona (lett. a) sono cosa diversa dall'azione di advocacy e tutela dei diritti (lett. w), anche se nel medesimo progetto possono coesistere.
Il rapporto tra ente pubblico ed enti del Terzo settore può svolgersi attraverso gli istituti di coprogrammazione e coprogettazione (artt. 55-57 D.lgs. 117/2017). Va chiarito un punto spesso frainteso: questi strumenti disciplinano *modalità di collaborazione amministrativa* tra pubblica amministrazione ed ETS; non costituiscono, di per sé, titolo di erogazione di un contributo. La fonte del finanziamento resta l'atto amministrativo a monte (avviso, delibera, convenzione), mentre la coprogettazione ne definisce contenuti e governance.
Accessibilità: il riferimento normativo corretto
Gli interventi su edifici scolastici e spazi pubblici impongono attenzione alla disciplina sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Il riferimento principale, per edifici, spazi e servizi pubblici, è il D.P.R. 503/1996, che regola proprio l'accessibilità degli ambienti aperti al pubblico e degli edifici della pubblica amministrazione, comprese le scuole. Il D.M. 236/1989, talvolta citato in modo generico, riguarda invece prevalentemente l'edilizia privata, sovvenzionata e residenziale: utilizzarlo come fondamento per gli spazi pubblici sarebbe impreciso.
Sul piano del diritto della persona, va richiamato il D.lgs. 62/2024, che ha introdotto il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Le attività progettuali come "Dis is Me" trovano qui la loro cornice sostanziale: non episodi isolati, ma tasselli di un percorso unitario centrato sulla persona.
Implicazioni pratiche per gli ETS
Per gli enti del Terzo settore e per gli enti territoriali coinvolti, due aspetti meritano evidenza.
Primo: la partecipazione a un progetto finanziato non sostituisce i diritti già garantiti per legge alle persone con disabilità (inclusione scolastica, sostegni, prestazioni socio-sanitarie). Li *integra*. Confondere i due piani espone l'ente a contestazioni e indebolisce la posizione dei beneficiari.
Secondo: gli enti territoriali che selezionano partner di progetto operano in regime di responsabilità erariale. La scelta dei soggetti, la verifica dei requisiti e la corretta imputazione delle spese devono reggere a un eventuale controllo della Corte dei conti. Procedure trasparenti e tracciabili non sono un orpello, ma una tutela.
Cosa fare in concreto
- Verificate il titolo di finanziamento. Individuate l'atto amministrativo che eroga le risorse e leggetene vincoli, scadenze e obblighi di rendicontazione prima di assumere impegni.
- Distinguete le attività ex art. 5. Qualificate correttamente ciò che è servizio sociale (lett. a) e ciò che è tutela dei diritti (lett. w): la classificazione incide su autorizzazioni e regimi fiscali.
- Applicate il D.P.R. 503/1996 per ogni intervento su edifici e spazi pubblici o scolastici; documentate la conformità con relazione tecnica.
- Collegate le attività al progetto di vita ex D.lgs. 62/2024, evidenziando come ciascun intervento si inserisca nel percorso individuale del beneficiario.
- Tracciate la selezione dei partner. Conservate atti, verbali e criteri di scelta a presidio della responsabilità erariale degli enti pubblici coinvolti.
*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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