Terzo Settore

Disabilità e Terzo Settore: dai principi inclusivi agli obblighi documentali degli enti

La partecipazione di Anffas a EXPOAID 2026 riporta al centro un tema con implicazioni operative concrete: l'inclusione delle persone con disabilità non è uno slogan comunicativo, ma un insieme di obblighi che gli enti del Terzo Settore devono saper riscontrare in statuto, bilancio sociale e rendicontazione. Vediamo dove passa la linea tra dichiarazione di intenti e adempimento verificabile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·24 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Anffas Nazionale, insieme a diverse realtà territoriali e fondazioni collegate, partecipa a EXPOAID 2026, manifestazione dedicata alla disabilità e all'inclusione. L'evento è promosso nell'ambito delle attività che fanno capo al Ministro per le Disabilità e all'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità.

Al di là della rilevanza dell'iniziativa, l'occasione è utile per chiarire un punto che riguarda tutti gli enti del Terzo Settore attivi nel campo della disabilità: la differenza tra il modello assistenziale, fondato sulla presa in carico del bisogno, e il modello fondato sui diritti, che colloca la persona con disabilità come titolare di diritti esigibili. Non è una distinzione teorica: incide su come si scrive uno statuto, come si rendicontano i progetti e cosa si rischia in sede di controllo.

Inquadramento normativo

Il riferimento sovraordinato è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la L. 18/2009. La Convenzione abbandona l'approccio medico-assistenziale e impone agli Stati di garantire pari opportunità, non discriminazione e accomodamento ragionevole (art. 2), oltre alla deistituzionalizzazione e al diritto a vivere nella comunità (art. 19).

Sul piano interno, il quadro è stato ridisegnato dalla L. 227/2021 (legge delega in materia di disabilità) e dal d.lgs. 62/2024, che introduce il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, attualmente in fase di sperimentazione su un primo gruppo di territori prima dell'applicazione a regime. Il progetto di vita sposta il baricentro dal servizio erogato alla persona che lo orienta.

Per gli enti, il riferimento operativo resta il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017). Rilevano in particolare l'art. 5 sulle attività di interesse generale (tra cui le lett. a, interventi socio-sanitari, e w, promozione e tutela dei diritti umani e civili), l'art. 7 sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'art. 14, che impone il bilancio sociale agli enti con ricavi o entrate superiori a un milione di euro, con pubblicazione obbligatoria.

L'accomodamento ragionevole nei rapporti con la PA

Il nodo interpretativo più ricorrente nel contenzioso e nell'accreditamento riguarda proprio l'accomodamento ragionevole. La Convenzione lo definisce come la modifica necessaria a garantire l'esercizio dei diritti, purché non imponga "un onere sproporzionato o eccessivo".

In concreto: chi invoca la sproporzione deve provarla. Non basta affermare che un adattamento è costoso; occorre dimostrare, in termini di proporzionalità, che il sacrificio economico o organizzativo è eccessivo rispetto al beneficio. È un criterio rilevante per gli enti che gestiscono servizi accreditati: il rifiuto immotivato di un accomodamento può tradursi in discriminazione e, in sede di accreditamento o rinnovo, in un rilievo che incide sulla permanenza del rapporto con l'amministrazione.

Implicazioni pratiche per gli enti

La comunicazione pubblica sull'inclusione genera un'aspettativa che deve trovare riscontro nei documenti dell'ente. Quando un'associazione partecipa a un evento e dichiara di operare secondo il modello dei diritti, quella affermazione deve essere coerente con lo statuto, con le attività effettivamente svolte e con la rendicontazione.

Il rischio non è reputazionale soltanto. In sede di controllo sui bandi, di verifica per l'accreditamento o di revisione del bilancio sociale, lo scarto tra ciò che si dichiara e ciò che si documenta può tradursi in rilievi formali, con effetti su finanziamenti e convenzioni.

Un principio guida, ormai consolidato, è quello del "nulla su di noi senza di noi": il coinvolgimento delle persone con disabilità nelle decisioni che le riguardano non è un valore astratto, ma un criterio che deve risultare documentabile (verbali, organi consultivi, modalità di partecipazione).

Cosa fare in concreto

  1. Verificare lo statuto. Controllare che le attività di interesse generale richiamate corrispondano all'art. 5 CTS e siano coerenti con un approccio fondato sui diritti, non solo assistenziale.
  2. Rendere tracciabile il coinvolgimento. Documentare con verbali e atti la partecipazione delle persone con disabilità ai processi decisionali, in attuazione del principio "nulla su di noi senza di noi".
  3. Allineare il bilancio sociale. Per gli enti sopra la soglia dell'art. 14, far emergere nel bilancio sociale gli indicatori di inclusione effettiva, evitando formule generiche non riscontrabili.
  4. Predisporre l'istruttoria sull'accomodamento. Conservare la documentazione che attesti le valutazioni di proporzionalità su eventuali richieste di adattamento, utile in caso di contestazione o accreditamento.
  5. Monitorare la sperimentazione del progetto di vita. È opportuno per gli enti seguire l'attuazione del d.lgs. 62/2024 e adeguare per tempo procedure e modulistica nei territori coinvolti.

La coerenza tra dichiarazioni pubbliche e documentazione interna è oggi la prima difesa dell'ente in sede di controllo.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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