Disabilità e Terzo Settore: dai principi inclusivi agli obblighi documentali degli enti
La partecipazione di Anffas a EXPOAID 2026 riporta al centro un tema con implicazioni operative concrete: l'inclusione delle persone con disabilità non è uno slogan comunicativo, ma un insieme di obblighi che gli enti del Terzo Settore devono saper riscontrare in statuto, bilancio sociale e rendicontazione. Vediamo dove passa la linea tra dichiarazione di intenti e adempimento verificabile.
Il fatto
Anffas Nazionale, insieme a diverse realtà territoriali e fondazioni collegate, partecipa a EXPOAID 2026, manifestazione dedicata alla disabilità e all'inclusione. L'evento è promosso nell'ambito delle attività che fanno capo al Ministro per le Disabilità e all'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità.
Al di là della rilevanza dell'iniziativa, l'occasione è utile per chiarire un punto che riguarda tutti gli enti del Terzo Settore attivi nel campo della disabilità: la differenza tra il modello assistenziale, fondato sulla presa in carico del bisogno, e il modello fondato sui diritti, che colloca la persona con disabilità come titolare di diritti esigibili. Non è una distinzione teorica: incide su come si scrive uno statuto, come si rendicontano i progetti e cosa si rischia in sede di controllo.
Inquadramento normativo
Il riferimento sovraordinato è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la L. 18/2009. La Convenzione abbandona l'approccio medico-assistenziale e impone agli Stati di garantire pari opportunità, non discriminazione e accomodamento ragionevole (art. 2), oltre alla deistituzionalizzazione e al diritto a vivere nella comunità (art. 19).
Sul piano interno, il quadro è stato ridisegnato dalla L. 227/2021 (legge delega in materia di disabilità) e dal d.lgs. 62/2024, che introduce il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, attualmente in fase di sperimentazione su un primo gruppo di territori prima dell'applicazione a regime. Il progetto di vita sposta il baricentro dal servizio erogato alla persona che lo orienta.
Per gli enti, il riferimento operativo resta il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017). Rilevano in particolare l'art. 5 sulle attività di interesse generale (tra cui le lett. a, interventi socio-sanitari, e w, promozione e tutela dei diritti umani e civili), l'art. 7 sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'art. 14, che impone il bilancio sociale agli enti con ricavi o entrate superiori a un milione di euro, con pubblicazione obbligatoria.
L'accomodamento ragionevole nei rapporti con la PA
Il nodo interpretativo più ricorrente nel contenzioso e nell'accreditamento riguarda proprio l'accomodamento ragionevole. La Convenzione lo definisce come la modifica necessaria a garantire l'esercizio dei diritti, purché non imponga "un onere sproporzionato o eccessivo".
In concreto: chi invoca la sproporzione deve provarla. Non basta affermare che un adattamento è costoso; occorre dimostrare, in termini di proporzionalità, che il sacrificio economico o organizzativo è eccessivo rispetto al beneficio. È un criterio rilevante per gli enti che gestiscono servizi accreditati: il rifiuto immotivato di un accomodamento può tradursi in discriminazione e, in sede di accreditamento o rinnovo, in un rilievo che incide sulla permanenza del rapporto con l'amministrazione.
Implicazioni pratiche per gli enti
La comunicazione pubblica sull'inclusione genera un'aspettativa che deve trovare riscontro nei documenti dell'ente. Quando un'associazione partecipa a un evento e dichiara di operare secondo il modello dei diritti, quella affermazione deve essere coerente con lo statuto, con le attività effettivamente svolte e con la rendicontazione.
Il rischio non è reputazionale soltanto. In sede di controllo sui bandi, di verifica per l'accreditamento o di revisione del bilancio sociale, lo scarto tra ciò che si dichiara e ciò che si documenta può tradursi in rilievi formali, con effetti su finanziamenti e convenzioni.
Un principio guida, ormai consolidato, è quello del "nulla su di noi senza di noi": il coinvolgimento delle persone con disabilità nelle decisioni che le riguardano non è un valore astratto, ma un criterio che deve risultare documentabile (verbali, organi consultivi, modalità di partecipazione).
Cosa fare in concreto
- Verificare lo statuto. Controllare che le attività di interesse generale richiamate corrispondano all'art. 5 CTS e siano coerenti con un approccio fondato sui diritti, non solo assistenziale.
- Rendere tracciabile il coinvolgimento. Documentare con verbali e atti la partecipazione delle persone con disabilità ai processi decisionali, in attuazione del principio "nulla su di noi senza di noi".
- Allineare il bilancio sociale. Per gli enti sopra la soglia dell'art. 14, far emergere nel bilancio sociale gli indicatori di inclusione effettiva, evitando formule generiche non riscontrabili.
- Predisporre l'istruttoria sull'accomodamento. Conservare la documentazione che attesti le valutazioni di proporzionalità su eventuali richieste di adattamento, utile in caso di contestazione o accreditamento.
- Monitorare la sperimentazione del progetto di vita. È opportuno per gli enti seguire l'attuazione del d.lgs. 62/2024 e adeguare per tempo procedure e modulistica nei territori coinvolti.
La coerenza tra dichiarazioni pubbliche e documentazione interna è oggi la prima difesa dell'ente in sede di controllo.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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