Famiglia

Disoccupazione e mantenimento dei figli: quando non esonera dal reato

Perdere il lavoro non cancella l'obbligo di mantenere i figli. Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Napoli ribadisce che solo l'impossibilità economica assoluta e incolpevole può esonerare il genitore obbligato. Ridurre da soli l'assegno, invece, espone al reato previsto dall'art. 570-bis del codice penale. Vediamo i confini di questa esimente e cosa rischia davvero chi smette di pagare.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 ottobre 2026 ·4 min

Il caso e il principio

La Corte d'Appello di Napoli, Sez. VI, è tornata su una questione che ricorre nella pratica: un genitore disoccupato può legittimamente interrompere o ridurre il versamento dell'assegno di mantenimento per i figli?

La risposta è netta. La perdita del lavoro, di per sé, non esonera dall'obbligo e non esclude la responsabilità penale. Il genitore obbligato resta tenuto a versare per intero quanto stabilito dal provvedimento giudiziale, salvo che provi una vera e propria impossibilità economica assoluta e incolpevole.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l'art. 570-bis del codice penale, introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 nell'ambito della cosiddetta "riserva di codice". La disposizione ha assorbito le previgenti sanzioni in materia (tra cui l'art. 12-sexies della L. 898/1970 sul divorzio), riportandole all'interno del codice penale per ragioni di sistematicità.

L'art. 570-bis punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto in caso di separazione, divorzio o nei confronti dei figli. La norma rinvia alle pene stabilite dall'art. 570 c.p. È un rinvio importante da leggere con attenzione: l'art. 570 prevede, al primo comma, la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro; al secondo comma, per la condotta di sottrazione dei mezzi di sussistenza, un trattamento più severo con reclusione e multa congiunte. Il concreto trattamento sanzionatorio, dunque, varia a seconda della condotta contestata.

L'esimente dell'impossibilità assoluta

Il punto centrale è l'onere della prova. Non basta allegare di aver perso il lavoro. Spetta all'obbligato dimostrare, in modo rigoroso, un'impossibilità economica che sia:

La giurisprudenza distingue con fermezza la *mera difficoltà* dall'*impossibilità*. La difficoltà economica, per quanto reale, impone comunque uno sforzo di adempimento proporzionato alle risorse residue. Solo l'impossibilità vera e propria può operare da esimente.

Sul piano pratico, il genitore che invoca questa condizione deve offrire elementi concreti: la prova della ricerca attiva di una nuova occupazione, l'assenza di redditi di qualsiasi natura, la mancanza di un patrimonio liquidabile (immobili, risparmi, beni mobili registrati). Chi conserva beni aggredibili o rifiuta opportunità lavorative difficilmente supererà il vaglio del giudice.

Riduzione unilaterale: la strada sbagliata

Un errore frequente, e penalmente rilevante, è ridurre o sospendere l'assegno di propria iniziativa, ritenendo "giusto" adeguarlo alle mutate condizioni.

L'importo fissato da un provvedimento giudiziale resta dovuto per intero fino a quando un nuovo provvedimento non lo modifica. Decidere da soli di pagare meno equivale a sottrarsi all'obbligo e integra la condotta punita dall'art. 570-bis c.p.

La via corretta è diversa: chiedere al giudice la revisione dell'assegno, documentando il mutamento delle condizioni economiche. È l'unico strumento che consente, legittimamente, di ridurre o sospendere il versamento con effetto dalla decisione.

Implicazioni pratiche

Per il genitore obbligato che attraversa una crisi lavorativa, il messaggio è chiaro: la crisi non si gestisce smettendo di pagare, ma attivando per tempo gli strumenti giudiziali. Il ritardo o l'inerzia aggravano la posizione, anche penale.

Per il genitore affidatario, la pronuncia conferma che l'inadempimento può essere fatto valere non solo in sede civile (per il recupero delle somme), ma anche penale, con denuncia per la violazione dell'art. 570-bis.

Cosa fare in concreto

  1. Non ridurre mai l'assegno di tua iniziativa: fino a nuovo provvedimento resta dovuto per intero.
  2. Deposita subito il ricorso per la revisione dell'assegno, documentando perdita del lavoro e nuova situazione reddituale.
  3. Raccogli le prove della tua condizione: licenziamento, iscrizione ai centri per l'impiego, candidature inviate, assenza di redditi e di patrimonio liquidabile.
  4. Continua a versare quanto possibile: anche un adempimento parziale documentato pesa a tuo favore nella valutazione dell'elemento soggettivo.
  5. Rivolgiti a un professionista prima di maturare arretrati: anticipare è l'unica strategia efficace, sia sul fronte civile sia su quello penale.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati — Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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