Famiglia

Disoccupazione e mantenimento dei figli: quando non si è esonerati

Perdere il lavoro non cancella l'obbligo di mantenere i figli. Secondo un recente orientamento della Corte d'Appello di Napoli, per evitare la condanna penale ex art. 570-bis cp occorre dimostrare un'impossibilità economica assoluta e incolpevole. Ridurre l'assegno di propria iniziativa resta un reato. Spieghiamo cosa cambia per il genitore obbligato e come muoversi correttamente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·3 ottobre 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

La perdita del lavoro è una delle giustificazioni più frequenti addotte dal genitore che smette di versare l'assegno di mantenimento. La Corte d'Appello di Napoli, Sez. VI, ha ribadito un principio consolidato ma spesso frainteso: la disoccupazione, da sola, non basta a escludere la responsabilità penale.

La distinzione è netta. Un conto è trovarsi in condizioni economiche davvero impossibili; altro è decidere autonomamente di versare meno, o di non versare affatto, ritenendo la propria situazione sufficiente a giustificare l'inadempimento. La seconda ipotesi configura reato.

Inquadramento normativo

L'art. 570-bis del codice penale punisce il genitore che si sottrae agli obblighi di natura economica stabiliti in sede di separazione, divorzio o affidamento dei figli. La norma estende alle violazioni degli obblighi verso i figli le pene previste dall'art. 570 cp (fino a un anno di reclusione o multa).

La giurisprudenza richiede, per la condanna, che l'inadempimento sia volontario e colpevole. Non è sufficiente la mera mancanza di denaro: occorre verificare se il genitore abbia fatto tutto il possibile per reperire le risorse. In altre parole, l'impossibilità economica rileva solo se è assoluta e non imputabile a chi la invoca.

Chi perde il lavoro ma possiede altri beni, risparmi, immobili o capacità lavorativa residua non può considerarsi automaticamente esonerato. Il giudice valuta il quadro complessivo, non il singolo dato della disoccupazione.

Il punto critico: la riduzione unilaterale

Un errore ricorrente è ridurre l'assegno di propria iniziativa, convinti che la nuova situazione reddituale lo legittimi. Non è così. L'importo fissato dal provvedimento giudiziale resta valido finché non viene modificato da un altro provvedimento.

Il genitore che dimezza o sospende i versamenti, anche in buona fede, espone sé stesso a una duplice conseguenza: la responsabilità penale ex art. 570-bis cp e l'accumulo degli arretrati, che restano dovuti per intero.

La via corretta non è l'autoriduzione, ma la richiesta formale di revisione dell'assegno al giudice competente.

Implicazioni pratiche per il genitore obbligato

Chi affronta una perdita di reddito deve sapere che il tempo gioca contro di lui. Finché pende la domanda di revisione, l'obbligo originario resta in vigore e l'inadempimento matura giorno per giorno.

La prova dell'impossibilità economica, inoltre, è a carico di chi la invoca. Non basta allegare la lettera di licenziamento: servono elementi che dimostrino l'assenza di patrimonio, l'impossibilità di trovare altra occupazione e l'attivazione concreta per rientrare nel mercato del lavoro.

Anche il genitore affidatario ha interesse a conoscere questi principi: la tutela penale costituisce uno strumento di garanzia dei diritti economici dei figli, accanto alle azioni civili di recupero del credito.

Cosa fare in concreto

La disoccupazione può incidere sull'importo del mantenimento, ma solo attraverso i canali previsti dalla legge. Agire fuori da quei canali trasforma una difficoltà economica in un problema penale.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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